4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/44
Sentenza del Tribunale 13 dicembre 2018 — Carpenito e a. / Consiglio
(Cause riunite T-543/16 e T-544/16) (1)
([«Funzione pubblica - Retribuzione - Trattamento annuale delle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti - Regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 - Adeguamenti degli stipendi e delle pensioni per gli anni 2011 e 2012 - Obbligo di motivazione - Proporzionalità - Legittimo affidamento - Regole relative al dialogo sociale»])
(2019/C 82/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente nella causa T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Ricorrenti nella causa T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, Francia), José Carlos Lechado García (Bruxelles, Belgio), Bernd Loescher (Rhode Saint-Genèse, Belgio), Evelina Milenova (Bruxelles) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e M. Veiga, successivamente M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Taneva, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere, da una parte, l’annullamento delle decisioni del Consiglio di applicare agli stipendi o alle pensioni dei ricorrenti l’adattamento dello 0 % per il 2011, come previsto dal regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 5), e l’adattamento dello 0,8 % per il 2012, come previsto dal regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, pag. 12), e, dall’altra, il risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
1)
I ricorsi sono respinti.
2)
I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 146 del 4.05.2015 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea con il numero di ruolo F-31/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.09.2016).
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