1.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 352/30
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Banque postale/BCE
(Causa T-733/16) (1)
([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])
(2018/C 352/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: E. Guillaume e L. Coudray, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e G. Bassani, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e in GU 2013, L 321, pag. 6).
Dispositivo
1)
La decisione ECB/SSM/2016-96950066U5XAAIRCPA 78/16 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, è annullata.
2)
La BCE è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 454 del 5.12.2016.
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