19.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/39
Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2018 — Access Info Europe / Commissione
(Causa T-852/16) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Dichiarazioni UE-Turchia dell’8 e del 18 marzo 2016 - Attuazione da parte dell’Unione europea o degli Stati membri delle misure previste - Documenti redatti o ricevuti dal servizio giuridico di un’istituzione - Pareri giuridici - Analisi della legittimità delle misure previste nell’ambito dell’attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Diniego di accesso - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali - Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 - Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali - Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale»))
(2018/C 104/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Access Info Europe (Madrid, Spagna) (rappresentanti: O. Brouwer, E. Raedts e J. Wolfhagen, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Buchet e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2016) 6030 final della Commissione, del 19 settembre 2016, che conferma il diniego di accesso opposto da quest’ultima alla ricorrente quanto ai documenti provenienti dal servizio giuridico di tale istituzione e asseritamente vertenti sulla legittimità delle misure adottate dall’Unione europea e dai suoi Stati membri al fine di attuare le azioni descritte nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell’Unione, del 18 marzo 2016, adottata in seguito al loro incontro in pari data con il Primo ministro turco.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Access Info Europe è condannata alle spese.
(1) GU C 53 del 20.2.2017.
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