8.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 5/34
Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2017 — Acquafarm / Commissione
(Causa T-458/16) (1)
((«Responsabilità extracontrattuale - Pesca - Programma operativo finanziato dall’Unione - Normativa dell’Unione che vieta l’importazione di crostacei provenienti dall’Australia - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Omissione - Legittimo affidamento»))
(2018/C 005/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Acquafarm, SL (Huelva, Spagna) (rappresentante: A. Pérez Moreno, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Arenas, I. Galindo Martín e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito dell’impossibilità di finalizzare un progetto di acquacoltura riguardante crostacei provenienti dall’Australia e che ha beneficiato di un cofinanziamento sulla base del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU 2006, L 223, pag. 1), a causa del divieto d’importare tali crostacei conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU 2008, L 337, pag. 41).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Acquafarm, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
(1) GU C 419 del 14.11.2016.