29.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/45
Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Xiaomi/EUIPO — Dudingen Develops (MI)
(Causa T-799/16) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo MI - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore MI - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»)
(2019/C 148/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Xiaomi Inc. (Pechino, Cina) (rappresentanti: T. Raab e C. Tenkhoff, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Dudingen Develops, SL (Leganés, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2016 (procedimento R 337/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Xiaomi e la Dudigen Develops.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 settembre 2016 (procedimento R 337/2016-4) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione di respingere l’opposizione alla registrazione del segno figurativo MI come marchio dell’Unione europea per il «materiale per condotte per l’elettricità [cavi]», i «fili elettrici», i «cavi elettrici isolati», i «cavi di connessione», i «connettori per cavi», gli «adattatori per prese», gli «adattatori per alimentazioni elettriche», gli «adattatori da viaggio per spine elettriche», gli «adattatori per connessione di apparecchi telefonici ad apparecchi acustici» e le «prolunghe per corrente elettrica», rientranti nella classe 9, nonché per gli «zaini», gli «zainetti» e i «sacchi per alpinisti», rientranti nella classe 18.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Xiaomi Inc. sopporterà due terzi delle proprie spese nonché due terzi delle spese sostenute dall’EUIPO.
4)
L’EUIPO sopporterà un terzo delle proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla Xiaomi.
(1) GU C 22 del 23.1.2017.
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