17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/44
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Société générale / BCE
(Causa T-757/16) (1)
((«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»))
(2018/C 328/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société générale (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente, A. Gosset-Grainville, C. Renner e P. Kupka, poi A. Gosset-Grainville, P. Kupka e M. Trabucchi e, infine, A. Gosset-Grainville e M. Trabucchi)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax e G. Bassani, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/72 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
1)
È annullata la decisione ECB/SSM/2016-O2RNE8IBXP4R0TD8PU41/72 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016.
2)
La BCE è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 6 del 9.1.2017.
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