SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
9 febbraio 2017 ( 1 )
«Disegno o modello comunitario — Domanda di disegni o modelli comunitari che rappresentano bicchieri — Nozione di “rappresentazione riproducibile” — Imprecisione della rappresentazione quanto alla portata della tutela richiesta — Rifiuto di sanare le irregolarità — Rifiuto di attribuire una data di deposito — Articoli 36 e 46 del regolamento (CE) n. 6/2002 — Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) ed articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002»
Nella causa T‑16/16,
Mast-Jägermeister SE, con sede a Wolfenbüttel (Germania), rappresentata da H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus e J. Engberding, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso presentato avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2015 (procedimento R 1842/2015-3), relativa a talune domande di registrazione di bicchieri come disegni e modelli comunitari,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A.M. Collins, presidente, R. Barents (relatore) e J. Passer, giudici,
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2016,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2016,
visto che le parti nel procedimento principale non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), come modificato, intitolato «Requisiti della domanda», prevede quanto segue:
«1. La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:
a)
una richiesta di registrazione;
b)
indicazioni che permettono d’identificare il richiedente;
c)
una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. Tuttavia, se la domanda ha per oggetto un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 50, la rappresentazione del disegno può essere sostituita da un campione.
2. La domanda contiene inoltre un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato.
3. La domanda può altresì contenere:
a)
una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione;
b)
una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione a norma dell’articolo 50;
c)
indicazioni che permettano di identificare il rappresentante, qualora il richiedente ne abbia nominato uno;
d)
la classificazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato ad essere incorporato o ai quali esso dev’essere applicato, in funzione della classe di prodotto;
e)
la menzione dell’autore o del collettivo d’autori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che attesti che l’autore o il collettivo d’autori hanno rinunciato al diritto di essere citati.
4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di registrazione e della tassa di pubblicazione. Se è presentata domanda di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la tassa per il differimento della pubblicazione sostituisce quella di pubblicazione.
5. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e d) non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale».
2
Il titolo V del regolamento n. 6/2002, intitolato «Procedimento di registrazione», contiene gli articoli da 45 a 50.
3
L’articolo 45 del suddetto regolamento, intitolato «Esame dei requisiti formali per il deposito», così dispone:
«1. L’[EUIPO] esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1 per l’assegnazione di una data di deposito.
2. L’[EUIPO] esamina se:
a)
la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all’articolo 36, paragrafi 2, 3, 4 e 5, nonché, nell’ipotesi di domanda multipla, all’articolo 37, paragrafi 1 e 2;
b)
la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento di esecuzione per l’applicazione degli articoli 36 e 37;
c)
la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 77, paragrafo 2;
d)
sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora questa sia rivendicata.
3. Le condizioni pertinenti all’esame dei requisiti formali per il deposito sono stabilite nel regolamento di esecuzione».
4
L’articolo 46 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Irregolarità sanabili», dispone quanto segue:
«1. L’[EUIPO], qualora nello svolgere l’esame di cui all’articolo 45 rilevi la presenza d’irregolarità che possono essere sanate, invita il richiedente a sanarle entro il termine prescritto.
2. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e se il richiedente ottempera alla richiesta dell’[EUIPO] nel termine prescritto, l’[EUIPO] riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario.
3. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c), incluso il pagamento delle tasse, ed il richiedente ottempera alla richiesta dell’[EUIPO] nel termine prescritto, l’[EUIPO] riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda. Se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l’[EUIPO] respinge la domanda.
4. Se le irregolarità riguardano i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente non provvede a sanarle entro il termine prescritto, tale fatto comporta la perdita del diritto di priorità per la domanda».
5
L’articolo 47 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Impedimenti alla registrazione», precisa quanto segue:
«1. «L’[EUIPO], qualora nello svolgere l’esame di cui all’articolo 45 rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione:
a)
non corrisponde alla definizione di cui all’articolo 3, lettera a), oppure
b)
risulta contrario all’ordine pubblico o al buon costume,
respinge la domanda.
2. La domanda non è respinta prima che al richiedente sia stata offerta l’opportunità di ritirarla o di modificarla, ovvero di presentare le proprie osservazioni».
6
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 (GU 2002, L 341, pag. 28), intitolato «Riproduzione del disegno o modello», dispone quanto segue:
«1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:
(…)
e)
il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell’iscrizione nel Registro dei disegni e modelli comunitari (…)».
7
L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2245/2002, intitolato «Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali», precisa quanto segue:
«1. L’[EUIPO] comunica al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene:
a)
la richiesta di registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato;
b)
le informazioni necessarie per identificare il richiedente;
c)
una riproduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), ovvero un campione del disegno o modello.
2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, viene considerata come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate.
Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite».
Fatti
8
Il 17 aprile 2015 la Mast-Jägermeister SE, ricorrente, ha presentato talune domande di registrazione di disegni e modelli comunitari presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento n. 6/2002.
9
I disegni e modelli di cui è stata chiesta la registrazione sono i seguenti:
—
disegno e modello comunitario n. 2683615-0001: (riservato) ( 2 );
—
disegno e modello comunitario n. 2683615-0002: (riservato).
10
I prodotti per i quali sono state presentate le domande di registrazione sono i «bicchieri», che rientrano nella classe 07.01 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, come modificato, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.
11
L’esaminatore, con una prima relazione d’esame, elaborata il 17 aprile 2015, ha comunicato alla ricorrente che, per i disegni e modelli di cui al precedente punto 9, l’indicazione del prodotto, vale a dire i «bicchieri», per i quali era chiesta la protezione, non corrispondeva alle riproduzioni depositate, giacché queste ultime mostravano anche delle bottiglie. Egli ha quindi suggerito alla ricorrente di aggiungere ai due disegni e modelli l’indicazione «Bottiglie» appartenente alla classe 09.01 ai sensi dell’accordo di Locarno. L’esaminatore ha aggiunto che, dal momento che i prodotti «Bicchieri» e «Bottiglie» appartenevano a classi diverse, la domanda multipla doveva essere separata. Egli ha precisato che, qualora l’irregolarità non fosse stata sanata entro il termine assegnato, la domanda sarebbe stata respinta.
12
Con lettera del 21 aprile 2015, la ricorrente ha risposto di non avere domandato alcuna protezione per le bottiglie raffigurate nelle rappresentazioni, cosicché la stessa suggeriva di precisare l’indicazione dei prodotti come segue: «Bicchieri per bere che fungono da recipienti per una bottiglia che ne fa parte». Essa ha aggiunto che la classe 07.01 dell’accordo di Locarno sembrava altresì adeguata per tale indicazione.
13
L’esaminatore, con una seconda relazione d’esame del 25 giugno 2015, ha risposto che, a seguito della lettera del 21 aprile 2015 e della conversazione telefonica intercorsa con la ricorrente, era chiaro che quest’ultima non richiedeva alcuna protezione per le bottiglie. Cionondimeno, secondo l’esaminatore, tali bottiglie apparivano chiaramente sulle rappresentazioni e da un nuovo esame emergeva che le domande di registrazione non contenevano rappresentazioni conformi alle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento n. 2245/2002. L’esaminatore ha pertanto ritenuto che, a causa della presenza delle bottiglie, le caratteristiche per le quali era chiesta la protezione non fossero chiaramente visibili. Egli ha aggiunto che vi si poteva rimediare depositando nuove prospettive in cui le caratteristiche richieste sarebbero state delimitate da linee tratteggiate o da bordi colorati. Egli ha precisato che alle domande non poteva essere assegnata alcuna data di deposito fino a quando le irregolarità non fossero state sanate. Lo stesso ha concluso indicando che, se le irregolarità fossero state sanate entro il termine assegnato, la data di presentazione delle nuove prospettive sarebbe stata riconosciuta come data di deposito, ma che, in caso contrario, le domande di registrazione sarebbero state considerate non depositate.
14
Con lettera del 14 luglio 2015, la ricorrente ha risposto che le condizioni per l’assegnazione di una data di deposito erano soddisfatte, poiché le rappresentazioni depositate mostravano i disegni e modelli su fondo neutro. Essa ha precisato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 riguardava la qualità delle rappresentazioni e non il loro contenuto. La stessa non ha quindi depositato nuove prospettive.
15
L’esaminatore, con una terza relazione d’esame del 16 luglio 2015, ha precisato che non avrebbe modificato la propria relazione d’esame del 25 giugno 2015, dal momento che le rappresentazioni mostravano un bicchiere e una bottiglia.
16
La ricorrente, con lettera del 21 agosto 2015, riferendosi a una conversazione telefonica intercorsa tra la stessa e l’esaminatore, ha risposto di non comprendere il motivo per cui la data di deposito avrebbe potuto essere mantenuta qualora fosse stata inserita un’indicazione del prodotto o in caso di separazione della domanda multipla, ma non per le prospettive inizialmente depositate. La ricorrente ha chiesto l’adozione di una decisione impugnabile nel caso in cui la decisione di esame non fosse stata annullata.
17
L’esaminatore, con una quarta relazione d’esame del 24 agosto 2015, ha comunicato alla ricorrente che le irregolarità delle domande avrebbero potuto essere sanate o depositando nuove prospettive o inserendo l’indicazione «Bottiglie» e separando la domanda multipla.
18
Con lettera del 28 agosto 2015, la ricorrente ha chiesto l’adozione di una decisione impugnabile.
19
Con decisione del 31 agosto 2015, l’esaminatore ha rilevato che la ricorrente non aveva sanato le irregolarità delle domande di registrazione, perché la stessa non approvava la relazione d’esame. Egli ha ritenuto, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 2245/2002, che le domande di disegni o modelli di cui al precedente punto 9 non potessero essere considerate domande di registrazione di disegni e modelli comunitari, cosicché non poteva essere assegnata loro alcuna data di deposito. Egli ha, inoltre, disposto il rimborso dell’importo della tassa pagata.
20
Il 15 settembre 2015 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, avverso la decisione dell’esaminatore.
21
Con decisione del 17 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato, al punto 15 della decisione impugnata, che i due disegni e modelli di cui al precedente punto 9 non consentivano di stabilire se la protezione fosse richiesta per il bicchiere, per la bottiglia o per entrambi. Essa ha precisato, al punto 16 della decisione impugnata, che la rappresentazione da depositare unitamente alla domanda di registrazione conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, serviva a identificare il disegno o il modello di cui si chiedeva la protezione ed era la condizione per l’assegnazione di una data di deposito, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, del suddetto regolamento. La data di deposito determinerebbe la preesistenza del disegno e del modello registrato: la novità e la caratteristica sarebbero determinate in base ai modelli anteriori divulgati prima della data di deposito. La commissione di ricorso ha aggiunto che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, la riproduzione doveva chiaramente far riconoscere tutti i dettagli per i quali era stata richiesta la protezione.
22
La commissione di ricorso ha aggiunto, ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, che l’argomento secondo cui l’oggetto della protezione delle domande depositate risultava chiaramente dalle rappresentazioni era in contraddizione con quanto esposto dalla ricorrente stessa e che la proposta di quest’ultima di indicare i prodotti interessati non era idonea a sanare le irregolarità della rappresentazione dei disegni e modelli, giacché non poteva essere utilizzata per determinare la portata della protezione.
23
Infine, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 22 della decisione impugnata, che l’esaminatore aveva violato l’obbligo di motivazione, di cui all’articolo 62 del regolamento n. 6/2002. Secondo la stessa, infatti, i motivi sottesi alla constatazione secondo la quale le domande non potevano essere considerate domande di registrazione di un disegno o modello dell’Unione, consistevano nelle irregolarità delle rappresentazioni depositate, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento e con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 e non nel fatto che la ricorrente non fosse d’accordo con la relazione d’esame dell’esaminatore.
Conclusioni delle parti
24
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
riconoscere il 17 aprile 2015 come data di deposito per i disegni o modelli n. 2683615‑0001 e 2683615‑0002;
—
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
25
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente
26
L’EUIPO sostiene l’irricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente, vale a dire quello inteso a ottenere che il 17 aprile 2015 sia riconosciuto come data di deposito, adducendo che si tratta di un provvedimento inibitorio e il Tribunale non può ordinare provvedimenti inibitori.
27
A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO, quest’ultimo è tenuto, in conformità all’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del detto giudice. Di conseguenza, al Tribunale non spetta rivolgere ingiunzioni all’EUIPO [v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2010, Nokia/UAMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, punto 18 e giurisprudenza ivi citata].
28
Da quanto precede consegue che il secondo capo delle conclusioni è irricevibile.
Nel merito
29
La ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo riguarda la violazione degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36 del suddetto regolamento, mentre il secondo motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa.
Sul primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36 del suddetto regolamento
30
La ricorrente sostiene che le rappresentazioni dei disegni o modelli erano di qualità tale da consentire una riproduzione delle stesse. Infatti, esse erano riprodotte, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento n. 2245/2002, su fondo neutro, non erano ritoccate con inchiostro o liquido correttore ed erano di qualità tale che era possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiedeva la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva. Detti requisiti sarebbero gli unici previsti dalla normativa dell’Unione. Il rifiuto della commissione di ricorso di assegnare la data di deposito con la motivazione che le rappresentazioni non avrebbero consentito di determinare se la protezione era richiesta per il bicchiere, per la bottiglia o per una combinazione di entrambi è errato, in quanto tale questione si porrebbe eventualmente solo nell’ambito di un procedimento per contraffazione, ma non impedirebbe l’assegnazione della data di deposito. Peraltro, il ragionamento della commissione di ricorso potrebbe essere preso eventualmente in considerazione per valutare la registrabilità del disegno o modello. Secondo la ricorrente, l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2245/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultimo regolamento, stabiliscono requisiti unicamente con riferimento alla qualità della rappresentazione del disegno o modello e non al contenuto dello stesso. Il sistema generale istituito dagli articoli 45 e 46 del regolamento n. 6/2002 sarebbe favorevole alla tesi secondo cui si sarebbe dovuta assegnare una data di deposito alle sue domande di registrazione.
31
A tale riguardo, secondo una costante giurisprudenza, nell’interpretare una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 34 e del 3 ottobre 2013, Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, punto 19).
32
Va ricordato che l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, cui rinviano l’articolo 45, paragrafo 1 e l’articolo 46, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che la domanda di registrazione debba contenere «una rappresentazione riproducibile del disegno o modello». Tale disposizione non precisa, tuttavia, i requisiti che devono essere soddisfatti affinché una siffatta rappresentazione sia considerata «riproducibile». L’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 aggiunge, tuttavia, che la domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione, nel caso di specie il regolamento n. 2245/2002.
33
In tale contesto, l’articolo 10 del regolamento n. 2245/2002 stabilisce le condizioni relative all’assegnazione di una data di deposito, prevedendo che l’EUIPO comunichi al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda la data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene, segnatamente, una riproduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del suddetto regolamento.
34
Quest’ultima disposizione precisa che la riproduzione del disegno o del modello consiste in una riproduzione grafica o fotografica di quest’ultimo in bianco e nero o a colori. Il suddetto disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore. Questo stesso disegno o modello dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione. L’articolo 10 del regolamento n. 2245/2002 stabilisce i termini entro i quali deve avvenire la regolarizzazione.
35
Dall’impostazione del regolamento n. 6/2002 emerge che la procedura di esame dei disegni o modelli è suddivisa in due fasi: in primo luogo, l’EUIPO deve determinare, da un lato, se l’oggetto della domanda corrisponda o meno alla definizione di un disegno o modello [(articolo 3, lettera a) e articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002] e, dall’altro, se il disegno o modello risulti contrario all’ordine pubblico o al buon costume [articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002]. Siffatta domanda, se non ritirata o modificata, non potrebbe essere respinta prima di aver sentito le osservazioni del richiedente (articolo 47, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002).
36
In secondo luogo, l’EUIPO, dopo aver constatato che la domanda di registrazione ha ad oggetto un disegno o modello e che la stessa non risulta contraria né all’ordine pubblico né al buon costume, deve esaminare, conformemente all’articolo 45 del regolamento n. 6/2002, in particolare, che la suddetta domanda di registrazione soddisfi i requisiti obbligatori stabiliti dall’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (richiesta di registrazione, indicazioni che permettono d’identificare il richiedente, rappresentazione riproducibile del disegno o modello) e dall’articolo 36, paragrafo 2, del suddetto regolamento (indicazione dei prodotti), nonché, se del caso, i requisiti facoltativi stabiliti dall’articolo 36, paragrafo 3 (descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione, richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione, indicazioni che permettano di identificare il rappresentante qualora il richiedente ne abbia nominato uno, classificazione dei prodotti, menzione dell’autore o del collettivo d’autori).
37
Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti indicati al precedente punto 36, le irregolarità sono sanabili, conformemente all’articolo 46 del regolamento n. 6/2002, dovendosi osservare che, con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la data di deposito della domanda è fissata alla data in cui il richiedente ha sanato le irregolarità, mentre, con riferimento agli altri requisiti, la data iniziale di deposito della domanda è mantenuta a seguito di regolarizzazione. In mancanza di regolarizzazione, nel primo caso, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione, mentre, nel secondo caso, la domanda è respinta.
38
Una rappresentazione non riproducibile di un disegno o modello rientra quindi unicamente nell’ambito di applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, nel senso che il richiedente può sanare le irregolarità, ma la data di deposito è rinviata alla data in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro il termine prescritto le suddette irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello.
39
È alla luce di tali osservazioni che occorre pertanto stabilire se l’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, tenuto conto della sua formulazione e dell’ambito in cui esso si inserisce, si applichi, come sostenuto dalla ricorrente, unicamente nelle situazioni in cui la rappresentazione del disegno o modello contestato è «fisicamente» confusa o poco chiara, a causa, in particolare, di una scarsa qualità di stampa, o se tale disposizione si applichi altresì, come sostiene l’EUIPO, in caso di imprecisioni o di incertezza o di poca chiarezza relativamente all’oggetto della protezione del disegno o modello per cui si chiede la registrazione.
40
Occorre notare che l’interpretazione, fornita dalla ricorrente, dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2245/2002, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), di quest’ultimo regolamento, secondo cui tale disposizione si applicherebbe unicamente ai disegni o modelli con riferimento ai quali solo la qualità di rappresentazione sarebbe mediocre è manifestamente contraria al sistema, sopra menzionato, in cui la registrazione dei disegni o modelli è stata concepita.
41
Infatti, l’articolo 36 del regolamento n. 6/2002, il quale dispone, al paragrafo 1, lettera c), che la domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere una rappresentazione riproducibile di quest’ultimo precisa, al paragrafo 5, che tale domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento n. 2245/2002.
42
Quest’ultimo regolamento prevede all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), cui rinvia l’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, che il disegno o modello deve, segnatamente, «essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione».
43
La ricorrente, nel sostenere che tale disposizione farebbe riferimento solo alla qualità della riproduzione «fisica» o «materiale», fornisce un’interpretazione parziale, e dunque errata, di detta disposizione, dal momento che tiene conto unicamente dell’espressione «qualità tale che sia possibile».
44
Tuttavia, tale disposizione precisa che la riproduzione deve consentire di distinguere tutti i dettagli «dell’oggetto per il quale si richiede la protezione».
45
Tale frase rinvia al requisito inerente a qualsiasi registrazione, vale a dire consentire ai terzi di determinare con chiarezza e precisione i dettagli del disegno o modello per il quale si richiede la protezione (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punti da 48 a 52 e del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punti da 46 a 48).
46
Pertanto, rappresentazioni imprecise non consentirebbero ai terzi di determinare in modo inequivocabile l’oggetto della protezione del disegno o modello considerato.
47
In tale contesto va osservato che, per quanto le rappresentazioni riguardino più di un disegno o modello, è necessario un chiarimento non solo al fine di garantire la certezza giuridica dei terzi, che devono conoscere precisamente l’oggetto della protezione riconosciuta al disegno o modello, ma anche a fini contabili, in quanto l’importo delle tasse percepite dall’EUIPO varia in funzione del numero delle classi di prodotti cui si riferisce il disegno o modello interessato.
48
La ricorrente afferma, inoltre, che l’eventuale irregolarità consistente nel fatto che le rappresentazioni non avrebbero mostrato l’aspetto di un singolo disegno, bensì di due, avrebbe dovuto essere considerata nell’ambito dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), del suddetto regolamento e non avrebbe potuto costituire un motivo di rifiuto all’assegnazione della data di deposito.
49
È giocoforza rilevare che tale argomento può essere respinto solo nei limiti in cui l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, cui rinvia l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, riguarda la situazione nella quale la rappresentazione di cui è chiesta la registrazione non possa essere considerata un disegno o modello ai sensi di tale regolamento, perché non ha l’aspetto di un prodotto o di una parte di prodotto, circostanza che chiaramente non ricorre nel caso di specie.
50
Infatti, non si contesta che la rappresentazione in questione corrisponda alla definizione di disegno o modello, in modo tale che detta situazione non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 6/2002, bensì che essa non sia riproducibile ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento, tenuto conto delle irregolarità che essa presenta, che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Quest’ultima disposizione prevede chiaramente che, se entro il termine prescritto le irregolarità non sono state sanate, la domanda non viene considerata una domanda di registrazione di un disegno o modello.
51
Come ha correttamente rilevato l’EUIPO, l’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 5, del medesimo regolamento, deve essere necessariamente interpretato in modo restrittivo al fine di evitare interpretazioni incoerenti e contraddittorie delle disposizioni del regolamento, cosicché tali disposizioni non rinviano ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, come sostenuto dalla ricorrente. Il rinvio all’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, operato dall’articolo 46, paragrafo 3, del medesimo regolamento, non comporta che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002 sia esclusivamente applicabile nell’ambito dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002. Al contrario, tale situazione doveva essere esaminata nell’ambito dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento e con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, come ha correttamente fatto la commissione di ricorso.
52
L’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 è quindi una disposizione che ha autorizzato le autorità competenti, nell’ambito di un regolamento di esecuzione, a chiarire, in particolare, i requisiti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento per quanto riguarda la rappresentazione di un disegno o modello, che sono contenuti in particolare all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002.
53
Infine, neanche l’argomento della ricorrente basato sul metodo diverso adottato dalla giurisprudenza tedesca, può rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso. Infatti, si deve osservare che il regime dell’Unione in materia di disegni o modelli è un sistema indipendente, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, dal momento che la sua applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale [v., per analogia, sentenza del 16 gennaio 2014, Message Management/UAMI – Absacker (ABSACKER della Germania), T‑304/12, non pubblicata, EU:T:2014:5, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].
54
Dalle suesposte considerazioni consegue che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa
55
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato i suoi diritti della difesa, giacché ha sostituito la motivazione dell’esaminatore con la propria, senza concederle la possibilità di presentare le proprie deduzioni.
56
Si deve osservare che la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 22 della decisione impugnata, che l’esaminatore avesse violato l’obbligo di motivazione, giacché, per considerare che le domande non erano domande di registrazione di disegni o modelli, non aveva fatto riferimento all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, bensì al fatto che la ricorrente non fosse d’accordo con la relazione d’esame redatta dallo stesso. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che la decisione dell’esaminatore non contenesse alcuna analisi degli argomenti della ricorrente.
57
A tale riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’[EUIPO] devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei disegni o modelli dell’Unione, il principio generale di tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto dell’Unione, ai destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi dev’essere consentito di esporre utilmente le loro difese. Il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare [v. sentenza del 27 giugno 2013, Beifa Group/UAMI – Schwan-Stabilo Schwanhaüßer (Strumenti per scrivere), T‑608/11, non pubblicata, EU:T:2013:334, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
58
Inoltre, ai sensi dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002, le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’articolo 296 TFUE. A tale riguardo, da una costante giurisprudenza emerge che l’obbligo di motivare le decisioni individuali ha il duplice scopo di permettere, da un lato, agli interessati di conoscere le motivazioni del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione. La questione se la motivazione di una decisione soddisfi tali requisiti deve essere valutata alla luce non solo della sua formulazione, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata [v., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T‑80/10, non pubblicata, EU:T:2013:214, punto 37].
59
Nel caso di specie va osservato che è pacifico che l’esaminatore ha redatto quattro relazioni d’esame il 17 aprile, il 25 giugno, il 16 luglio e il 24 agosto 2015.
60
Da tali diverse relazioni, in particolare dalla seconda e dalla quarta, emerge in modo sufficientemente chiaro che l’esaminatore ha ritenuto che le domande di registrazione non fossero conformi alle disposizioni dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2245/2002, perché nelle rappresentazioni figuravano delle bottiglie, il che determinava la scarsa visibilità delle caratteristiche per le quali era chiesta la protezione.
61
L’esaminatore, nelle sue varie relazioni, ha inoltre esposto in modo preciso e dettagliato le ragioni per le quali non poteva accogliere le domande di registrazione della ricorrente, vale a dire la presenza concomitante di una bottiglia e di un bicchiere, rispondendo in modo specifico agli argomenti della ricorrente.
62
Ne consegue che, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso, la decisione dell’esaminatore impugnata, letta alla luce delle varie relazioni del medesimo, di cui la ricorrente ha specificamente avuto conoscenza, era sufficientemente motivata (v., per analogia, sentenza del 24 novembre 2005, Germania/Commissione, C‑506/03, non pubblicata EU:C:2005:715, punto 38).
63
La commissione di ricorso ha dunque erroneamente ritenuto che l’obbligo di motivazione fosse stato violato e ha erroneamente deciso di sostituire la motivazione dell’esaminatore con la propria, sebbene non si trattasse di una sostituzione della motivazione, bensì di un recupero integrale della medesima motivazione esposta dall’esaminatore nelle sue quattro relazioni.
64
Ne consegue che, comunque, la ricorrente non può asserire che i suoi diritti della difesa sono stati violati dalla commissione di ricorso, in quanto, contrariamente a ciò che essa sostiene, la motivazione contenuta nella decisione impugnata riprende integralmente quella che le era stata comunicata dall’esaminatore nell’ambito del procedimento dinanzi allo stesso.
65
Alla luce di quanto precede consegue che il secondo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
66
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mast-Jägermeister SE è condannata alle spese.
Collins
Barents
Passer
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 febbraio 2017.
Firme
( 1 ) * Lingua processuale: il tedesco.
( 2 ) Dati riservati occultati