15.1.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 13/18
Ordinanza del Tribunale del 15 novembre 2017 — Pilla / Commissione e EACEA
(Causa T-784/16) (1)
([«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Provvedimenti provvisori - Domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata successivamente alla presentazione di un ricorso - Programma “Europa creativa (2014-2020)” - Invito a presentare proposte per il sostegno ad un’azione preparatoria - Decisione di rigetto della candidatura per inosservanza di un requisito di ammissibilità - Sovvenzioni accessibili unicamente alle persone giuridiche - Inosservanza dei requisiti di forma - Non imputabilità degli atti all’EACEA - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»])
(2018/C 013/30)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Rinaldo Pilla (Venafro, Italia) (rappresentante: A. Silvestri, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e C. Gheorghiu, agenti) e Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e V. Sansonetti, agenti)
Oggetto
In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 settembre 2016, recante rigetto della candidatura presentata dal ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte «EAC/S05/2016 — Sostegno a un’azione preparatoria per istituire un premio del Festival dell’Unione europea e un marchio del Festival dell’Unione europea nel settore della cultura — EFFE (Europe for Festivals — Festivals for Europe)», del 26 aprile 2016; in secondo luogo, una domanda diretta a che il Tribunale accerti e dichiari, in via principale, l’ammissibilità della candidatura del ricorrente o, in subordine, annulli la «selezione medesima»; in terzo luogo, una domanda diretta ad ottenere la sospensione della procedura di selezione; e, in quarto luogo, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa del rigetto della sua candidatura.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile nella misura in cui è diretto contro l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA).
2)
Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto, nella misura in cui è diretto contro la Commissione europea.
3)
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4)
Il sig. Rinaldo Pilla è condannato alle spese.
(1) GU C 6 del 9.1.2017.