4.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 82/47
Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Pipiliagkas / Commissione
(Causa T-689/16) (1)
((«Funzione pubblica - Funzionari - Assegnazione - Decisione avente effetto retroattivo - Articolo 22 bis dello Statuto - Autorità non competente - Responsabilità - Risarcimento dei danni materiali e morali»))
(2019/C 82/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 22 dicembre 2015 del capo dell’unità «Gestione della carriera e delle prestazioni» della direzione generale «Risorse umane e sicurezza» della Commissione, relativa alla riassegnazione retroattiva del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento degli asseriti danni materiali e morali da lui subiti.
Dispositivo
1)
La decisione del 22 dicembre 2015 del capo dell’unità «Gestione della carriera e delle prestazioni» della direzione generale «Risorse umane e sicurezza» della Commissione europea, relativa alla riassegnazione del sig. Nikolaos Pipiliagkas a far data dal 1o gennaio 2013, è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Pipiliagkas.
4)
Il sig. Pipiliagkas sopporterà la metà delle proprie spese.
(1) GU C 441 del 28.11.2016.
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