14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/38
Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 — Mad Dogg Athletics/EUIPO — Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
(Causa T-718/16) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo SPINNING - Dichiarazione di decadenza parziale - Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2019/C 16/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Mad Dogg Athletics, Inc. (Los Angeles, California, Stati Uniti) (rappresentante: J. Steinberg, avocat)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Aerospinning Master Franchising s. r. o., già Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: K. Labalestra, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 21 luglio 2016 (procedimento R 2375/2014-5), relativa ad un procedimento di decadenza tra l’Aerospinning Master Franchising e la Mad Dogg Athletics.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 luglio 2016 (procedimento R 2375/2014-5) è annullata nei limiti in cui riguarda i prodotti di cui alla classe 28 e i servizi di cui alla classe 41, ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.
2)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Mad Dogg Athletics, Inc.
3)
L’Aerospinning Master Franchising s.r.o. sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 462 del 12.12.2016.
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