SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
6 aprile 2017 ( *1 )
«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo NANA FINK — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NANA — Assenza di una somiglianza tra i prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Estensione dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare — Obbligo di statuire sull’integralità del ricorso»
Nella causa T‑39/16,
Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, con sede in Brema (Germania), rappresentata da T. Boddien, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Schifko, in qualità di agente,
convenuto,
procedimento in cui la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO è:
Nadine Fink, residente in Basilea (Svizzera),
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2015 (procedimento R 679/2014‑1), relativa a un’opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp e N. Fink,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da D. Gratsias, presidente, A. Dittrich e P.G. Xuereb (relatore), giudici
cancelliere: E. Coulon
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2016,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2016,
visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale alle parti e le relative risposte di queste ultime, depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2016,
vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 29 marzo 2012, la società cui è succeduta la sig.ra Nadine Fink ha ottenuto, presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la registrazione internazionale, che reca il numero 1111651 e che designa l’Unione europea, del marchio figurativo seguente:
2
I prodotti per i quali tale registrazione internazionale è stata ottenuta rientrano nelle classi 14, 18 e 26 ai sensi dell’accordo di Nizza, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
—
classe 14: «Metalli preziosi, loro leghe e prodotti in queste materie o placcati, inclusi nella presente classe; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici; portachiavi di fantasia; astucci per l’orologeria; accessori e ornamenti per chiusure lampo in metalli preziosi»;
—
classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli di questi materiali non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, borselli, portafogli»;
—
classe 26: «Fibbie per cinture; accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi».
3
Tale registrazione internazionale è stata notificata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). Essa veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 71/2012, del 13 aprile 2012. Il 24 agosto 2012, tale registrazione internazionale è stata trasferita alla sig.ra Fink.
4
Il 9 gennaio 2013, la ricorrente, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, ha proposto opposizione ai sensi degli articoli 41 e 156 del regolamento n. 207/2009 avverso la registrazione internazionale, in quanto designava l’Unione, per tutti i prodotti contemplati al precedente punto 2.
5
L’opposizione era basata sul marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NANA, registrato il 19 aprile 2011 con il numero 6218945, che designa in particolare i prodotti rientranti nelle classi 14, 18 e 26 e che, per ciascuna di tali classi, corrisponde alla seguente descrizione:
—
classe 14: «Articoli di orologeria e strumenti cronometrici di ogni genere; bigiotteria di fantasia; ciondoli per portachiavi; articoli di bigiotteria; articoli di gioielleria; articoli da decorazione in metallo prezioso»;
—
classe 18: «Prodotti in cuoio e in imitazioni del cuoio, nonché prodotti in tali materie compresi nella classe 18; borse di tutti i tipi (comprese nella classe 18); portafogli, borselli; valigie di tutti i tipi (comprese nella classe 18); ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; nécessaire da viaggio e loro parti (compresi nella classe 18)»;
—
classe 26: «Fiori artificiali».
6
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello menzionato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
7
Con decisione del 21 gennaio 2014, la divisione d’opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione. Quest’ultima è stata respinta, per assenza di somiglianza tra i prodotti, per quanto riguarda i prodotti seguenti:
—
classe 14: «Accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi; metalli preziosi e loro leghe»;
—
classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, non compresi in altre classi; pelli di animali»;
—
classe 26: «Fibbie per cinture; accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi».
8
La divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione, a causa del rischio di confusione riguardante gli altri prodotti previsti dalla registrazione internazionale in esame.
9
Il 7 marzo 2014, la ricorrente ha proposto dinanzi all’EUIPO un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
10
Con decisione del 12 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha segnatamente considerato che la divisione d’opposizione aveva respinto l’opposizione per i seguenti prodotti:
—
classe 14: «Accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi»;
—
classe 18: «Cuoio e imitazioni del cuoio, non compresi in altre classi; pelli d’animali»;
—
classe 26: «Fibbie per cinture; accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi».
11
La commissione di ricorso ha ritenuto che tali prodotti e i prodotti protetti dal marchio anteriore non fossero simili. In tal contesto, essa ha in particolare osservato che tali prodotti erano, in parte, pezzi singoli e, in parte, materie prime o prodotti semilavorati, destinati, in primo luogo, alla fabbricazione di altri prodotti e diretti ad un pubblico specializzato particolarmente avveduto, mentre i prodotti designati dal marchio anteriore erano prodotti finiti, destinati al consumatore finale ragionevolmente avveduto. La commissione di ricorso ha concluso che, in assenza di somiglianza tra i prodotti in esame, non esisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
Conclusioni delle parti
12
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
13
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità di taluni argomenti presentati dalla ricorrente
14
L’EUIPO afferma che la ricorrente motiva una gran parte dei suoi asserti relativi alla somiglianza dei prodotti rientranti nelle classi 14, 18 e 26 con riferimento a prodotti – come «cinture», «vestiti» o ancora «mobili», «articoli da letto» e «materiale per artisti» – che in realtà rientrano in altre classi rispetto a quelle per le quali il marchio anteriore è stato registrato, ma che non sono state oggetto del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO. Pertanto, le spiegazioni della ricorrente riguardo a tali altri prodotti dovrebbero essere considerate irricevibili.
15
Peraltro, l’EUIPO sostiene che la ricorrente solleva per la prima volta dinanzi al Tribunale argomenti nuovi. Al riguardo, anzitutto, l’EUIPO si riferisce all’asserto della ricorrente secondo cui il «cuoio» e le «pelli d’animali» non servirebbero esclusivamente come materia prima destinata ad essere trasformata in prodotti finiti, ma sarebbero anche venduti direttamente sul mercato come tali e, in particolare, quali oggetti da decorazione. L’EUIPO considera poi anche nuovo l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il marchio anteriore di cui essa è titolare sarebbe registrato anche per le «imitazioni del cuoio» come tali. Infine, l’EUIPO fa valere la novità dell’argomento della ricorrente, riguardante l’orientamento seguito dalle commissioni di ricorso in decisioni anteriori, in occasione delle quali esse avrebbero ammesso una somiglianza tra il «cuoio» e le «pelli d’animali» nel senso dei prodotti semilavorati, da un lato, e dei prodotti finiti, fabbricati a partire da tali materiali, dall’altro. Tali argomenti, presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, dovrebbero, pertanto, essere dichiarati irricevibili.
16
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Nell’ambito di tale regolamento, in applicazione del suo articolo 76, tale controllo deve essere effettuato in base all’ambito fattuale e giuridico della lite come proposto alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].
17
Inoltre, a norma dell’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
18
Vanno esaminati, alla luce di tali principi, gli argomenti dell’EUIPO relativi alla ricevibilità di taluni argomenti della ricorrente.
19
Riguardo alla ricevibilità dell’argomento della ricorrente relativo al raffronto dei prodotti in esame rispetto a prodotti diversi da quelli che hanno costituito oggetto del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, va osservato che, nel formulario d’opposizione, la ricorrente ha selezionato, nella rubrica «prodotti e servizi sui quali è basata l’opposizione», non la casella «tutti i prodotti e servizi della registrazione/della domanda», bensì la casella «i seguenti prodotti e servizi» e ha indicato, in tale rubrica, «tutti i prodotti delle classi 14, 18 e 26». La ricorrente ha quindi fondato l’opposizione soltanto sui prodotti rientranti nelle classi 14, 18 e 26 previsti dal marchio anteriore. Pertanto, gli argomenti della ricorrente riguardanti la somiglianza con altri prodotti sono esclusi dall’oggetto del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e devono, pertanto, essere dichiarati irricevibili.
20
Per contro, deve essere dichiarato ricevibile l’argomento della ricorrente secondo cui il «cuoio» e le «pelli d’animali» sarebbero venduti non soltanto come materia prima, ma anche come prodotti finiti.
21
Infatti, ai punti da 32 a 35 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è sostanzialmente basata su fatti notori – cioè fatti che possono essere portati a conoscenza di qualsiasi persona o che possono essere resi noti attraverso fonti generalmente accessibili –, affermando che il «cuoio e sue imitazioni, non inclusi in altre classi; [e le] pelli d’animali» costituivano prodotti semilavorati e che essi erano destinati a un pubblico diverso dal pubblico cui erano destinati i prodotti finiti protetti dal marchio anteriore.
22
Risulta dalla giurisprudenza che la parte cui l’EUIPO contrappone fatti notori è in condizione di contestarne l’esattezza dinanzi al Tribunale (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, punto 52; ordinanza del 3 giugno 2009, Zipcar/UAMI, C‑394/08 P, non pubblicata, EU:C:2009:334, punto 43, e sentenza del 10 novembre 2011, LG Electronics/UAMI, C‑88/11 P, non pubblicata, EU:C:2011:727, punto 28).
23
Inoltre, si deve considerare che l’argomento della ricorrente relativo alla prassi decisionale dell’EUIPO è parimenti ricevibile, nei limiti in cui, secondo la giurisprudenza, una parte ha diritto a riferirvisi, anche soltanto per la prima volta dinanzi al Tribunale e anche se tale prassi è successiva al procedimento svoltosi innanzi all’EUIPO [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 20].
24
Infine, occorre dichiarare ricevibile ed esaminare nel merito l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il marchio anteriore di cui essa è titolare sarebbe registrato anche per le «imitazioni del cuoio» come tali.
25
Tale argomento della ricorrente riguarda, in sostanza, l’interpretazione dell’elenco dei prodotti protetti dal marchio anteriore. Al riguardo, va osservato che la questione se occorra leggere la formulazione della classe 18, con riferimento al marchio anteriore, nel senso che include i «prodotti in cuoio», le «imitazioni del cuoio» come tali, nonché i «prodotti realizzati in imitazioni del cuoio», costituisce una questione rientrante nel contesto fattuale e giuridico pendente dinanzi alla commissione di ricorso.
26
Infatti, per poter esaminare l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi, le istanze dell’EUIPO devono sempre stabilire quali siano i prodotti protetti dai marchi in conflitto e, in tal contesto, devono procedere eventualmente ad un’interpretazione dell’elenco dei prodotti per i quali il marchio è registrato. L’argomento riguardante l’interpretazione dell’elenco dei prodotti protetti dal marchio anteriore non può pertanto essere considerato estraneo all’ambito della controversia portata dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, le questioni che devono essere obbligatoriamente risolte per statuire sulla controversia rientrano nel contesto fattuale e giuridico pendente dinanzi alla commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 1o febbraio 2005, HOOLIGAN,T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 25).
Sull’errata identificazione di prodotti oggetto del ricorso e sull’omessa statuizione riguardo a taluni prodotti
27
Va osservato che, nella motivazione del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha indicato che la divisione d’opposizione aveva respinto l’opposizione per gli «accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi», rientranti nella classe 14, le «pelli d’animali», comprese nella classe 18, e le «fibbie per cinture e accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi», rientranti nella classe 26.
28
È giocoforza constatare che, in tale elencazione, non compaiono i «metalli preziosi e [le] loro leghe», nonché il «cuoio e imitazioni del cuoio», per i quali l’opposizione era stata del pari respinta.
29
Sebbene la commissione di ricorso abbia esaminato i prodotti «cuoio e imitazioni del cuoio», ciò non è accaduto per quanto riguarda i «metalli preziosi e [le] loro leghe», in quanto essa ha ritenuto che la divisione d’opposizione non avesse respinto l’opposizione per questi ultimi prodotti.
30
Al riguardo, va considerato che dal dispositivo della decisione della divisione d’opposizione risulta che, sebbene quest’ultima abbia accolto l’opposizione con riferimento ai «prodotti in metalli preziosi e [alle] loro leghe», essa ha, per contro, respinto l’opposizione per i «metalli preziosi e [le] loro leghe» per i quali essa ha ritenuto che non esistesse somiglianza con i prodotti protetti dal marchio anteriore. Alla pagina 6 della decisione della divisione d’opposizione, quest’ultima ha indicato che respingeva l’opposizione per tutti i prodotti che non presentavano somiglianza con i prodotti contemplati dal marchio anteriore, il che includeva i «metalli preziosi e [le] loro leghe».
31
Nei limiti in cui la commissione di ricorso ha considerato che la divisione d’opposizione avesse respinto l’opposizione esclusivamente per i prodotti elencati al punto 1 della decisione impugnata – che si riferiva, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 14 contemplati dalla registrazione internazionale in esame, esclusivamente agli «accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi», senza fare alcun riferimento ai «metalli preziosi e [alle] loro leghe», le parti sono state invitate, con misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura, ad esprimersi, da un lato, sull’estensione dell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso e, dall’altro, sull’eventuale impatto dell’omissione da parte della commissione di ricorso dal prendere posizione in merito ai «metalli preziosi e [alle] loro leghe», rientranti nella classe 14, sull’esito della presente controversia, riguardo alla registrazione internazionale di cui trattasi.
32
In risposta ai quesiti ad essa rivolti, da un lato, la ricorrente ha precisato che il ricorso da essa proposto dinanzi alla commissione di ricorso concerneva la decisione della divisione d’opposizione nella sua interezza, dato che l’opposizione era stata respinta. Pertanto, il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dovrebbe essere inteso nel senso che essa vi contestava anche il rigetto dell’opposizione per il «cuoio e [le] imitazioni del cuoio» e per i «metalli preziosi e [le] loro leghe».
33
La ricorrente ritiene che l’errore compiuto dalla commissione di ricorso omettendo di statuire sui «metalli preziosi e [sulle] loro leghe» debba essere sanzionato con l’annullamento della decisione impugnata.
34
D’altra parte, l’EUIPO ha dichiarato che l’estensione dell’oggetto della controversia non risultava chiaramente dalla domanda formulata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. L’EUIPO ha nondimeno indicato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto interpretare tale domanda come relativa alla totalità dei prodotti su cui la divisione d’opposizione aveva respinto l’opposizione, includendovi cioè il «cuoio e [le] imitazioni del cuoio» e i «metalli preziosi e [le] loro leghe».
35
Secondo l’EUIPO, l’errore dovuto all’omissione da parte della commissione di ricorso di statuire sui «metalli preziosi e [le] loro leghe» non dovrebbe avere conseguenze sull’esito della presente controversia, tanto più che la ricorrente avrebbe essa stessa omesso di menzionare tali prodotti tanto nel suo ricorso dinanzi all’EUIPO quanto nell’atto di ricorso dinanzi al Tribunale.
36
Alla luce degli elementi che precedono, va considerato che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso aveva ad oggetto la decisione della divisione d’opposizione nella sua interezza, in quanto l’opposizione era stata respinta. Tale conclusione risulta chiaramente tanto dal formulario dell’EUIPO riguardante l’estensione del ricorso quanto dalle conclusioni presentate nella memoria della ricorrente che espone i motivi di ricorso. Infatti, da una parte, in tale formulario, la ricorrente ha selezionato la casella in cui è indicato che la decisione era stata impugnata integralmente e, dall’altra, nella memoria di parte, la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, che l’opposizione fosse accolta per la totalità dei prodotti di cui trattasi e, in secondo luogo, che nell’Unione fosse totalmente negata la tutela alla registrazione internazionale in esame. Sia la ricorrente sia l’EUIPO hanno peraltro confermato, nelle loro risposte ai quesiti ad essi rivolti, che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso doveva essere inteso come presentato avverso la decisione della divisione d’opposizione nella sua interezza, in quanto l’opposizione era stata respinta.
37
Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso dinanzi ad essa proposto nei limiti in cui esso riguardava il rigetto dell’opposizione con riferimento ai «metalli preziosi e [alle] loro leghe», rientranti nella classe 14, per la registrazione internazionale di cui trattasi. In tal modo, la commissione di ricorso ha violato l’obbligo, derivante dall’articolo 64, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, di statuire sul ricorso dinanzi ad essa pendente. Orbene, tale obbligo va inteso nel senso che la commissione di ricorso è tenuta a statuire integralmente su ognuno dei capi delle conclusioni formulate dinanzi ad essa, accogliendolo, dichiarandolo irricevibile o respingendolo nel merito. Va rilevato che il travisamento di tale obbligo può incidere sul contenuto della decisione della commissione di ricorso e che, pertanto, si tratta di una forma sostanziale, la cui violazione può essere rilevata d’ufficio [sentenza del 10 giugno 2008, Gabel Industria Tessile/UAMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, EU:T:2008:186, punto 20].
38
In contrasto con quanto fatto valere dall’EUIPO, nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, non si può presumere che la commissione di ricorso, respingendo integralmente il ricorso, abbia confermato, a titolo di continuità funzionale, il punto di vista della divisione d’opposizione riguardo ai «metalli preziosi e [alle] loro leghe». Infatti, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso non ha osservato che tali prodotti costituivano oggetto del ricorso che le veniva proposto. È quindi escluso che si possa ritenere che la commissione di ricorso abbia inteso fare proprie le considerazioni della divisione d’opposizione, relative ai «metalli preziosi e [alle] loro leghe».
39
Occorre, inoltre, osservare che il Tribunale non può risolvere una questione su cui la commissione di ricorso non ha preso posizione (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU/C:2011:452, punto 72). Orbene, tale è il caso di specie nella misura in cui è pacifico che la commissione di ricorso non si è affatto pronunciata sui «metalli preziosi e [sulle] loro leghe». Occorre, pertanto, annullare la decisione impugnata, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di statuire sui «metalli preziosi e [sulle] loro leghe», rientranti nella classe 14, per la registrazione internazionale in esame.
Sui prodotti protetti dal marchio anteriore
40
Nell’ambito della sua analisi riguardante il rapporto tra i prodotti contemplati dai marchi in conflitto che rientrano nella classe 18, la ricorrente ha affermato che il marchio anteriore di cui essa è titolare era registrato per i «prodotti in cuoio», per le «imitazioni del cuoio» come tali, nonché per i «prodotti realizzati in imitazioni del cuoio». Il suo ragionamento è basato sulla formulazione dell’elenco dei prodotti in lingua tedesca, lingua in cui la domanda di registrazione del marchio anteriore è stata depositata e che recita come segue: «Waren aus Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten)» [prodotti in cuoio e imitazioni del cuoio, nonché prodotti che ne derivano (compresi nella classe 18)].
41
L’EUIPO contesta tale asserto della ricorrente. Da una parte, esso sottolinea che la formulazione del testo dell’elenco dei prodotti che rientrano nella classe 18, coperti dal marchio anteriore, è diverso da quello sancito dall’accordo di Nizza, che recita come segue: «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi (…)». D’altra parte, l’EUIPO afferma che la portata della tutela introdotta da tale classe sarebbe imprecisa e soggetta ad interpretazione e che, in ogni caso, essa non soddisferebbe i criteri di chiarezza e precisione che la Corte ha fissato con la sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).
42
Va constatato che, ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 – in forza del quale «in caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell’[EUIPO] in cui la domanda di marchio [dell’Unione europea] è stata presentata» –, la portata della tutela fornita dalla versione tedesca del testo in parola deve prevalere nella fattispecie [v., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, Event/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, non pubblicata, EU:T:2013:147, punti da 14 a 16]
43
Peraltro, occorre ricordare che, ai sensi della regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), nella versione applicabile al momento dei fatti, l’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali un marchio viene richiesto va stabilito in modo da far risaltare chiaramente la loro natura.
44
Ne consegue che spetta a colui che richiede la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea indicare, nella sua domanda, l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali chiede la registrazione e fornire, per ciascuno di tali prodotti o servizi, una descrizione che faccia risaltare chiaramente la sua natura [sentenza del 23 novembre 2011, Pukka Luggage/UAMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T‑483/10, non pubblicata, EU:T:2011:692, punto 37].
45
Tale esigenza di chiarezza è stata, d’altra parte, rafforzata dalla sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), cui l’EUIPO fa riferimento nelle sue osservazioni, mediante la quale la Corte ha dichiarato che i prodotti o servizi per i quali un marchio dell’Unione europea è richiesto devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio (sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, punto 64).
46
Va osservato che, nella fattispecie, la formulazione tedesca suesposta può essere intesa in due modi diversi. Da una parte, essa può essere interpretata nel modo suggerito dalla ricorrente, come enunciato al precedente punto 40. Tale interpretazione è basata sulla premessa che, nei limiti in cui il termine «prodotti» è utilizzato sia all’inizio sia verso la fine della descrizione dei prodotti rientranti nella classe 18 di cui trattasi, il primo utilizzo di tale termine è collegato esclusivamente all’elemento «cuoio», mentre l’espressione «sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten)» [nonché i prodotti realizzati con esso (compresi nella classe 18)] riguarda l’elemento «imitazioni del cuoio». Ne deriva che, in tale interpretazione, le «imitazioni del cuoio» sono del pari coperte da tale formulazione. D’altra parte, tale dettato può essere anche inteso nel senso accolto dall’EUIPO, cioè nel senso in cui si riferisce esclusivamente «ai prodotti realizzati in cuoio e in imitazioni del cuoio» in quanto prodotti finiti.
47
È giocoforza constatare che, autorizzando le due interpretazioni divergenti suesposte, la formulazione scelta dalla ricorrente riguardo al testo dell’elenco dei prodotti rientranti nella classe 18 coperti dal marchio anteriore riveste una certa ambiguità e, conseguentemente, non soddisfa il requisito della chiarezza derivante dalla regola 2, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 e dalla giurisprudenza. Va osservato che la ricorrente ha essa stessa determinato tale ambiguità, aggiungendo i termini «Waren aus» (prodotti realizzati in) prima dell’indicazione generale della classe 18. Orbene, in conformità alla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 44 e 45, spettava alla ricorrente precisare il testo dell’elenco dei prodotti rientranti nella classe 18 e coperti dal marchio anteriore. In particolare, se la ricorrente intendeva chiedere la protezione per le «imitazioni del cuoio», aveva l’onere di scegliere una formulazione per l’elenco dei prodotti che lasciasse chiaramente apparire tale intenzione.
48
Va considerato che il titolare del marchio non può trarre vantaggio da una violazione dell’obbligo ad esso incombente di indicare l’elenco dei prodotti con chiarezza e precisione. Il testo di cui trattasi non deve, comunque, essere interpretato in modo tale da ricomprendere anche, a vantaggio della ricorrente, le «imitazioni del cuoio» come tali.
49
Occorre pertanto respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il marchio anteriore è protetto per le «imitazioni del cuoio».
Sul motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
50
La ricorrente deduce, sostanzialmente, un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
51
Essa basa il ricorso su un insieme di censure che si riferiscono alla valutazione, effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, relativa all’assenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti. Più in particolare, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha considerato, a torto, che non vi fosse somiglianza tra i prodotti previsti dalla registrazione internazionale in esame e i prodotti protetti dal marchio anteriore. Di conseguenza, la ricorrente considera che essa ha concluso a torto per l’assenza del rischio di confusione.
52
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
53
Va osservato preliminarmente che, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, qualsiasi registrazione internazionale che designa l’Unione europea ha, a decorrere dalla data di registrazione prevista all’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo relativo all’Intesa di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22), la stessa efficacia di una domanda di marchio dell’Unione europea. L’articolo 156, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone che le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea sono soggette alla stessa procedura d’opposizione delle domande di marchio dell’Unione europea pubblicate.
54
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
55
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v. sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punti 16, 17 e 29 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].
56
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto che un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di due condizioni cumulative [v. sentenza dell’8 marzo 2013, Mayer Naman/UAMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non pubblicata, EU:T:2013:117, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
57
È alla luce dei principi suesposti che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia giustamente ritenuto che non esisteva rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i prodotti in parola.
Sul pubblico di riferimento
58
Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].
59
Nella fattispecie, va considerato che, alla luce del fatto che il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea, il territorio pertinente per la valutazione del rischio di confusione è quello dell’Unione, come la commissione di ricorso ha giustamente constatato e non è, del resto, contestato dalla ricorrente.
60
Per contro, la ricorrente contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il gruppo di consumatori di riferimento, nei riguardi del quale doveva essere valutato il rischio di confusione, era composto da un pubblico specializzato particolarmente attento.
61
Dato che gli argomenti presentati dalla ricorrente al riguardo ricalcano in gran parte taluni elementi che emergono dall’ambito di analisi rientrante nel raffronto tra i prodotti di cui trattasi, tali argomenti verranno esaminati in fase di esame della somiglianza tra i prodotti suddetti.
62
Pertanto, occorre proseguire l’analisi del ricorso nel contesto del raffronto tra i prodotti.
Sul raffronto tra i prodotti
– Sui prodotti appartenenti alle classi 14 e 26
63
Nella decisione impugnata, da una parte, la commissione di ricorso ha constatato che i due gruppi di prodotti di cui trattasi, appartenenti alle classi 14 e 26, quali rispettivamente contemplati nella registrazione internazionale di cui trattasi e protetti dal marchio anteriore, differivano per la loro natura, la loro destinazione e il loro uso. Essa ha concluso per l’insussistenza di una somiglianza tra tali prodotti, dato che le fibbie per cinture, gli accessori e le decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi sono pezzi separati che vengono utilizzati in primo luogo per la fabbricazione o la decorazione di chiusure lampo o cinture, costituendo pertanto prodotti semilavorati, mentre i prodotti appartenenti alle classi 14 e 26 protetti dal marchio anteriore sono prodotti finiti che servono, in parte, a indicare l’ora e a misurare il tempo («articoli di orologeria» e «strumenti cronometrici») e, in parte, da gioiello o ornamento.
64
La commissione di ricorso ha, peraltro, rilevato che i prodotti in parola non si trovavano in rapporto di complementarità, in quanto i pezzi separati controversi non erano né indispensabili né importanti ai fini dell’uso dei prodotti finiti rientranti nelle classi 14 e 26 protetti dal marchio anteriore. Inoltre, i prodotti di cui trattasi non verrebbero messi in commercio attraverso gli stessi circuiti di distribuzione. Le loro rispettive funzioni sarebbero completamente diverse ed essi non sarebbero nemmeno concorrenti. Infine, i prodotti in esame, non essendo destinati allo stesso pubblico, non risulterebbero intercambiabili. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che i prodotti di cui trattasi, appartenenti alle classi 14 e 26, non apparivano simili.
65
D’altra parte, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti finiti, in particolare le «borse», compresi nella classe 18 e protetti dal marchio anteriore, differivano, tanto per la loro natura quanto per la loro destinazione, dalle parti separate appartenenti alle classi 14 e 26, contemplati nella registrazione internazionale in parola. Anche supponendo che le parti separate di chiusura lampo e di cintura siano necessarie all’utilizzo dei prodotti finiti rientranti nella classe 18 protetti dal marchio anteriore, nei limiti in cui questi ultimi conterrebbero chiusure lampo o cinture o cinghie, i consumatori di riferimento non immaginerebbero, per ciò solo, che tali prodotti siano proposti dagli stessi fabbricanti.
66
La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso per più motivi. Essa fa valere anzitutto che quest’ultima avrebbe omesso di tenere conto del fatto che i prodotti in esame potevano essere utilizzati anche separatamente, come prodotti costituenti un oggetto singolo, destinato anch’esso ai consumatori finali. Al riguardo, la ricorrente fa riferimento, in particolare, alla diversità degli articoli designati con l’espressione «ornamenti per chiusure lampo» – come ciondoli, catenine, anelli – che possono essere aggiunti alle chiusure lampo per decorazione dei prodotti finiti, come borse o capi d’abbigliamento. Allo stesso titolo, le «fibbie per cintura» verrebbero commercializzate in quanto prodotti unici, che consentono al consumatore finale di fissare, ad esempio, lunghi pezzi di stoffa, come stoffe da drappeggio, tende, oppure capi d’abbigliamento scamiciati, al corpo, oppure di renderli più aderenti. La ricorrente afferma, per giunta, che i prodotti in parola sarebbero distribuiti dagli stessi fabbricanti, acquistati dallo stesso pubblico, proposti negli stessi punti vendita. Quindi, il pubblico di riferimento sarebbe indotto a considerare che sussista una contiguità immediata e un rapporto di complementarità tra essi. Peraltro, la complementarità tra tali prodotti sarebbe basata sulla convergenza della loro finalità, di natura estetica, diretta a decorare prodotti finiti.
67
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
68
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
69
In primo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente secondo cui i prodotti di cui trattasi, appartenenti alle classi 14 e 26, cioè «le decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi» e «le fibbie per cintura», possono essere commercializzati anche come prodotti unici, direttamente presso il consumatore finale, è giocoforza constatare che, anche supponendo che così avvenga in questo caso, ciò non toglie che tale circostanza non può rimettere in discussione il fatto che tali prodotti sono destinati ad essere venduti principalmente ai professionisti che elaborano prodotti finiti e, più in particolare, ai fabbricanti di cinture e di chiusure lampo.
70
Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dalla ricorrente. Va al riguardo osservato, più in particolare, che l’argomento della ricorrente, secondo cui le «fibbie per cintura» consentono ai consumatori di fissare stoffe da drappeggiare e tende o capi d’abbigliamento scamiciati, non può essere accolto. Infatti, le «fibbie per cintura» sono, per loro stessa natura e destinazione, prodotti destinati a chiudere cinture e non prodotti utilizzati ai fini degli impieghi indicati dalla ricorrente.
71
Peraltro, si deve rilevare che la ricorrente afferma che i prodotti in esame sono distribuiti dagli stessi fabbricanti o da fabbricanti collegati tra loro e proposti negli stessi luoghi di distribuzione e, per di più, negli stessi reparti. Tuttavia, essa si limita ad affermare quanto appena detto, senza precisare che tipo di impresa fabbrichi, a suo avviso, tanto i prodotti in esame quanto quelli protetti dal marchio anteriore e in quali luoghi di distribuzione tali prodotti siano proposti.
72
In secondo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente, vertente sulla complementarità tra i prodotti in esame – basata sulla convergenza della loro finalità, di natura estetica, consistente nel decorare i prodotti finiti – esso va respinto.
73
Al riguardo, va osservato, anzitutto, che, alla luce della giurisprudenza, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa [sentenza del 30 aprile 2015, Tecalan/UAMI – Ensinger (TECALAN), T‑100/14, non pubblicata, EU:T:2015:251, punti 40; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punti 57 e 58 e giurisprudenza ivi citata].
74
Peraltro, secondo la giurisprudenza, la complementarità estetica tra determinati prodotti deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro e che i consumatori ritengano abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme [sentenza dell’11 luglio 2007, Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, punto 36; v. anche, in questo senso, sentenza del 1o marzo 2005, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, punti 60 e 62].
75
Nella fattispecie, occorre considerare che, per la loro diversa natura, i prodotti in esame, cioè, da un lato, le «fibbie per cintura» e gli «accessori e decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi» appartenenti alle classi 14 e 26 e previsti dalla registrazione internazionale di cui trattasi e, dall’altro, i prodotti compresi nelle stesse classi quali protetti dal marchio anteriore, cioè gli articoli di orologeria, di bigiotteria o, ancora, gli elementi decorativi, come i ciondoli per portachiavi e gli elementi decorativi in metallo prezioso, come i fiori artificiali, non sono indispensabili e neppure importanti per il loro rispettivo utilizzo.
76
Per quanto concerne l’argomento della ricorrente relativo alla complementarità che esisterebbe tra le «decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi», da un lato, e le «borse», rientranti nella classe 18 e previste dal marchio anteriore, dall’altro, va osservato che le «decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi» non sono importanti o indispensabili per utilizzare una borsa. Una borsa, infatti, ancorché dotata di chiusura lampo, può essere utilizzata senza l’aggiunta di una decorazione su tale chiusura. Peraltro, se la questione viene affrontata sotto l’angolazione dell’importanza, ovvero dell’indispensabilità delle «borse» per l’uso degli «accessori e decorazioni per chiusure lampo», va osservato che è indiscutibile che, per utilizzare un elemento decorativo per chiusure lampo, occorre un prodotto provvisto di chiusura lampo. Tuttavia, è giocoforza constatare che le borse non costituiscono i soli prodotti che possono disporre di tale sistema di chiusura. Un elemento decorativo per chiusura lampo può essere utilizzato anche, ad esempio, con un capo d’abbigliamento che dispone di una chiusura lampo. Peraltro, occorre constatare in proposito che esistono borse che non dispongono di sistemi di chiusura con chiusura lampo. La correlazione esistente tra le «decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi» e le «borse» non, è quindi molto stretta. Al riguardo, va rilevato che, per far emergere una somiglianza tra determinati prodotti in ragione della loro complementarità, non è sufficiente che un prodotto sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro, ma occorre inoltre che tale circostanza produca la conseguenza che il consumatore possa pensare che la responsabilità della loro fabbricazione spetti alla stessa impresa (v. il precedente punto 73). In altri termini, si deve esaminare se le «borse» sono importanti per l’uso delle «decorazioni per chiusure lampo» al punto che il pubblico possa pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti spetti alla stessa impresa [v., in questo senso, sentenza del 14 maggio 2013, Sanco/UAMI – Marsalman (Rappresentazione di un pollo), T‑249/11, EU:T:2013:238, punto 39]. Occorre ritenere che la correlazione esistente tra le «decorazioni per chiusure lampo in metalli preziosi» e le «borse» non sia sufficientemente stretta perché i consumatori possano pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti spetti alla stessa impresa. Il pubblico non si attende che il fabbricante di borse proponga anche in vendita decorazioni per chiusure lampo.
77
Va, inoltre, osservato che, come è stato rilevato dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, il fatto che tutti i prodotti controversi possano servire a scopi decorativi non è sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i prodotti. Tale circostanza, infatti, rappresenta un fattore troppo generale per giustificare, da sola, la conclusione secondo cui i prodotti in parola sono complementari e, quindi, simili.
78
Da quanto precede risulta che occorre respingere l’argomento della ricorrente vertente sull’asserita complementarità tra i prodotti in parola.
79
Con riferimento ad altri fattori rilevanti in base alla giurisprudenza citata al precedente punto 68, da una parte, occorre ricordare che la ricorrente stessa ha ammesso che i prodotti in esame non si trovavano in rapporto concorrenziale. D’altra parte, va considerato che, per la loro diversa natura, i prodotti di cui trattasi non sono neppure sostituibili.
80
Alla luce degli elementi che precedono, la commissione di ricorso ha concluso, senza incorrere in errori, per l’assenza di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi.
– Sui prodotti che rientrano nella classe 18
81
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che il «cuoio», le «imitazioni del cuoio» e le «pelli d’animali», appartenenti alla classe 18 e previsti dalla registrazione internazionale di cui trattasi, sono materie prime o prodotti semilavorati, destinati a subire una lavorazione o una trasformazione supplementare e, di conseguenza, sono destinati ai fabbricanti di articoli realizzati in cuoio e quindi ad un pubblico specializzato. Essa ha ritenuto che tali prodotti erano sostanzialmente diversi dai prodotti protetti dal marchio anteriore, i quali sarebbero, invece, prodotti finiti, diretti ai consumatori finali. Secondo la commissione di ricorso, il fatto che i prodotti semilavorati di cui trattasi siano necessari alla fabbricazione di alcuni prodotti finiti protetti dal marchio anteriore, come borse e valigie di ogni genere, portafogli o anche borselli, non è sufficiente a far constatare la somiglianza tra i prodotti in esame, in quanto tali prodotti finiti possono essere fabbricati anche a partire da altri materiali. Il pubblico non immaginerebbe quindi che tali prodotti siano messi in vendita dagli stessi fabbricanti. La commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione che non sussistesse somiglianza tra i prodotti in parola appartenenti alla classe 18.
82
La ricorrente contesta tale valutazione della commissione di ricorso per diversi motivi. Anzitutto, essa indica che le diverse commissioni di ricorso dell’EUIPO hanno già ammesso, con decisioni anteriori, la possibilità di accogliere la tesi di una somiglianza tra il cuoio, le imitazioni del cuoio e le pelli d’animali nel senso di prodotti semilavorati, da una parte, e i prodotti finiti fabbricati con tali materiali, dall’altra. Essa fa valere, inoltre, che il cuoio, le imitazioni del cuoio e le pelli d’animali non vengono commercializzati, neanch’essi, esclusivamente come prodotti semilavorati o materie prime, ma possono essere venduti anche come tali direttamente al consumatore finale. Al riguardo, la ricorrente fa riferimento all’uso di tali prodotti in quanto oggetti da decorazione, come tappeti per il pavimento, o anche decorazioni murarie. Per giunta, le pelli d’animali sarebbero utilizzate anche come traverse o coprisedili. In questi casi, i prodotti controversi non sarebbero trasformati in altri prodotti, ma verrebbero utilizzati come prodotti unitari. Secondo la ricorrente, i prodotti in esame risulterebbero quindi simili.
83
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.
84
In primo luogo, riguardo all’argomento della ricorrente relativo alla prassi decisionale anteriore delle commissioni di ricorso, che avrebbero accolto l’esistenza di una somiglianza tra, da un lato, il cuoio e le pelli d’animali, nel senso di prodotti semilavorati, e, dall’altro, i prodotti fabbricati a partire da tali materiali, va osservato che risulta da costante giurisprudenza che le decisioni che le commissioni di ricorso dell’EUIPO sono chiamate ad adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, riguardo alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni dev’essere valutata esclusivamente in base a tale regolamento e non in base ad una prassi decisionale ad esse anteriore [sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 65, e del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, punto 71]. Per di più e in ogni caso, va sottolineato che il Tribunale ha già dichiarato che il «cuoio e le imitazioni del cuoio», nonché i prodotti realizzati con tali materiali, come borse, valigie, ombrelli, ombrelloni, bastoni, come quelli protetti, nella fattispecie, dal marchio anteriore, non erano simili [v., in questo senso, sentenza del 25 novembre 2010, Vidieffe/UAMI – Ellis International Group (GOTHA), T‑169/09, non pubblicata, EU:T:2010:484, punti 7 e 29].
85
In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui il cuoio, le imitazioni del cuoio e le pelli d’animali non verrebbero commercializzati esclusivamente come materie prime o prodotti semilavorati, ma potrebbero essere venduti anche come prodotti unitari direttamente al consumatore finale, va considerato che, anche supponendo che ciò sia quanto accade nella fattispecie, ciò non toglie che tale circostanza non può rimettere in discussione il fatto che tali prodotti sono destinati principalmente ad un pubblico di professionisti [v., in questo senso, sentenza del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Rappresentazione di un motivo di linee ondulate incrociate), T‑579/14, impugnata, EU:T:2016:650, punto 32].
86
Peraltro, occorre constatare che il «cuoio e le imitazioni del cuoio; le pelli d’animali» hanno natura e finalità diverse da quelle dei prodotti contemplati dal marchio anteriore. Infatti, se i prodotti previsti dalla registrazione internazionale in esame servono principalmente a fornire la materia prima per i fabbricanti di articoli in cuoio, in imitazioni del cuoio e in pelli d’animali, i prodotti protetti dal marchio anteriore servono a coprire e abbigliare parti del corpo umano, a trasportare oggetti e a proteggersi contro pioggia e sole. Al riguardo, va osservato, peraltro, che il giudice dell’Unione ha ammesso che una parte dei prodotti previsti dal marchio anteriore – come gli «ombrelli» e gli «ombrelloni», potevano, al di là della loro funzione principale, essere considerati anche come prodotti rientranti nel settore della moda nel senso ampio del termine, dato che potevano essere utilizzati dal consumatore per dare una certa immagine esteriore (v., in questo senso, sentenza del 9 novembre 2016, Rappresentazione di un motivo di linee ondulate incrociate, T‑579/14, impugnata, EU:T:2016:650, punto 118 e giurisprudenza ivi citata).
87
A causa della loro diversa natura, i prodotti in esame sono normalmente prodotti da fabbricanti diversi e messi in commercio attraverso canali di distribuzione diversi. Tra tali prodotti non esiste neppure un rapporto concorrenziale.
88
Quanto all’eventuale complementarità del «cuoio e imitazioni del cuoio [e delle] pelli d’animali» con taluni prodotti appartenenti alla classe 18, protetti dal marchio anteriore, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, i prodotti complementari sono quelli tra i quali esiste una stretta correlazione nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possono essere indotti a credere che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti spetti alla stessa impresa (v., in questo senso, sentenza dell’11 luglio 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, T‑443/05, EU:T:2007:219, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nella fattispecie, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha precisato le ragioni per le quali i prodotti di cui trattasi sarebbero indispensabili o quanto meno importanti per i loro rispettivi utilizzi.
89
La ricorrente non può sostenere che i prodotti designati dal marchio anteriore e il «cuoio e imitazioni del cuoio [e le] pelli d’animali» sono complementari, in quanto i primi verrebbero fabbricati con i secondi. Al riguardo, è giocoforza considerare che la commissione di ricorso ha giustamente constatato, ai punti da 34 a 36 della decisione impugnata, che il fatto che i prodotti rientranti nella classe 18 previsti dalla registrazione internazionale di cui trattasi siano necessari alla fabbricazione di taluni prodotti appartenenti alla classe 18 protetti dal marchio anteriore, come le borse e le valigie di ogni tipo, non è sufficiente per constatare la somiglianza dei prodotti di cui trattasi, dato che tali prodotti possono essere fabbricati anche con altri materiali e che, quindi, il pubblico non può immaginare che tali prodotti siano messi in commercio dagli stessi fabbricanti.
90
Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha concluso, senza incorrere in errori di valutazione, che i prodotti in esame appartenenti alla classe 18 non erano simili.
91
Va osservato che, dato che uno dei presupposti cumulativi necessari per poter constatare il rischio di confusione difetta nella fattispecie, gli argomenti della ricorrente relativi alla somiglianza tra i segni sono inconferenti.
92
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, è giocoforza constatare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso per l’assenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i prodotti di cui trattasi.
93
Ne consegue che la decisione impugnata va annullata, in quanto la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso dinanzi ad essa proposto e riguardante i «metalli preziosi e [le] loro leghe», appartenenti alla classe 14 e previsti dalla registrazione internazionale di cui trattasi. Quanto al resto, il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
94
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
95
Occorre quindi decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 novembre 2015 (procedimento R 679/2014‑1), relativa a un’opposizione tra la Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG e la sig.ra Nadine Fink, è annullata in quanto la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso dinanzi ad essa proposto e riguardante i «metalli preziosi e [le] loro leghe», appartenenti alla classe 14 ai sensi dell’accordo di Nizza, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e protetti dal marchio figurativo oggetto della registrazione internazionale n. 1111651, che designa l’Unione europea.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Gratsias
Dittrich
Xuereb
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 aprile 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.