SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
12 luglio 2019 ( *1 )
«Concorrenza – Intese – Mercato delle unità a dischi ottici – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi collusivi relativi a gare d’appalto indette da due produttori di computer – Competenza estesa al merito – Violazione del principio di buona amministrazione – Obbligo di motivazione – Punto 37 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende – Circostanze particolari – Errore di diritto»
Nella causa T‑1/16,
Hitachi-LG Data Storage, Inc., con sede in Tokyo (Giappone),
Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., con sede in Seoul (Corea del Sud),
rappresentate da L. Gyselen e N. Ersbøll, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente da A. Biolan, M. Farley, C. Giolito e F. van Schaik, successivamente da A. Biolan, M. Farley e F. van Schaik, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione europea alle ricorrenti nella decisione C(2015) 7135 final, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,
cancelliere: N. Schall, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
I. Fatti
A. Ricorrenti e mercato rilevante
1
Le ricorrenti, la Hitachi-LG Data Storage, Inc. e la sua controllata Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc., sono produttori e fornitori di unità a disco ottico (in prosieguo: le «UDO»). In particolare, la Hitachi-LG Data Storage è una impresa comune creata dalla società giapponese Hitachi, Ltd. e dalla società coreana LG Electronics Inc. Essa opera sul mercato dal 1o luglio 2001.
2
L’infrazione di cui trattasi riguarda UDO utilizzate in personal computer (computer da scrivania e portatili) (in prosieguo: i «PC») prodotti dalla Dell Inc.e dalla Hewlett Packard (in prosieguo la «HP»). Le UDO sono anche utilizzate in numerosi altri apparecchi destinati ai consumatori, come i lettori di compact disc (in prosieguo: i «CD») o di dischi ottici digitali (in prosieguo: i «DVD»), le console di gioco e altri apparecchi elettronici periferici (decisione impugnata, punto 28).
3
Le UDO utilizzate nei PC si differenziano secondo la loro dimensione, il loro meccanismo di carica (a fessura o a vassoio) e i tipi di dischi che possono leggere o registrare. Le UDO possono essere suddivise in due gruppi: i lettori di media altezza («half-height»; in prosieguo: gli «HH») per computer da scrivania e i lettori sottili per computer portatili. Il sottogruppo dei lettori sottili comprende lettori di dimensioni diverse. Esistono diversi tipi di lettori HH e di lettori sottili secondo le loro funzionalità tecniche (decisione impugnata, punto 29).
4
La Dell e la HP sono i due principali fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Queste due società utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale e su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori di UDO preselezionati. Come regola generale, le questioni regionali non hanno avuto alcun ruolo nelle gare d’appalto per UDO diverse da quelle legate alla domanda prevista per regioni che influenzano i volumi di acquisti globali (decisione impugnata, punto 32).
5
Le procedure di gara d’appalto consistevano in domande di preventivi, domande di preventivi elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali (offline). Alla chiusura di una gara d’appalto i clienti attribuivano volumi ai fornitori di UDO partecipanti (o almeno alla maggior parte di essi, sempre che non fosse istituito un meccanismo di esclusione) secondo il prezzo che essi offrivano. Ad esempio, l’offerta vincente riceveva dal 34 al 45% dell’attribuzione totale dell’appalto per il trimestre in questione, la seconda migliore offerta dal 25 al 30%, la terza, il 20% ecc. Tali procedure di appalto classiche erano utilizzate dai gruppi di clienti incaricati delle gare d’appalto al fine di realizzare un appalto efficace a prezzi competitivi. A tal fine, utilizzavano tutte le pratiche possibili per stimolare la concorrenza sui prezzi tra i fornitori di UDO (decisione impugnata, punto 33).
6
Per quanto riguarda la Dell, essa ha principalmente realizzato gare d’appalto mediante trattative online. Esse potevano avere una durata determinata o terminare dopo un periodo definito, ad esempio 10 minuti dopo l’ultima offerta, se nessun fornitore di UDO presentava nuove offerte. In taluni casi, la trattativa online poteva durare diverse ore se la gara d’appalto era più animata o se la durata delle trattative online era prolungata al fine di incitare i fornitori di UDO a continuare a fare offerte. Al contrario, anche quando la durata di una trattativa online era indeterminata e dipendeva dall’offerta finale, la Dell poteva annunciare in un dato momento la chiusura delle trattative online. La Dell poteva decidere di passare da una procedura mediante «sola graduatoria» a una procedura «alla cieca». La Dell poteva annullare la trattativa online qualora la gara d’appalto o il suo risultato fossero stati giudicati insufficienti e poteva, invece, condurre trattative bilaterali. Il processo di trattativa online era controllato dai gestori mondiali degli acquisti incaricati di tali operazioni presso la Dell (decisione impugnata, punti 34 e 37).
7
Per quanto riguarda la HP, le principali procedure di gara d’appalto utilizzate erano le domande di preventivi e le domande di preventivi elettronici. Le due procedure sono state realizzate online utilizzando la stessa piattaforma. Per quanto riguarda, da un lato, le domande di preventivi, esse erano trimestrali. Esse combinavano trattative online e trattative bilaterali offline divise in un determinato intervallo, generalmente due settimane. I fornitori di UDO erano invitati a un turno di gara d’appalto aperto durante un periodo determinato per presentare il proprio preventivo sulla piattaforma online o mediante posta elettronica. Una volta terminato il primo turno di aste, la HP si riuniva con ogni partecipante e avviava trattative sulla base dell’offerta del fornitore di UDO al fine di ottenere la miglior offerta di ciascun fornitore senza divulgare l’identità o l’offerta presentata dagli altri fornitori di UDO. Per quanto riguarda, dall’altro lato, le domande di preventivi elettronici, esse erano di norma organizzate sotto forma di una gara d’appalto inversa. Gli offerenti si collegavano quindi alla piattaforma online all’ora specificata e la vendita all’asta iniziava al prezzo fissato dalla HP. I partecipanti che presentavano offerte progressivamente ridotte erano informati del loro posto in graduatoria ogni volta che era presentata una nuova offerta. Alla fine del tempo impartito, il fornitore di UDO che aveva presentato l’offerta più bassa vinceva la vendita all’asta e gli altri fornitori erano posti al secondo e terzo posto in graduatoria secondo le loro offerte (decisione impugnata, punti da 41 a 44).
B. Procedimento amministrativo
8
Il 14 gennaio 2009, la Commissione ha ricevuto una domanda d’immunità ai sensi della sua comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza»), presentata dalla società Koninklijke Philips NV (in prosieguo: la «Philips»). Il 29 gennaio e il 2 marzo 2009 tale domanda è stata completata al fine di includervi, accanto alla Philips, le società Lite-On IT Corporation e la loro impresa comune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (in prosieguo: la «PLDS»).
9
Il 29 giugno 2009 la Commissione ha inviato una domanda d’informazioni a imprese attive nel settore delle UDO.
10
Il 30 giugno 2009 la Commissione ha concesso un’immunità condizionata alla Philips, alla Lite-On e alla PLDS.
11
Il 4 e il 6 agosto 2009 le ricorrenti hanno presentato preso la Commissione una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla clemenza.
12
Il 18 luglio 2012, la Commissione ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di tredici fornitori di UDO, tra cui le ricorrenti. In tale comunicazione la Commissione ha indicato, in sostanza, che tali società avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), avendo partecipato a un’intesa relativa alle UDO, che andava dal 5 febbraio 2004 al 29 giugno 2009, consistente a coordinare il proprio comportamento nelle gare di appalto organizzate da due produttori di computer, ovvero la Dell e la HP.
13
Lo stesso giorno la Commissione ha concesso un’immunità condizionata alle ricorrenti.
14
Il 29 e 30 novembre 2012 tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno partecipato a un’audizione dinanzi alla Commissione.
15
Il 14 dicembre 2012 la Commissione ha chiesto a tutte le parti di fornire i documenti rilevanti ricevuti dalla Dell e dalla HP durante il periodo dell’infrazione. Tutte le parti hanno risposto a tali domande e ciascuna parte ha avuto accesso alle risposte date dagli altri fornitori di UDO.
16
Il 18 febbraio 2014 la Commissione ha adottato due comunicazioni degli addebiti aggiuntive al fine di integrare, modificare e chiarire le censure rivolte a taluni destinatari della comunicazione degli addebiti per quanto riguarda la loro responsabilità nella presunta infrazione.
17
Il 26 febbraio 2015 le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione di «circostanze particolari» ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»),
18
Il 5 marzo 2015 le ricorrenti e i loro consulenti esterni hanno incontrato la Commissione al fine di esporre la loro domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda.
19
Il 1o giugno 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti supplementare. Tale nuova comunicazione degli addebiti aveva lo scopo di completare le comunicazioni degli addebiti precedenti dirigendo le censure sollevate in tali comunicazioni a enti giuridici ulteriori appartenenti ai gruppi d’imprese (società controllanti o enti assorbiti) che erano già destinatari della comunicazione degli addebiti.
20
I destinatari delle comunicazioni degli addebiti del 18 febbraio 2014 e del 1o giugno 2015 hanno fatto conoscere per iscritto il loro punto di vista alla Commissione ma non hanno richiesto un’audizione.
21
Il 3 giugno 2015 la Commissione ha inviato un’esposizione dei fatti a tutte le parti. I destinatari dell’esposizione sui fati hanno fatto conoscere il loro punto di vista alla Commissione per iscritto.
22
Il 14 settembre 2015, le ricorrenti hanno presentato alla Commissione una seconda domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda. Tale domanda intendeva aggiornare taluni dati esposti nella loro domanda del 26 febbraio 2015.
23
Il 18 settembre 2015 le ricorrenti e i loro consulenti esterni hanno partecipato a una seconda riunione con la Commissione sullo stato di avanzamento del loro fascicolo.
24
Il 5 e il 15 ottobre 2015 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il comitato consultivo) è stato sentito dalla Commissione.
25
Il 21 ottobre 2015, la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7135 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 – Unità a dischi ottici) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
C. Decisione impugnata
1. Infrazione in questione
26
Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato che i partecipanti all’intesa avevano coordinato i loro comportamenti anticoncorrenziali, almeno dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008. Essa ha precisato che tale coordinamento era effettuato mediante una rete di contatti bilaterali paralleli. Essa ha indicato che i partecipanti all’intesa intendevano adattare i loro volumi sul mercato e fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quelli che avrebbero avuto in assenza di tali contatti bilaterali (decisione impugnata, punto 67).
27
La Commissione ha precisato, nella decisione impugnata, che il coordinamento tra i partecipanti all’intesa riguardava i conti clienti della Dell e della HP, i due più importanti fabbricanti di prodotti di origine nel mercato mondiale dei PC. Secondo la Commissione, oltre alle trattative bilaterali con i loro fornitori di UDO, la Dell e la HP applicavano procedure di gara d’appalto standard, che avvenivano almeno ogni trimestre. Essa ha rilevato che i membri dell’intesa utilizzavano la loro rete di contatti bilaterali per manipolare tali procedure di gara d’appalto, ostacolando in tal modo i tentativi dei loro clienti di stimolare la concorrenza mediante i prezzi (decisione impugnata, punto 68).
28
Secondo la Commissione gli scambi regolari di informazioni hanno, in particolare, permesso ai membri dell’intesa di avere una conoscenza ben precisa delle intenzioni dei propri concorrenti ancor prima di impegnarsi nella procedura di gara d’appalto e, di conseguenza, prevedere la propria strategia concorrenziale (decisione impugnata, punto 69).
29
La Commissione ha aggiunto che, a intervalli regolari, i membri dell’intesa scambiavano informazioni sui prezzi relativamente a conti clienti determinati nonché informazioni senza legami con i prezzi, quali la produzione esistente e la capacità di fornitura, lo stato del magazzino, la situazione rispetto alla graduatoria, il momento dell’introduzione di nuovi prodotti o di aggiornamenti. Essa ha rilevato che, inoltre, i fornitori di UDO sorvegliavano i risultati finali delle procedure di gara d’appalto chiuse, vale a dire la graduatoria, i prezzi e il volume ottenuti (decisione impugnata, punto 70).
30
La Commissione ha altresì indicato che, pur tenendo a mente che i membri dell’intesa dovevano tenere segreti i loro contatti nei confronti dei clienti, i fornitori utilizzavano, per contattarsi, i mezzi che ritenevano sufficientemente adatti a raggiungere il risultato voluto. Essa ha precisato che, peraltro, un tentativo di convocare una riunione di lancio per organizzare riunioni multilaterali regolari tra i fornitori di UDO era fallito nel 2003, dopo essere stato rivelato a un cliente. Secondo la Commissione al suo posto vi sono stati contatti bilaterali, essenzialmente sotto forma di chiamate telefoniche e, talvolta, per mezzo di messaggi di posta elettronica, anche su indirizzi mail privati (hotmail) e servizi di messaggistica istantanei, o durante riunioni, principalmente a livello dei gestori dei conti mondiali (decisione impugnata, punto 71).
31
La Commissione ha constatato che i partecipanti all’intesa si contattavano regolarmente e che i contatti, principalmente per telefono, s’intensificavano al momento delle procedure di gara d’appalto, durante le quali avvenivano diverse telefonate al giorno tra alcune coppie di partecipanti all’intesa. Essa ha precisato che, in genere, i contatti tra alcune coppie di partecipanti all’intesa erano significativamente più elevati di quelli tra altre coppie (decisione impugnata, punto 72).
2. Responsabilità delle ricorrenti
32
La responsabilità delle ricorrenti è stata ravvisata a causa della loro partecipazione diretta all’intesa dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008, in particolare per il loro coordinamento con altri concorrenti nei confronti della Dell e della HP (decisione impugnata, punto 494).
3. Ammenda inflitta alle ricorrenti
33
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende.
34
Innanzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha considerato che, tenuto conto delle differenze considerevoli nella durata della partecipazione dei fornitori e al fine di rendere al meglio l’effetto reale dell’intesa, era opportuno ricorrere a une media annuale calcolata sulla base del valore reale delle vendite realizzate dalle imprese durante i mesi civili completi della loro rispettiva partecipazione all’infrazione (decisione impugnata, punto 527).
35
La Commissione ha, infatti, chiarito che il valore delle vendite è stato calcolato sulla base delle vendite di UDO destinate ai PC fatturati alle società della HP e della Dell situate nel SEE (decisione impugnata, punto 528).
36
La Commissione ha, peraltro, considerato che, poiché il comportamento anticoncorrenziale nei confronti della HP era iniziato più tardi e al fine di tenere conto dell’evoluzione dell’intesa, il valore rilevante delle vendite sarebbe calcolato separatamente per la HP e per la Dell, e che sarebbero applicati due coefficienti moltiplicatori in funzione della durata (decisione impugnata, punto 530).
37
La Commissione ha, quindi, deciso che, poiché gli accordi di coordinamento dei prezzi rientravano, per loro stessa natura, nelle infrazioni più gravi di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE e che l’intesa si estendeva almeno al SEE, la percentuale applicata a titolo della gravità nel caso di specie era del 16% per tutti i destinatari della decisione impugnata (decisione impugnata, punto 544).
38
Poi, la Commissione ha indicato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, essa aveva deciso di aggiungere un importo del 16% a fini di dissuasione (decisione impugnata, punti 554 e 555).
39
Inoltre, poiché l’importo di base adeguato dell’ammenda inflitta alle ricorrenti non raggiungeva il massimale del 10% del loro fatturato, la Commissione non ha dovuto effettuare un ulteriore adeguamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1). Infatti, l’importo di base adeguato dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, calcolata secondo il metodo descritto supra, raggiungeva l’8,45% del loro fatturato totale realizzato nel 2014, l’esercizio precedente l’adozione della decisione impugnata (decisione impugnata, punti da 570 a 572).
40
In ultimo, le ricorrenti hanno ottenuto una riduzione del 50% dell’importo della loro ammenda per aver cooperato all’indagine nell’ambito del programma di clemenza della Commissione e un’immunità parziale per aver consentito alla Commissione di dimostrare una durata dell’intesa più lunga (decisione impugnata, punti 575 e da 582 a 592).
41
Il dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda le ricorrenti, recita quanto segue:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, avendo partecipato, durante i periodi indicati, a un’infrazione unica e continuata, composta da diverse infrazioni distinte, nel settore delle unità a dischi ottici, nell’insieme del SEE, consistita in accordi di coordinamento dei prezzi:
(…)
h)
[le ricorrenti] dal 23 giugno 2004 al 25 novembre 2008, per il loro coordinamento nei confronti della Dell e della HP.
(…)
Articolo 2
Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende:
(…)
d)
[le ricorrenti], congiuntamente e in solido: EUR 37121000».
II. Procedimento e conclusioni delle parti
42
Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2016, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
43
La Commissione ha depositato il controricorso il 29 aprile 2016.
44
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento ex articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le ricorrenti a produrre un documento e a pronunciarsi per iscritto su alcuni aspetti della controversia. Le ricorrenti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.
45
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 3 maggio 2018.
46
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta al punto 2, lettera d), della decisione impugnata, al fine di tener conto delle circostanze particolari del caso;
–
condannare la Commissione alle spese.
47
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare le ricorrenti alle spese.
III. In diritto
A. Sull’oggetto della controversia
48
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano due motivi. In primo luogo, esse sostengono che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e il suo obbligo di motivazione non avendo risposto alla loro domanda presentata ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende. In secondo luogo, esse sostengono che la Commissione ha commesso un errore di diritto non avendo derogato alla metodologia generale esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende al fine di ridurre l’ammenda che è stata loro inflitta, tenuto conto delle caratteristiche del caso di specie e del loro ruolo nel mercato delle UDO.
49
Con il loro primo capo di conclusioni, e come emerge dai punti 3, 7, 41 e 43 del ricorso e dai punti da 11 a 18 della replica, le ricorrenti chiedono al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE per ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta. Esse dichiarano, inoltre, che non intendevano ottenere l’annullamento della decisione impugnata in caso di accertamento da parte del Tribunale di una violazione dell’obbligo di motivazione o del principio di buona amministrazione da parte della Commissione.
50
Il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le ricorrenti a precisare se, come suggeriscono il ricorso e la replica, esse non intendevano presentare, nell’ambito del loro ricorso, una domanda di annullamento, ma soltanto una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda.
51
Nella loro risposta alle misure di organizzazione del procedimento del Tribunale, le ricorrenti hanno dichiarato che esse invitavano il Tribunale a esercitare la sua competenza estesa al merito, rivedendo la decisione implicita della Commissione di respingere la loro domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e esaminando il merito di tale domanda.
52
Tuttavia, nella medesima risposta alle misure di organizzazione del procedimento, le ricorrenti hanno anche indicato che esse erano a conoscenza del fatto che chiedere al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE, «comprende o implica necessariamente una domanda d’annullamento, totale o parziale, della decisione stessa» e che, se, nell’ambito del suo controllo della legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale avesse concluso nel senso che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto, potrebbe effettuare un esame completo dell’importo dell’ammenda a norma dell’articolo 261 TFUE.
53
A tale proposito, occorre ricordare che il Trattato non consacra il «ricorso di piena giurisdizione» come un rimedio giudiziale autonomo. Infatti, l’articolo 261 TFUE si limita a disporre che i regolamenti adottati in virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire ai giudici dell’Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi (ordinanza del 9 novembre 2004, FNICGV/Commissione, T‑252/03, EU:T:2004:326, punto 22).
54
Peraltro, tale competenza estesa al merito può essere esercitata dai giudici dell’Unione solamente nell’ambito del controllo degli atti delle istituzioni e, più particolarmente, del ricorso d’annullamento. Infatti, l’articolo 261 TFUE ha unicamente per effetto di estendere la portata dei poteri del giudice dell’Unione nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, ordinanza del 9 novembre 2004, FNICGV/Commissione, T‑252/03, EU:T:2004:326, punti 24 e 25).
55
Di conseguenza, un ricorso con cui si chieda al giudice dell’Unione di esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito con riferimento ad una decisione contenente una sanzione, competenza devoluta dall’articolo 261 TFUE, ma attuata nell’ambito dell’articolo 263 TFUE, comprende o implica necessariamente una domanda d’annullamento, totale o parziale, di tale decisione (v., in tal senso, ordinanza del 9 novembre 2004, FNICGV/Commissione, T‑252/03, EU:T:2004:326, punto 25).
56
Pertanto, è solo dopo che il giudice dell’Unione ha terminato di controllare la legittimità della decisione sottoposta al suo esame, alla luce dei motivi dinanzi ad esso dedotti nonché di quelli eventualmente sollevati d’ufficio, che spetta al medesimo, in assenza di annullamento totale di detta decisione, esercitare la sua competenza estesa al merito al fine, da un lato, di trarre le conseguenze dalla sua sentenza relativa alla legittimità di questa stessa decisione e, dall’altro, in funzione degli elementi che sono stati sottoposti al suo esame (v., in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 131, e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 213), di stabilire se occorra, alla data di adozione della sua decisione (sentenze dell’11 luglio 2014, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, EU:T:2014:627, punto 257; dell’11 luglio 2014, Sasol e a./Commissione, T‑541/08, EU:T:2014:628, punto 438, e dell’11 luglio 2014, Esso e a./Commissione, T‑540/08, EU:T:2014:630, punto 133), sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, affinché l’importo dell’ammenda sia adeguato.
57
Nel caso di specie, sebbene, nel ricorso, le ricorrenti abbiano presentato solo conclusioni dirette alla modifica e abbiano indicato di non chiedere l’annullamento della decisione impugnata, emerge dalle loro spiegazioni successive che esse non si oppongono a che il Tribunale riclassifichi le loro conclusioni ai sensi della giurisprudenza menzionata ai punti da 53 a 56 supra.
58
Si deve pertanto constatare che il presente ricorso contiene, da un lato, conclusioni di annullamento parziale della decisione impugnata, nella parte in cui la Commissione ha respinto la domanda delle ricorrenti di riduzione, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, dell’importo delle ammende loro inflitte al punto 2, lettera d), della decisione impugnata e, dall’altro, conclusioni dirette alla modifica di tale decisione intese a che il Tribunale stesso accolga tale domanda e riduca, di conseguenza, detto importo.
B. Sulle conclusioni di annullamento
[omissis]
1. Sul primo motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di motivazione
[omissis]
a) Sulla prima parte, relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione
[omissis]
1) Sull’obbligo della Commissione di motivare la mancata considerazione delle circostanze particolari dedotte dalle ricorrenti
77
Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente non indicando, nella decisione impugnata, le ragioni per cui essa non si è discostata, in seguito alla loro domanda ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, dalla metodologia generale per il calcolo dell’importo dell’ammenda, si deve ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 65 e 75 supra, la Commissione non è tenuta a far risultare nella sua decisione tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo nonché ciò che non ha preso in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta.
78
Inoltre, si deve ricordare che la normativa applicabile prevede che la Commissione può discostarsi dall’applicazione della metodologia generale per il calcolo dell’importo dell’ammenda, in via puramente derogatoria, in due ipotesi. In primo luogo, ai sensi del punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, la Commissione può tenere conto, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, della mancanza di capacità contributiva di un’impresa. Orbene, nel caso di specie, si deve ricordare che, nel corso della riunione informale del 5 marzo 2015, la Commissione ha esplicitamente invitato le ricorrenti a confermare che esse non deducevano la loro mancanza di capacità contributiva per il pagamento dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e che le ricorrenti hanno confermato che esse non chiedevano l’applicazione di tale procedura. In secondo luogo, ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, è previsto che le specificità di un determinato caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possano giustificare l’allontanamento dalla metodologia descritta in tali orientamenti.
79
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si deve rilevare che il potere discrezionale conferito alla Commissione dagli orientamenti per il calcolo delle ammende non la dispenserebbe dall’obbligo di giustificare il ricorso a questa deroga. Infatti, la Commissione deve specificare le particolarità del caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo che giustifichino il ricorso a tale deroga (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014, AC-Treuhand/Commissione, T‑27/10, EU:T:2014:59, punto 306).
80
In particolare, qualora la Commissione decida di discostarsi dalla metodologia generale prevista negli orientamenti per il calcolo delle ammende, con i quali essa si è autolimitata nell’esercizio del proprio potere discrezionale relativamente alla fissazione dell’importo delle ammende, basandosi sul punto 37 di tali orientamenti, tale obbligo di motivazione s’impone con maggior vigore. A tale proposito, occorre rammentare la giurisprudenza costante che ha riconosciuto che detti orientamenti enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, da cui la Commissione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire giustificazioni che siano compatibili con il principio della parità di trattamento. Tale motivazione deve essere specificata a maggior ragione poiché il punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende si limita a un generico riferimento alle «specificità di un determinato caso» e lascia, dunque, un ampio margine di discrezionalità alla Commissione affinché proceda a un adeguamento eccezionale degli importi di base delle ammende delle imprese interessate. Infatti, in un caso di tal genere, è di fondamentale importanza il rispetto, da parte della Commissione, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui l’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
81
Per contro, nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che le circostanze particolari di cui al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende non fossero soddisfatte e, di conseguenza, ha optato per l’applicazione della metodologia generale per il calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti. In tali circostanze, e come risulta dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 65 e 75, essa era tenuta a motivare nella decisione impugnata soltanto la metodologia applicata per il calcolo dell’ammenda e non gli elementi che essa non ha preso in considerazione in tale calcolo e, in particolare, i motivi per i quali non ha fatto ricorso all’eccezione di cui al punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende. Infatti, come già rammentato (v. punto 77 supra), la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.
82
In tali circostanze, occorre respingere gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di motivazione nella decisione impugnata per il fatto di non aver motivato in tale decisione la mancata applicazione dell’eccezione prevista al punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende in seguito alla loro domanda. La prima parte del primo motivo deve quindi essere respinta.
b) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione
[omissis]
89
Nel caso di specie, dal fascicolo risulta, da un lato, che il comitato consultivo è stato sentito due volte, il 5 e il 15 ottobre 2015, prima dell’adozione della decisione impugnata e, dall’altro, che un insieme di documenti relativi a tale caso è stato trasmesso ai membri di detto comitato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003. Tra tali documenti, la Commissione sostiene che essa ha fornito una sintesi del fascicolo del caso, la sua lettera di esposizione dei fatti del 3 giugno 2015, le risposte a tale lettera delle imprese interessate dall’ammenda, compresa la risposta delle ricorrenti del 26 giugno 2015, il progetto di decisione corredato di allegati, una tabella ricapitolativa delle ammende, con una panoramica dettagliata di come sarebbero calcolate, la comunicazione degli addebiti e le risposte alla stessa.
90
In primo luogo, va osservato che il comitato consultivo è stato informato dei principali elementi di fatto e di diritto del procedimento, in particolare il mercato, i destinatari, gli addebiti, la durata dell’infrazione, la metodologia e il calcolo delle ammende nonché le opinioni espresse dai destinatari in risposta agli addebiti sollevati dalla Commissione, e tale documentazione poteva essere, quindi, considerata come facente parte dei documenti «più importanti» ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.
91
In secondo luogo, si deve rilevare che l’articolo 14 del regolamento n. 1/2003 non obbliga ad allegare a tale documentazione le domande delle parti. Infatti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, l’invio della convocazione al comitato consultivo è accompagnato dall’«esposizione della questione, [d]all’indicazione dei documenti più importanti della pratica e [d]a un progetto preliminare di decisione». Orbene, l’espressione «indicazione dei documenti più importanti» non può significare che la Commissione deve trasmettere al comitato consultivo tutti i documenti scambiati con le imprese interessate.
92
In terzo luogo, occorre rilevare che la Commissione ha inviato al comitato consultivo una lettera di esposizione dei fatti datata 3 giugno 2015 nonché la risposta delle ricorrenti del 26 giugno 2015 a tale lettera. Di conseguenza, si deve constatare che le ricorrenti hanno avuto la possibilità di prendere conoscenza dei fatti più importanti che devono essere presi in considerazione dalla Commissione per il calcolo dell’importo dell’ammenda e, in secondo luogo, di presentare le loro osservazioni su tali fatti esposti dalla Commissione. Tali osservazioni sono state, inoltre, comunicate al comitato consultivo.
93
Pertanto, nella misura in cui la prima domanda delle ricorrenti, diretta a una riduzione dell’importo dell’ammenda in ragione delle «circostanze particolari» a loro proprie ai sensi del punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, ha avuto luogo il 26 febbraio 2015, cioè ben prima della data dell’esposizione dei fatti trasmessa dalla Commissione, le ricorrenti non possono contestare alla Commissione di non aver trasmesso tali elementi al comitato consultivo. Infatti, anche se la Commissione non ha incluso tali elementi né nell’esposizione dei fatti né nell’indicazione dei documenti più importanti, le ricorrenti hanno avuto la possibilità di indicare l’importanza che tali informazioni avevano ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda nelle loro osservazioni del 26 giugno 2015.
94
Peraltro, nella misura in cui gli elementi forniti dalle ricorrenti nella loro seconda domanda del 14 settembre 205 non contengono modifiche sostanziali rispetto alla prima domanda, trattandosi di un aggiornamento di fatti già esposti, la Commissione, che non era tenuta ad una nuova audizione delle ricorrenti prima di adottare la decisione impugnata, non era neppure vincolata a procedere ad una nuova consultazione del comitato consultivo (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 118). Tuttavia, occorre rilevare che la Commissione ha tenuto nuovamente una riunione informale con le ricorrenti, il 18 settembre 2015, nella quale esse hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sui fatti nuovi e, successivamente, il 15 ottobre 2015, il comitato consultivo è stato sentito nuovamente. Orbene, la Commissione ha ritenuto che tali fatti non fossero determinanti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, ragion per cui essi non sono stati portati all’attenzione del comitato consultivo.
95
Da tutto quanto precede consegue che la Commissione non ha violato il principio di buona amministrazione in ragione del fatto che essa non ha consultato il comitato consultivo sulle particolari circostanze descritte dalle ricorrenti. Infatti, la Commissione è stata diligente durante il procedimento amministrativo, in quanto, in primo luogo, ha sentito le ricorrenti e ha esaminato le loro osservazioni prima che il comitato consultivo emettesse un parere scritto sul progetto preliminare di decisione e, in secondo luogo, ha trasmesso a tale comitato le informazioni più importanti per il calcolo dell’importo dell’ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.
96
Considerazioni analoghe a quelle esposte ai punti da 89 a 95 supra sono applicabili agli argomenti delle ricorrenti relativi alla consultazione del collegio dei commissari. A tale proposito, risulta dal fascicolo che, prima dell’adozione della decisione impugnata, elementi essenziali del progetto di decisione, ovvero tale progetto e i suoi allegati, il parere del comitato consultivo e la relazione finale del consigliere-auditore, sono stati presentati per l’approvazione definitiva al collegio dei commissari.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Hitachi-LG Data Storage, Inc. e la Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.
Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2019.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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