18.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 121/30
Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 — NF/Consiglio europeo
(Causa T-192/16) (1)
((«Ricorso di annullamento - Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 - Comunicato stampa - Nozione di “accordo internazionale” - Individuazione dell’autore dell’atto - Portata dell’atto - Sessione del Consiglio europeo - Riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Unione europea tenutasi nei locali del Consiglio dell’Unione europea - Qualità dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione durante un incontro con il rappresentante di un paese terzo - Articolo 263, primo comma, TFUE - Incompetenza»))
(2017/C 121/44)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NF (rappresentanti: B. Burns, solicitor, P. O’Shea e I. Whelan, barristers)
Convenuto: Consiglio europeo (rappresentanti: K. Pleśniak, Á. de Elera- San Miguel Hurtado e S. Boelaert, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento di un accordo asseritamente concluso dal Consiglio europeo e dalla Repubblica di Turchia il 18 marzo 2016 e intitolato «Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016».
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto per incompetenza del Tribunale a conoscere dello stesso.
2)
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ellenica e dalla Commissione europea.
3)
NF e il Consiglio europeo sopportano le proprie spese.
4)
NQ, NR, NS, NT, NU e NV nonché il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Commissione sopportano le proprie spese
(1) GU C 232 del 27.6.2016.