2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/17
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2019 — PT/BEI
(Causa T-573/16) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Organizzazione degli uffici - Dispensa dal servizio - Accesso all’account di posta elettronica e alle connessioni informatiche - Procedimento precontenzioso - Ricevibilità - Certezza del diritto - Diritto di essere ascoltato - Presunzione d’innocenza - Relazione finale dell’OLAF - Obbligo di motivazione - Responsabilità - Danno materiale - Danno morale»)
(2019/C 295/21)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: PT (rappresentante: E. Nordh, avvocato)
Convenuta: Banca Europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente G. Nuvoli, E. Raimond, T. Gilliams e G. Faedo, successivamente G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da M. Johansson, B. Wägenbaur, avvocati e J. Currall, barrister)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni della BEI del 13 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 20 ottobre 2015, 6 giugno 2016 e 7 febbraio 2017 sulla dispensa dal servizio del ricorrente, della decisione della BEI del 18 giugno 2015 di bloccare l’accesso del ricorrente al suo account di posta elettronica e alle connessioni informatiche della BEI e delle decisioni della BEI di non comunicargli le sue buste paga e di cancellare il suo nome dall’organigramma pubblicato sull’intranet della BEI e, dall’altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.
Dispositivo
1)
Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 13 aprile, 12 maggio, 16 giugno e 20 ottobre 2015, del 6 giugno 2016 e 7 febbraio 2017, sulla dispensa dal servizio di PT, nonché la decisione della BEI del 18 giugno 2015 di bloccare l’accesso di PT al suo account di posta elettronica e alle connessioni informatiche della BEI sono annullate.
2)
La BEI è condannata a versare a PT, a titolo di risarcimento del danno morale da quest’ultimo subito, un importo di EUR 25 000, oltre a interessi moratori, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La BEI è condannata alle spese.
(1) GU C 383 del 17.10.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica con il numero F-150/15 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea e trasferita al Tribunale dell’Unione europea l’1.9.2016).
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