Causa T-653/16: Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)
C2212018IT1710120180503IT0019171182
Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 — Malta / Commissione
(Causa T-653/16) ( 1 )
«(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti in possesso della Commissione — Documenti promananti da uno Stato membro — Documenti scambiati nell’ambito del regime di controllo al fine di garantire l’osservanza delle norme in materia di politica comune della pesca — Articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 — Accesso del pubblico a seguito di una domanda presentata da un’organizzazione non governativa — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Leale cooperazione — Scelta della base giuridica»)»2018/C 221/19Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica di Malta (rappresentante: A. Buhagiar, agente)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del Segretario generale della Commissione del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso un’azienda di allevamento di tonni situata a Malta, nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti provenienti dalle autorità maltesi.
Dispositivo
1)
La decisione del Segretario generale della Commissione europea del 13 luglio 2016 che statuisce su una domanda di conferma di Greenpeace di accesso a documenti relativi a una spedizione asseritamente irregolare di tonno rosso vivo dalla Tunisia verso Malta è annullata nella parte in cui concede a Greenpeace l’accesso ai documenti elencati nel suo allegato B con i nn. da 112 a 230.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.
( 1 ) GU C 428 del 21.11.2016.
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