30.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/39
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — IPPT PAN/Commissione e REA
(Causa T-805/19) (1)
(«Clausola compromissoria - Sesto e settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Decisione di recupero mediante compensazione di crediti dell’Unione per l’esecuzione dei contratti - Tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di ricorrere al Mediatore - Regolamento finanziario - Carattere certo di un credito - Legittimo affidamento - Principio di non discriminazione - Principio di buona amministrazione - Sviamento di potere - Responsabilità contrattuale - Relazione di audit - Costi ammissibili»)
(2019/C 328/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Siekierzyńska e P. Rosa Plaza, successivamente M. Siekierzyńska e F. van den Berghe, agenti), Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Oggetto
Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 6 settembre 2016 di procedere al recupero dei suoi asseriti crediti nei confronti del ricorrente a titolo di due contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, mediante compensazione con le somme dovute dalla REA al ricorrente in base a una convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta alla constatazione dell’inesistenza degli asseriti crediti della Commissione a titolo dei due contratti conclusi nell’ambito del sesto programma quadro sopracitato e ad ottenere la condanna della Commissione e della REA a versargli la somma di EUR 69 623,94 a titolo della convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro sopraindicato, maggiorata degli interessi di mora.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) sopporterà i due terzi delle sue spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA).
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché il terzo delle spese sostenute dall’IPPT PAN.
4)
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 22 del 23.1.2017.
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