15.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 238/15
Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Remag Metallhandel e Jaschinsky/Commissione
(Causa T-631/16) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Antidumping - Richiesta dell’OLAF agli Stati membri di recuperare i dazi antidumping su tutte le importazioni di silicio metallico originario di Taiwan senza prove in merito al fatto che detto silicio metallico fosse originario della Cina - Regolamento (CE) n. 398/2004 e regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 - Nesso di causalità»)
(2019/C 238/18)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Austria) e Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Austria) (rappresentante: M. Lux, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Caeiros e A. Lewis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a motivo della richiesta dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle autorità doganali degli Stati membri di recuperare i dazi antidumping sulle partite di silicio esportate da Taiwan verso l’Unione europea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Remag Metallhandel GmbH e il sig. Werner Jaschinsky sono condannati alle spese.
(1) GU C 392 del 24.10.2016.
Full & Egal Universal Law Academy