29.4.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 148/46
Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Svezia/Commissione
(Causa T-837/16) (1)
(«REACH - Decisione della Commissione che autorizza l’uso del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso - Articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Esame dell’indisponibilità di soluzioni alternative - Errore di diritto»)
(2019/C 148/42)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk e F. Bergius, successivamente A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e J. Lundberg, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal, K. Mifsud-Bonnici, K. Simonsson e G. Tolstoy, agenti)
Intervenientia sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Thorning e M. Wolff, successivamente M. Wolff e J. Nymann-Lindegren, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente), e Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e A. Tamás, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e C. Schultheiss, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, che concede l’autorizzazione per taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione C(2016) 5644 final della Commissione, del 7 settembre 2016, relativa all’autorizzazione di alcune applicazioni del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, è annullata.
2)
La domanda della Commissione di mantenere, nell’ipotesi di annullamento della decisione di esecuzione C(2016) 5644 final, del 7 settembre 2016, gli effetti di questa decisione fino a quando essa non potrà riesaminare la domanda di autorizzazione è respinta.
3)
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia.
4)
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 38 del 6.2.2017.
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