4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/21
Sentenza del Tribunale del 29 novembre 2018 — Spagna/Commissione
(Causa T-459/16) (1)
([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Carenze del SIGC - Pascoli permanenti - Rischio per il fondo - Documento VI/5330/97 - Articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 - Articolo 137 del regolamento n. 73/2009 - Rettifiche forfettarie del 25 % e del 10 %»])
(2019/C 44/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Triantafyllou, successivamente I. Galindo Martín, N. Ruiz García e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016, L 173, pag. 59).
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è annullata nella parte riguardante la rettifica finanziaria imposta al Regno di Spagna, nei limiti in cui essa impone
—
una rettifica forfettaria del 25 % per quanto concerne i pascoli arborati dehesa per gli anni di domanda dal 2010 al 2013; e
—
una rettifica forfettaria del 10 % per quanto concerne i pascoli arbustivi dichiarati dagli «allevatori» per gli anni di domanda dal 2010 al 2013.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 392 del 24.10.2016.
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