25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/16
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Makhlouf / Consiglio
(Causa T-409/16) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto alla reputazione - Diritto di proprietà - Presunzione di innocenza - Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Proporzionalità»))
(2019/C 72/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ehab Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, G. Étienne e A. Vitro, successivamente, S. Kyriakopoulou e A. Vitro e, infine, S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e dei conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Ehab Makhlouf è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.
(1) GU C 371 del 10.10.2016.
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