17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/45
Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Crédit agricole / BCE
(Causa T-758/16) (1)
([«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 - Calcolo del coefficiente di leva finanziaria - Diniego della BCE di autorizzare la ricorrente a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano determinate condizioni - Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 - Potere discrezionale della BCE - Errori di diritto - Errore manifesto di valutazione»])
(2018/C 328/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e F. Louis, avvocati)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/165 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6)
Dispositivo
1)
È annullata la decisione ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/165 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016.
2)
La BCE è condannata alle spese.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 6 del 9.1.2017.
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