Causa T-818/16: Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)
C2312018IT2410120180516IT0029241252
Sentenza del Tribunale del 16 maggio 2018 — Netflix International e Netflix / Commissione
(Causa T-818/16) ( 1 )
«(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto previsto dalla Germania per sostenere la produzione e la distribuzione cinematografica — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)»2018/C 231/29Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Netflix International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Netflix, Inc. (Los Gatos, California, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze e E. H. Janssen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, G. Braun e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2016/2042 della Commissione, del 1o settembre 2016, relativa al regime di aiuti SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N) al quale la Germania intende dare esecuzione a favore dei finanziamenti alla produzione e alla distribuzione cinematografica (GU 2016, L 314, pag. 63)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Filmförderungsanstalt.
3)
La Netflix International BV e la Netflix, Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea ad eccezione di quelle relative alle istanze d’intervento.
4)
La Netflix International, la Netflix, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Filmförderungsanstalt sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.
( 1 ) GU C 30 del 30.1.2017.
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