8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/46
Ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 2017 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA
(Causa T-625/16 R)
((«Domanda di provvedimenti d’urgenza - Agenzia europea delle sostanze chimiche - REACH - Onere dovuto per la registrazione di una sostanza - Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese - Decisione che applica un prelievo amministrativo e un onere complementare - Domanda di sospensione - Difetto d’urgenza»))
(2017/C 144/64)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Richiedente: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (Grajewo, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, avvocato)
Resistente: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: E. Maurage e J. Trnka e M. Heikkilä, agenti)
Oggetto
Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori riguardanti, da una parte, la sospensione della decisione n. SME (2016) 2851 del 23 giugno 2016 in cui si concludeva che la ricorrente non poteva beneficiare di riduzioni dell’onere dovuto applicabili alle medie imprese e, dall’altra, la condanna della convenuta ad annullare le fatture emesse sulla base di detta decisione, cioè le fatture dell’ECHA n. 10058238 e n. 10058239 del 23 giugno 2016.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti d’urgenza è respinta.
2)
Le spese sono riservate.