4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/22
Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2018 — Janoha e a./ Commissione europea
(Causa T-517/16) (1)
((«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Riforma dello Statuto del 1o gennaio 2014 - Articolo 6 dell’allegato X dello Statuto - Nuove disposizioni relative alla concessione dei giorni di ferie applicabili ai funzionari in servizio in un paese terzo - Eccezione di illegittimità - Articolo 10, secondo comma, dello Statuto - Articoli 7 e 33 della Carta dei diritti fondamentali - Parità di trattamento - Diritti quesiti - Legittimo affidamento - Certezza del diritto - Sviamento di potere»))
(2019/C 44/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Andrea Janoha (Christ Church, Barbados) e le altre 5 parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: O. Mader, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e A.-C. Simon, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento delle decisioni che riducono il numero dei giorni di ferie annuali dei ricorrenti a decorrere dal 2014.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Andrea Janoha e gli altri agenti contrattuali della Commissione europea, i cui nomi figurano in allegato, sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 388 del 3.11.2014 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-86/14 e trasferita al Tribunale dell'Unione europea il 1o.9.2016).
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