Causa T-408/16: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — HX / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Principio del ne bis in idem — Diritti della difesa — Diritto ad un equo processo — Obbligo di motivazione — Diritto a un ricorso effettivo — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Diritto a condizioni di vita normali — Lesione della reputazione»)
C2682018IT3220120180619IT0039322332
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — HX / Consiglio
(Causa T-408/16) ( 1 )
«(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Principio del ne bis in idem — Diritti della difesa — Diritto ad un equo processo — Obbligo di motivazione — Diritto a un ricorso effettivo — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà — Proporzionalità — Diritto a condizioni di vita normali — Lesione della reputazione»)»2018/C 268/39Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: HX (Damasco, Siria) (rappresentanti: S. Koev e S. Klukowska, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente I. Gurov e G. Étienne, successivamente I. Gurov e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. HX è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
( 1 ) GU C 419 del 14.11.2016.
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