7.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/47
Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2018 — Šroubárna Ždánice/Consiglio
(Causa T-442/16) (1)
([«Domanda di rimborso di dazi antidumping - Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese o spediti dalla Malaysia - Regolamento (CE) n. 91/2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 - Competenza del giudice nazionale - Incompetenza del Tribunale»])
(2018/C 161/52)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Šroubárna Ždánice a.s. (Kyjov, Repubblica Ceca) (rappresentante: M. Osladil, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e A. Westerhof Löfflerová, agenti, assistiti da N. Tuominen, avvocato)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)
Oggetto
Domanda volta ad ottenere il rimborso dei dazi antidumping e degli interessi pagati dalla ricorrente alle autorità doganali ceche in maniera asseritamente indebita a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n . 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 29, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tale paese (GU 2011, L 194, pag. 6) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, del 4 ottobre 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 91/2009 (GU 2012, L 275, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
2)
La Šroubárna Ždánice a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 392 del 24.10.2016
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