26.2.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/35
Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2018 — Dehtochema Bitumat / ECHA
(Causa T-630/16) (1)
((«REACH - Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle PMI - Raccomandazione 2003/361/CE - Nozione di impresa collegata - Presentazione di una “dichiarazione di dimensione dell'impresa errata” - Riduzione del 50 % dell’importo dell’onere amministrativo applicabile - Competenza dell’ECHA - Cessazione della produzione della sostanza»))
(2018/C 072/45)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Dehtochema Bitumat s. r. o. (Bělá pod Bezdězem, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Holý, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente J.-P. Trnka, E. Maurage e M. Heikkilä, successivamente J.-P. Trnka e M. Heikkilä, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SME(2016) 3038 dell’ECHA, del 7 luglio 2016, che accerta che la ricorrente non soddisfa le condizioni per godere della riduzione della tariffa prevista per le medie imprese e le impone un onere amministrativo.
Dispositivo
1)
La domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione SME(2016) 3038 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 7 luglio 2016, è respinta in quanto irricevibile.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Dehtochema Bitumat s. r. o. è condannata alle spese.
(1) GU C 402 del 31.10.2016.