25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/17
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Syriatel Mobile Telecom / Consiglio
(Causa T-411/16) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Diritto all’onore e alla reputazione - Diritto di proprietà - Presunzione di innocenza - Proporzionalità»))
(2019/C 72/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Kyriakopoulou, A. Vitro e G. Étienne, successivamente, S. Kyriakopoulou, A. Vitro e V. Piessevaux e, infine, S. Kyriakopoulou e A. Vitro, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), nonché dei conseguenti atti di esecuzione, della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), e della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.
(1) GU C 364 del 3.10.2016.
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