28.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 35/19
Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 — Brahma/Corte di giustizia dell’Unione europea
(Causa T-603/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari in prova - Periodo di prova - Prolungamento del periodo di prova - Licenziamento alla fine del periodo di prova - Articolo 34 dello Statuto - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto - Diritto di essere ascoltato - Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto - Responsabilità - Requisiti di forma - Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo - Ricevibilità - Danno materiale - Danno morale - Nesso causale»))
(2019/C 35/23)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Zoher Brahma (Thionville, Francia) (rappresentante: A. Tymen, avvocato)
Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Inghelram e L. Tonini Alabiso, successivamente J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 luglio 2015 con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di non nominare in ruolo il ricorrente e di procedere al suo licenziamento a far data dal 31 luglio 2015 nonché della decisione del 16 marzo 2016 del comitato incaricato dei reclami con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione del 17 luglio 2015 e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente afferma di aver subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
1)
La decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. Zoher Brahma in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata.
2)
La decisione del comitato incaricato dei reclami del 16 marzo 2016, di rigetto del reclamo contro la decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. Brahma in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata.
3)
Per il resto, il ricorso è respinto.
4)
La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata alle spese.
(1) GU C 296 del 16.8.2016 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero F-33/16 e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1o.9.2016).
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