11.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 93/45
Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 — FZ e a./ Commissione
(Causa T-540/16) (1)
([«Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello Statuto - Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 - Impieghi tipo - Disposizioni transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo - Articolo 30 dell’allegato XIII dello Statuto - Amministratori in transizione (AD 13) - Amministratori (AD 12) - Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto consentita solamente all’interno della carriera corrispondente all’impiego tipo occupato - Accesso all’impiego tipo di “Capo unità o equivalente” o di “Consigliere o equivalente” solamente in applicazione della procedura di cui agli articoli 4 e 29, paragrafo 1, dello Statuto - Nozione di atto lesivo - Atto confermativo - Litispendenza - Rispetto dei requisiti relativi al procedimento precontenzioso - Irricevibilità»])
(2019/C 93/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: FZ e gli altri 8 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e C. Berardis-Kayser e, infine, G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente N. Chemaï e M. Dean, successivamente L. Deneys, J. Steele e J. Van Pottelberge, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione con cui l’autorità che ha il potere di nomina di tale istituzione ha inquadrato i ricorrenti negli impieghi tipo di «amministratore in transizione» o «amministratore», con conseguente perdita, con effetto dal 1o gennaio 2014, della loro idoneità alla promozione al grado superiore.
Dispositivo
1)
Nei limiti in cui è proposto da FZ e dagli 8 funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato, ma non da GL, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Nei limiti in cui è proposto da GL, il ricorso è respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dai funzionari i cui nomi figurano in allegato.
4)
FZ e gli altri funzionari i cui nomi figurano in allegato sopporteranno la metà delle proprie spese.
5)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 96 del 23.3.2015 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-18/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
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