SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
18 ottobre 2018 ( *1 )
«Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina – Modifica del codice addizionale TARIC per una società – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ricevibilità – Effetti di una sentenza di annullamento – Regola del parallelismo delle forme»
Nella causa T‑364/16,
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., con sede in Ostrava‑Kunčice (Repubblica ceca), e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato ( 1 ), rappresentati da G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Demeneix e J.‑F. Brakeland, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il nuovo codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 322, pag. 21),
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Marcoulli (relatore), giudici,
cancelliere: C. Heeren, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 9 luglio 2008, in seguito a una denuncia presentata dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldature dell’Unione europea, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2008, C 174, pag. 7).
2
Il 24 settembre 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 926/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 262, pag. 19).
3
Il 30 dicembre 2009 la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, con sede in Huang Shi (Cina) (in prosieguo: la «Hubei»), ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento n. 926/2009 nella parte in cui la riguardava. La Commissione, la ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e altre tredici imprese europee produttrici di tubi senza saldatura (in prosieguo: la «ArcelorMittal e a.»), sono intervenuti a sostegno del Consiglio.
4
Con sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), il Tribunale ha annullato il regolamento n. 926/2009, nella parte in cui imponeva dazi antidumping sulle esportazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei e disponeva la riscossione dei dazi provvisori istituiti su tali esportazioni.
5
Il 14 e 15 aprile 2014 la ArcelorMittal e a. e il Consiglio hanno, rispettivamente, proposto ricorso avverso la sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35).
6
Il 7 dicembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 322, pag. 21).
7
Con la sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), la Corte ha respinto le impugnazioni proposte dalla ArcelorMittal e a. e dal Consiglio.
8
Il 7 giugno 2016 i ricorrenti, la ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato, vale a dire altre dodici imprese che sono parti nelle cause T‑528/09, C‑186/14 P e C‑193/14 P, sono stati informati del fatto che la Commissione aveva deciso di rimuovere la Hubei dall’elenco delle società iscritte con il codice addizionale A 950 della tariffa doganale integrata dell’Unione europea (TARIC) e di iscrivere quest’ultima con il codice addizionale TARIC C 129 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Secondo le informazioni fornite dai ricorrenti, la decisione impugnata sarebbe stata adottata dalla direzione generale (DG) «Fiscalità e Unione doganale» della Commissione. La Commissione ha confermato nelle sue memorie che il codice TARIC era stato modificato il 3 giugno 2016 dalla DG «Fiscalità e Unione doganale», creando il codice addizionale in questione.
Procedimento e conclusioni delle parti
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2016, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
10
Con separata istanza, depositata presso la cancelleria del Tribunale in pari data, i ricorrenti hanno chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 152 del regolamento di procedura del Tribunale. Il 26 luglio 2016 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni su tale richiesta. Con decisione dell’11 agosto 2016 il Tribunale (Settima Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato.
11
Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.
12
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.
13
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 18 gennaio 2018.
14
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la Commissione alle spese.
15
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato;
–
condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
16
Il ricorso è basato su un motivo unico, vertente sulla mancanza di base giuridica della decisione impugnata e sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272 e del rispettivo allegato.
17
Senza sollevare formalmente, con separata istanza, un’eccezione di irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile.
Sulla ricevibilità
18
In primo luogo, la Commissione contesta la sussistenza di un atto impugnabile. Ricordando che l’annullamento di un atto dell’Unione produce effetti ex tunc i quali sono immediati e incondizionati, l’assenza di dazi sulle importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Hubei sarebbe una conseguenza delle sentenze pronunciate dai giudici dell’Unione. Contrariamente a quanto i ricorrenti sembrerebbero sostenere, il regolamento di esecuzione 2015/2272 non avrebbe «resuscitato» la base giuridica per imporre dazi sui prodotti fabbricati dalla Hubei. Tale regolamento, che aveva ad oggetto il riesame delle misure in vigore, non avrebbe istituito nuove misure, ma avrebbe lasciato in vigore le misure esistenti, come dimostrato dai considerando del regolamento stesso. La Commissione rileva, inoltre, che le condizioni per istituire nuove misure o per lasciare in vigore le misure esistenti sono diverse. Dato che, a seguito delle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), le misure antidumping relative ai prodotti fabbricati dalla Hubei sarebbero state annullate con effetto retroattivo, tali misure non avrebbero potuto essere mantenute. In ogni caso, l’introduzione di un codice TARIC specifico non costituirebbe un atto impugnabile che produce effetti giuridici. Il TARIC avrebbe una funzione informativa e costituirebbe unicamente il riflesso di atti che hanno effetti giuridici. Le autorità doganali nazionali sarebbero state legalmente autorizzate a interrompere la riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei e ciò indipendentemente dalla creazione di un codice TARIC che informasse il grande pubblico.
19
Inoltre, e in subordine, la Commissione sostiene che i ricorrenti non sono legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Essi non sarebbero individualmente interessati dalle informazioni contenute nella banca dati TARIC. Non sarebbero neppure direttamente interessati poiché, anche se le informazioni contenute nella banca dati TARIC producessero effetti giuridici, questi ultimi sarebbero strettamente limitati alle amministrazioni doganali degli Stati membri. L’eventuale impatto economico dell’eliminazione delle misure nei confronti della Hubei non sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza di una modifica nella situazione giuridica dei ricorrenti.
20
Infine, la Commissione osserva che il vero obiettivo del ricorso potrebbe essere, in realtà, quello di ottenere dal Tribunale un’interpretazione degli effetti della sua sentenza di annullamento sulla validità del regolamento di esecuzione 2015/2272. Una siffatta richiesta sarebbe irricevibile.
21
I ricorrenti contestano gli argomenti della Commissione.
Sull’esistenza di un atto impugnabile
22
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna. Peraltro, l’atto non idoneo a produrre effetti giuridici e neppure inteso a spiegare tali effetti non può formare oggetto di un ricorso di annullamento. Per stabilire se un atto impugnato produca simili effetti, occorre tener conto della sua sostanza (v. sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punti 54 e 56 e giurisprudenza ivi citata).
23
Nel caso di specie, la decisione impugnata è l’atto con cui la Commissione ha deciso di rimuovere la Hubei dall’elenco delle società iscritte con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129, che non prevede la riscossione di alcun dazio antidumping per le importazioni del prodotto in questione. La Commissione ha confermato nelle sue osservazioni scritte che tale codice addizionale «informa[va] le autorità doganali del fatto che i dazi antidumping non [dovevano] essere calcolati al momento dello sdoganamento».
24
In primo luogo, occorre rilevare che la TARIC è instaurata, aggiornata, gestita e pubblicata dalla Commissione, a norma degli articoli 2 e 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1). Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la TARIC è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per «l’applicazione» delle misure dell’Unione relative alle importazioni e alle esportazioni dell’Unione. Ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, i codici TARIC e i codici addizionali si «applicano» a «tutte le importazioni». Inoltre, a norma dell’articolo 2 del regolamento n. 2658/87, le ulteriori suddivisioni TARIC, denominate «sottovoci TARIC», sono «necessarie» per l’attuazione di misure specifiche dell’Unione di cui all’allegato II di tale regolamento, che comprende, in particolare, i dazi antidumping. Infine, il dodicesimo considerando del regolamento n. 2658/87 ricorda che le misure tariffarie contenute nella TARIC formano parte della tariffa doganale comune.
25
Da quanto precede risulta che gli Stati membri devono, in linea di principio, applicare le misure contemplate dai codici TARIC e dai codici addizionali TARIC, ai fini di un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune. Va inoltre sottolineato che la Commissione ha non solo il potere di instaurare, aggiornare, gestire e pubblicare la TARIC, ma anche di adottare, modificare o abrogare le misure antidumping.
26
In secondo luogo, si deve rilevare che, con la decisione impugnata, la Commissione ha creato un codice addizionale TARIC C 129, che prima non esisteva. La creazione di tale codice ha avuto l’effetto di sostituire, per i prodotti fabbricati dalla Hubei, il codice TARIC che era applicabile per la riscossione dei dazi antidumping, vale a dire il codice addizionale TARIC A 950. Inoltre, come risulta dall’estratto della TARIC allegato al ricorso, il codice addizionale TARIC C 129 è stato creato in applicazione del regolamento di esecuzione 2015/2272, ivi formalmente menzionato.
27
In terzo luogo, la creazione del codice addizionale TARIC C 129 ha permesso, perlomeno, di indicare alle autorità doganali nazionali che le importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Hubei non dovevano dar luogo alla riscossione di dazi antidumping, nonostante l’esistenza del regolamento di esecuzione 2015/2272, che prevedeva tale riscossione. La creazione del suddetto codice addizionale TARIC ha, pertanto, permesso di garantire, in modo uniforme, la non riscossione di dazi antidumping per i prodotti fabbricati dalla Hubei sul territorio doganale dell’Unione.
28
La Commissione ha peraltro confermato, nelle sue risposte alle misure di organizzazione del procedimento, che i dazi antidumping erano stati riscossi tra il 7 aprile 2016, data di pronuncia della sentenza ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e la creazione del codice addizionale TARIC C 129 e che le autorità doganali nazionali non avevano più proceduto a tali riscossioni dopo la creazione di tale codice. La Commissione ha altresì precisato che il codice addizionale TARIC C 129 era stato creato come strumento per lo sdoganamento automatizzato dei prodotti fabbricati dalla Hubei. Infine, la Commissione ha affermato, in sostanza, che la riscossione da parte delle autorità doganali nazionali dei dazi antidumping per i prodotti fabbricati dalla Hubei, in seguito alle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), era erronea. Ne consegue che la creazione del codice addizionale TARIC C 129 ha avuto, perlomeno, l’effetto di modificare questa situazione e che l’intenzione della Commissione era di evitare che i dazi antidumping continuassero a essere riscossi sui prodotti fabbricati dalla Hubei dalle autorità doganali nazionali.
29
In quarto luogo, si deve rilevare che, nelle cause che sono sfociate nelle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), non era in discussione la legittimità del regolamento di esecuzione 2015/2272, nella parte in cui riguarda la Hubei, e che la creazione del codice addizionale TARIC C 129 riguarda specificamente la non applicazione dei dazi antidumping di cui al detto regolamento nei confronti della Hubei. Occorre ricordare, a tal riguardo, che gli atti delle istituzioni si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, punto 48; dell’8 luglio 1999, Chemie Linz/Commissione, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, punto 93, e del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma, C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punto 184).
30
La creazione del codice addizionale TARIC C 129 deriva, pertanto, da un’interpretazione giuridica operata dalla Commissione del legame che sussisterebbe tra l’annullamento del regolamento n. 926/2009, nella parte in cui riguarda la Hubei, e l’applicazione del regolamento di esecuzione 2015/2272 alle importazioni dei prodotti fabbricati da quest’ultima società. La Commissione ha inoltre confermato, nel suo controricorso, che si trattava nello specifico di una sua interpretazione con riguardo alla «questione (…) se, per la parte stessa che ha proposto con successo un’azione di annullamento contro i dazi antidumping, gli effetti dell’annullamento pronunciato dal Tribunale di tali dazi si estend[essero] alla misura adottata con l’unico obiettivo di mantenere tali dazi».
31
Orbene, una siffatta interpretazione giuridica non è riconducibile all’applicazione automatica, da parte delle autorità doganali nazionali, delle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35). La presente situazione si distingue, quindi, dall’ipotesi in cui spetta alle autorità nazionali trarre le conseguenze, nel proprio ordinamento giuridico, di un annullamento o di una declaratoria d’invalidità di un regolamento che impone dazi antidumping procedendo, se del caso, al rimborso di detti dazi (v. sentenza del 18 gennaio 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
32
Ne consegue che la decisione impugnata ha prodotto effetti giuridici, attuati dalle autorità doganali nazionali a partire dalla creazione del codice addizionale TARIC C 129, al fine di impedire che tali autorità continuino a percepire i dazi antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei, quali fissati dal regolamento di esecuzione 2015/2272, sebbene tale regolamento non sia stato né annullato, né dichiarato invalido dal giudice dell’Unione. Va inoltre osservato che gli effetti della decisione impugnata devono essere considerati definitivi, come peraltro sostiene la Commissione nel suo avviso concernente la sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), pubblicato il 9 settembre 2016 (GU 2016, C 331, pag. 4). In tale avviso, la Commissione ha affermato la necessità di «i dazi antidumping finora riscossi [sui prodotti fabbricati dalla Hubei] devono pertanto essere rimborsati in base alla legislazione doganale applicabile». La Commissione ha inoltre deciso di riaprire l’inchiesta, ma tale riapertura è limitata all’abrogazione dei dazi antidumping applicabili ai produttori esportatori cinesi menzionati nel regolamento di esecuzione 2015/2272 «diversi da[lla] Hubei».
33
Inoltre, alla luce di quanto precede, la decisione impugnata può anche essere considerata una misura di esecuzione delle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), ai sensi dell’articolo 266 TFUE. Al riguardo, benché la Commissione abbia sostenuto, nel controricorso, di non aver dovuto far ricorso all’articolo 266 TFUE come base giuridica per adottare un atto giuridicamente vincolante, essa ha anche affermato, nella sua risposta alla domanda di procedimento accelerato, che «conformemente all’articolo 266 TFUE» essa era tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di dette sentenze comportava e che la creazione del codice addizionale TARIC C 129 era «pienamente in conformità con tale disposizione». In tale contesto, è opportuno ricordare che l’articolo 266 TFUE fa sorgere in capo alle istituzioni l’obbligo di porre rimedio all’illegittimità accertata e ciò nel rispetto sia del dispositivo sia della motivazione della sentenza di annullamento (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punti 80 e 81, e del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik e GLS, C‑283/14 e C‑284/14, EU:C:2016:57, punti 48 e 49). Il controllo giurisdizionale del rispetto da parte delle istituzioni dell’obbligo che risulta dall’articolo 266 TFUE è garantito tramite, in particolare, il rimedio previsto all’articolo 263 TFUE [ordinanza del 28 marzo 2006, Mediocurso/Commissione, T‑451/04, non pubblicata, EU:T:2006:95, punto 23; v. anche, in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T‑28/03, EU:T:2005:139, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].
34
Infine, gli effetti giuridici della decisione impugnata, che consistono nell’impedire che i dazi antidumping continuino ad essere riscossi sui prodotti fabbricati dalla Hubei e fissati dal regolamento di esecuzione 2015/2272, sono idonei a pregiudicare gli interessi delle imprese all’origine dell’inchiesta antidumping (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punti 66 e 67).
35
Alla luce di tutti gli elementi suesposti, si deve ritenere che la decisione impugnata è un atto impugnabile con ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti
36
Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.
37
Poiché i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, innanzitutto, se essa li riguardi direttamente e individualmente.
– Sull’incidenza diretta sui ricorrenti
38
È opportuno rammentare che la condizione di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro lato, non lasci ai propri destinatari incaricati della sua esecuzione alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. ordinanza del 10 marzo 2016, SolarWorld/Commissione, C‑142/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:163, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
39
Per quanto riguarda la prima condizione, relativa agli effetti diretti sulla situazione giuridica del singolo, si deve rilevare che la decisione impugnata ha come effetto che non vengano più riscossi i dazi antidumping previsti dal regolamento di esecuzione 2015/2272, menzionato nella TARIC, sulle importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Hubei e, pertanto, sulle importazioni che saranno in concorrenza con i prodotti commercializzati nell’Unione dai ricorrenti.
40
Indubbiamente, come osserva la Commissione, è già stato statuito che il solo fatto che un atto possa influire sulla situazione materiale di un ricorrente non è sufficiente a far ritenere che lo riguardi direttamente e che solo l’esistenza di circostanze specifiche può legittimare ad agire in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE chi pretenda che l’atto si ripercuota sulla sua posizione nel mercato (ordinanza del 21 settembre 2011, Etimine e Etiproducts/ECHA, T‑343/10, EU:T:2011:509, punto 41).
41
Tuttavia, nel caso di specie, la decisione impugnata incide sui ricorrenti non solo rispetto alla loro situazione materiale, in particolare poiché i prodotti fabbricati dalla Hubei rappresentano, in base alle informazioni fornite dai ricorrenti e non contestate dalla Commissione, una quota significativa delle importazioni cinesi nell’Unione, ma anche rispetto alla loro situazione giuridica nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione delle misure antidumping sul prodotto in questione.
42
In particolare, è opportuno rilevare che la denuncia che ha portato all’adozione del regolamento n. 926/2009 e la richiesta di riesame che ha condotto all’adozione del regolamento di esecuzione 2015/2272 sono state presentate dal comitato di difesa dell’industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell’Unione, per conto di produttori tra cui si annoverano i ricorrenti. Entrambi i suddetti procedimenti, alla cui origine si trovavano le censure dei ricorrenti, hanno portato all’istituzione di dazi antidumping, in particolare sui prodotti fabbricati dalla Hubei.
43
Pertanto, prevedendo che i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272 non dovevano più essere riscossi sui prodotti fabbricati dalla Hubei, quando invece la domanda di riesame presentata a nome dei ricorrenti mirava, al contrario, all’istituzione di tali dazi, la decisione impugnata riguarda direttamente i ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punti da 13 a 16; v. anche, per analogia, sentenza del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./Commissione, 169/84, EU:C:1986:42, punto 30).
44
Per quanto riguarda la seconda condizione dell’incidenza diretta, relativa al margine di discrezionalità lasciato ai destinatari della decisione impugnata, si deve ricordare che gli Stati membri devono, in linea di principio, applicare le misure contenute nei codici e nei codici addizionali TARIC, ai fini di un’applicazione uniforme della tariffa doganale comune. La Commissione ha confermato d’altronde, nelle sue memorie, che le autorità doganali nazionali non avevano più riscosso dazi antidumping sui prodotti fabbricati dalla Hubei dopo la creazione del codice addizionale TARIC C 129. Si deve, pertanto, constatare che le autorità doganali nazionali non disponevano di un potere discrezionale nel caso di specie.
45
Ne risulta che la decisione impugnata incide direttamente sui ricorrenti.
– Sull’incidenza individuale sui ricorrenti
46
Secondo una giurisprudenza costante i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE soltanto qualora tale decisione li tocchi a causa di determinate qualità loro peculiari, ovvero di una situazione di fatto atta a distinguerli dalla generalità, e quindi a identificarli alla stregua dei destinatari di tale decisione (sentenze del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pag. 201, 220, e del 15 settembre 2016, Unitec Bio/Consiglio, T‑111/14, EU:T:2016:505, punto 29).
47
Inoltre, va ricordato che, quando il ricorso è presentato da più ricorrenti, esso è ricevibile se uno di essi ha la legittimazione ad agire. In tal caso, non occorre esaminare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti (sentenza del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione, T‑462/13, EU:T:2015:902, punto 34; v. anche, in tal senso, sentenza del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, EU:C:1993:111, punti 30 e 31).
48
Nel caso di specie, si deve rilevare che, a parte la domanda di riesame presentata a nome dei ricorrenti, che traeva origine dalle censure degli stessi, i sei produttori dell’Unione inseriti nel campione e oggetto di visite di verifica nel corso del procedimento sono tutti ricorrenti (considerando 21 del regolamento di esecuzione 2015/2272). Tali produttori inseriti nel campione, a cui fa riferimento in particolare il regolamento di esecuzione 2015/2272, rappresentavano circa il 55% del totale delle vendite a clienti non collegati nell’Unione (considerando 12 del regolamento di esecuzione 2015/2272). Essi hanno tutti risposto al questionario della Commissione (considerando 20 del regolamento di esecuzione 2015/2272). I dati così raccolti dalla Commissione hanno permesso di accertare la sussistenza di un rischio di reiterazione di una minaccia di pregiudizio (considerando 111 del regolamento di esecuzione 2015/2272). Considerazioni analoghe si applicano per quanto riguarda il procedimento iniziale che ha portato all’adozione del regolamento n. 926/2009.
49
Inoltre, va osservato che, secondo le stime fornite dai ricorrenti nell’ambito della loro domanda di procedimento accelerato, che non sono state contestate dalla Commissione, le esportazioni della Hubei nel 2015 rappresentavano quasi un terzo del totale delle esportazioni cinesi del prodotto in questione verso l’Unione e le capacità di produzione inutilizzate della Hubei rappresentavano dal 20 al 50% del consumo complessivo del prodotto in questione nell’Unione. Tali cifre devono essere messe in prospettiva tenuto conto della posizione dei ricorrenti sul mercato dell’Unione, che rappresentava, almeno per quanto riguarda i sei produttori dell’Unione inclusi nel campione nel procedimento di riesame, il 55% del totale delle vendite a clienti non collegati nell’Unione.
50
Ne consegue che la decisione impugnata, che produce l’effetto che non vengano più riscossi i dazi antidumping previsti dal regolamento di esecuzione 2015/2272 sui prodotti fabbricati dalla Hubei, incide individualmente almeno sui sei produttori dell’Unione, che nel caso di specie sono anche i ricorrenti, i quali sono stati oggetto di un campione e di visite di verifica nel procedimento di riesame, che è stato avviato in loro nome e sulla base delle censure da essi sollevate con il risultato che la loro situazione individuale è stata presa in considerazione (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punti da 13 a 16).
51
Si deve, inoltre, ricordare che i ricorrenti erano parti intervenienti dinanzi al Tribunale e parti principali nell’impugnazione dinanzi alla Corte nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35). Nella misura in cui la decisione impugnata può essere qualificata anche come misura di attuazione delle summenzionate sentenze (v. punto 33 supra), anche tale circostanza è idonea ad individuare i ricorrenti.
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Ne consegue che i ricorrenti sono individualmente interessati dalla decisione impugnata e conseguentemente legittimati ad agire, senza che sia necessario accertare se la suddetta decisione costituisca un atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione nei loro confronti.
53
Alla luce di tutti questi elementi, occorre dichiarare il ricorso ricevibile.
Nel merito
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I ricorrenti sostengono, nel loro motivo unico, che la decisione impugnata è priva di base giuridica e viola l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272 e il relativo allegato, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente esteso la portata delle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35). Tale regolamento, entrato in vigore il 9 dicembre 2015, avrebbe sostituito il regolamento n. 926/2009. Esso costituirebbe la base giuridica per l’istituzione di dazi antidumping sul prodotto in questione originario della Cina. I ricorrenti affermano, inoltre, che secondo l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272 e il relativo allegato la Hubei doveva essere inserita nell’elenco delle società a cui si applica il codice addizionale TARIC A 950. Con la decisione impugnata, la Commissione avrebbe rimosso la Hubei dal suddetto elenco. Orbene, la Commissione avrebbe potuto adottare la decisione impugnata soltanto se le suddette pronunce avessero annullato anche il regolamento di esecuzione 2015/2272, nella parte in cui riguarda la Hubei. Tuttavia, ciò non si verificherebbe nel caso di specie. I dispositivi di tali sentenze si riferirebbero unicamente al regolamento n. 926/2009. L’estensione degli effetti delle medesime sentenze al di là dell’annullamento del regolamento n. 926/2009 sarebbe in contrasto con la giurisprudenza. I ricorrenti fanno riferimento, in particolare, alla sentenza del 15 febbraio 2001, Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101). Esse ne deducono che la decisione impugnata non potrebbe basarsi sulle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), poiché esse non disponevano l’annullamento del regolamento di esecuzione 2015/2272. La decisione impugnata sarebbe, pertanto, priva di base giuridica. Essa violerebbe anche l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272 e il relativo allegato.
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Inoltre, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo in capo alla Commissione, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, di dare esecuzione alle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), includesse l’abrogazione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272 nei confronti della Hubei – argomento non addotto dai ricorrenti –, la Commissione avrebbe dovuto adottare un regolamento per modificare o abrogare tale regolamento. Ciò deriverebbe dal principio giuridico secondo cui un atto può essere abrogato unicamente da atti dello stesso tipo. Se la Commissione avesse deciso di abrogare il regolamento di esecuzione 2015/2272, essa avrebbe quindi dovuto rispettare i diritti della difesa dei ricorrenti, consultare gli Stati membri ed esplicitare in modo più dettagliato le proprie ragioni. Inoltre, tale decisione sarebbe di competenza del collegio dei commissari e non della DG «Fiscalità e Unione doganale» della Commissione.
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I ricorrenti aggiungono che sarebbe privo di fondamento l’argomento della Commissione, sviluppato nel controricorso, secondo cui essa avrebbe sostituito l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272. Soltanto l’adozione di un regolamento modificativo del regolamento di esecuzione 2015/2272 permetterebbe di sostituire tale disposizione. In ogni caso, se la Commissione potesse modificare il regolamento di esecuzione 2015/2272 cambiando la TARIC, la decisione impugnata sarebbe allora illegittima per violazione, in particolare, dei diritti della difesa dei ricorrenti e dell’obbligo di motivazione. Inoltre, contrariamente a quanto sosterrebbe la Commissione, il regolamento n. 2658/87 non fornirebbe la base giuridica necessaria per adottare la decisione impugnata, la quale sarebbe contraria alla normativa antidumping in vigore, vale a dire quella che non è scaduta, che non è stata annullata dal giudice dell’Unione o che non è stata abrogata.
57
La Commissione sostiene che, nei limiti in cui il Tribunale ha annullato retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni del prodotto di cui trattasi fabbricato dalla Hubei, istituiti dal regolamento n. 926/2009, l’annullamento si estende necessariamente ai dazi istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272. Un dazio antidumping che sia considerato come mai esistito non potrebbe essere lasciato in vigore mediante un regolamento che procede al riesame delle misure in previsione della loro scadenza. Il nuovo codice TARIC creato informerebbe le autorità doganali e gli operatori economici di tale conclusione. La giurisprudenza citata dai ricorrenti non sarebbe pertinente, poiché riguarderebbe una situazione giuridica diversa.
58
Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272, essa sarebbe in contraddizione con il ragionamento svolto nel ricorso secondo cui la Commissione avrebbe illegittimamente esentato le importazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei dai dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272. Tale esenzione, infatti, implicherebbe necessariamente che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272 sia stato sostituito da una disposizione di un altro atto. Non vi potrebbe essere alcuna contraddizione tra queste due disposizioni. Potrebbe configurarsi unicamente la violazione di una norma di rango superiore, ma i ricorrenti non addurrebbero tale circostanza.
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Per quanto riguarda l’obbligo di fondarsi su una base giuridica, la Commissione sottolinea che, ai sensi del regolamento n. 2658/87, essa ha l’obbligo di instaurare, aggiornare, gestire e pubblicare la banca dati TARIC. Il regolamento n. 2658/87 fornirebbe, quindi, la base giuridica per la pubblicazione del codice TARIC in questione nel caso di specie. La Commissione non avrebbe dovuto basarsi sull’articolo 266 TFUE per adottare un atto giuridicamente vincolante, in quanto tutti gli effetti giuridici relativi alle importazioni di prodotti fabbricati dalla Hubei risultavano dalla sentenza del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35). Un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping non avrebbe potuto lasciare in vigore, né tanto meno «resuscitare», dazi antidumping considerati come mai esistiti.
60
La Commissione aggiunge che, contrariamente a quanto sembrano suggerire i ricorrenti, i dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione fabbricato dalla Hubei sono stati eliminati dall’ordinamento giuridico dai giudici dell’Unione. Pertanto sarebbe infondato sostenere che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/2272 potrebbe essere sostituito solo tramite l’adozione di un altro regolamento. In ogni caso, i ricorrenti non invocherebbero alcuna violazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51, rettifica in GU 2010, L 7, pag. 22) [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21)]. Per quanto riguarda la violazione degli obblighi procedurali invocata dai ricorrenti, questi ultimi non dimostrerebbe che il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.
61
In primo luogo, occorre rammentare che, in forza dell’efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento, la dichiarazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore dell’atto annullato (sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 30; v. anche, in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, punto 61). Nel caso di specie, il regolamento n. 926/2009 è stato annullato, là dove riguardante la Hubei, con effetto ex tunc, motivo per cui deve ritenersi che il regolamento in questione non abbia mai prodotto effetti nei confronti della società suddetta (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 48).
62
In secondo luogo, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione 2015/2272, esso è stato adottato in seguito a un procedimento di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036). Conformemente a tale disposizione, le misure antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, «salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio». In tale contesto, la Commissione può o mantenere in vigore o lasciar scadere le misure in vigore (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2012, Dow Chemical/Conseil, T‑158/10, EU:T:2012:218, punto 43). L’obiettivo di tale disposizione non consiste quindi nell’imporre, per la prima volta, misure antidumping, ma nel lasciare in vigore, all’occorrenza, misure antidumping che sono in vigore e arrivano naturalmente a scadenza (v., in tal senso, sentenze dell’11 febbraio 2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, punti da 65 a 67, e del 24 settembre 2008, Reliance Industries/Consiglio e Commissione, T‑45/06, EU:T:2008:398, punto 94). È così precisato, al considerando 122 del regolamento di esecuzione 2015/2272, che «le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della [Cina], istituite con il regolamento (…) n. 926/2009, dovrebbero essere mantenute».
63
In terzo luogo, sebbene sia vero che il regolamento di esecuzione 2015/2272 si limita solo a mantenere in vigore le misure originariamente istituite dal regolamento n. 926/2009, è il regolamento di esecuzione 2015/2272 a fungere da base giuridica per la riscossione dei dazi antidumping e, più precisamente, il suo dispositivo e l’allegato del medesimo regolamento che prevede l’imposizione di un dazio antidumping, in particolare, sulle importazioni dei prodotti fabbricati dalla Hubei. Gli estratti TARIC riportati nell’allegato al ricorso fanno espressamente riferimento al regolamento di esecuzione 2015/2272 come base per la riscossione dei dazi antidumping sul prodotto in questione. Lo stesso si deve concludere circa l’avviso concernente la sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), pubblicato dalla Commissione il 9 settembre 2016 (v. punto 32 supra).
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Il regolamento di esecuzione 2015/2272, nei limiti in cui non è stato annullato dalle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), gode in linea di principio di una presunzione di legittimità (v. la giurisprudenza citata al punto 29 supra). Inoltre, si deve rilevare che l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice dell’Unione, benché esso sia viziato dalla stessa illegittimità (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 54, e del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 26).
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Ne consegue che l’annullamento del regolamento n. 926/2009, nella parte in cui riguarda la Hubei, non può automaticamente comportare la scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione delle disposizioni del regolamento di esecuzione 2015/2272 che non sono state annullate dal giudice dell’Unione.
66
In quarto luogo, si deve ricordare che, come discende dall’articolo 266 TFUE, spetta all’istituzione interessata, in particolare, evitare che ogni atto destinato a sostituire l’atto annullato sia viziato dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (sentenze del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 56, nonché del 29 aprile 2004, IPK-München e Commissione, C‑199/01 P e C‑200/01 P, EU:C:2004:249, punto 83). La Corte ha altresì rilevato l’obbligo che poteva sussistere, se del caso, per le istituzioni, di abrogare atti adottati successivamente all’atto annullato (sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 30). Nello stesso ordine di idee, il Tribunale ha dichiarato che occorreva annullare gli atti basati su atti già annullati e che erano stati perciò cancellati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 18 settembre 2015, HTTS e Bateni/Consiglio, T‑45/14, non pubblicata, EU:T:2015:650, punti da 46 a 48). Inoltre, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International e Puma (C‑659/13 e C‑34/14, EU:C:2016:74, punti da 175 a 177), la Corte ha dichiarato che un regolamento di riesame era invalido «nella stessa misura» del regolamento che aveva istituito i dazi antidumping iniziali, essendo stata la validità di entrambi sottoposta al suo scrutinio.
67
In considerazione di quanto precede e, in particolare, del fatto che, da un lato, l’oggetto del regolamento di esecuzione 2015/2272 era di istituire misure analoghe a quelle istituite dal regolamento n. 926/2009 al fine di mantenerne gli effetti e che, dall’altro lato, le misure istituite dal regolamento n. 926/2009 sono state successivamente annullate dalle sentenze del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), e del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consiglio (T‑528/09, EU:T:2014:35), la Commissione era legittimata a ritenere che l’esecuzione di tali sentenze, a norma dell’articolo 266 TFUE, comportasse che non fossero più riscossi i dazi antidumping di cui al regolamento di esecuzione 2015/2272 sui prodotti fabbricati dalla Hubei.
68
Tuttavia, come fanno valere i ricorrenti in subordine e nella misura in cui il regolamento di esecuzione 2015/2272 gode, in linea di principio, di una presunzione di legittimità, la Commissione avrebbe dovuto modificarlo o abrogarlo mediante regolamento.
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Si deve ricordare, infatti, che in base alla regola del parallelismo delle forme, che corrisponde ad un principio generale di diritto, la forma imposta per portare un atto a conoscenza di terzi deve essere prescelta anche per tutte le successive modifiche del suddetto atto [v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Parlamento/Ripa di Meana e a., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, punto 67; del 21 luglio 1998, Mellett/Corte di giustizia,T‑66/96 e T‑221/97, EU:T:1998:187, punto 136; del 17 maggio 2006, Kallianos/Commissione, T‑93/04, EU:T:2006:130, punto 56, e del 14 dicembre 2006, Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, non pubblicata, EU:T:2006:400, punto 53].
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Nel caso di specie, occorre rilevare, in particolare, che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036), che fa parte delle «Disposizioni generali», i dazi antidumping «sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l’aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo». Così è stato nel caso dei dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione 2015/2272 sui prodotti fabbricati dalla Hubei. Va, inoltre, ricordato che la Commissione ha il potere di adottare, modificare o abrogare le misure antidumping.
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Ne consegue che la non riscossione nei confronti di una società di dazi antidumping, stabiliti da un regolamento che non è stato né annullato né dichiarato invalido dal giudice dell’Unione, deve di norma essere disposta anch’essa mediante regolamento. Orbene, nel caso di specie, prevedendo in via definitiva la non riscossione di dazi antidumping per i prodotti fabbricati dalla Hubei, riscossione derivante dal regolamento di esecuzione 2015/2272, attraverso la creazione di un codice TARIC addizionale, la Commissione ha violato la regola del parallelismo delle forme.
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Occorre parimenti rilevare, come giustamente osservato dai ricorrenti nelle loro memorie, che il rispetto della regola del parallelismo delle forme avrebbe dovuto condurre non solo a investire il collegio dei commissari della Commissione, ma anche a chiedere il parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036), come era avvenuto nell’ambito dell’adozione del regolamento di esecuzione 2015/2272. Si deve rilevare, in proposito, che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 11, paragrafo 6, del regolamento 2016/1036), le misure antidumping sono abrogate o lasciate in vigore a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, «secondo la procedura d’esame prevista dall’articolo 15, paragrafo 3» del medesimo regolamento. Analogamente, l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 1225/2009 (divenuto articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036) dispone che un dazio antidumping definitivo è istituito dalla Commissione che delibera secondo la procedura d’esame. Il suddetto comitato e la suddetta procedura d’esame sono quelli previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU 2011, L 55, pag. 13). Le procedure per tale controllo da parte degli Stati membri devono, in particolare, essere chiare e riflettere le disposizioni istituzionali del Trattato FUE (considerando 5 del regolamento n. 182/2011). La consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1225/2009 riveste, quindi, un’importanza non solo sotto il profilo procedurale, ma anche sotto il profilo delle disposizioni istituzionali del Trattato FUE.
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Inoltre, va rilevata l’incertezza giuridica derivante dalla decisione impugnata, come fatto valere peraltro dai ricorrenti nelle loro memorie. Da un lato, infatti, gli operatori economici, tra cui i ricorrenti, che analizzano la normativa dell’Unione, sono indotti a tenere conto del regolamento di esecuzione 2015/2272, che non è stato né annullato, né dichiarato invalido dal giudice dell’Unione, né abrogato da un altro regolamento e, pertanto, dei dazi antidumping istituiti da tale regolamento. D’altro lato, il codice addizionale TARIC C 129 porta a ritenere che i dazi antidumping previsti dal regolamento di esecuzione 2015/2272 non si applichino ai prodotti fabbricati dalla Hubei. Ne deriva un’apparente contraddizione che mette gli operatori economici, tra cui i ricorrenti, in una situazione d’incertezza giuridica.
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Inoltre, sebbene l’interpretazione giuridica adottata dalla Commissione nel caso di specie possa essere desunta dal riferimento alla sentenza del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209), in nota a piè di pagina del codice addizionale TARIC C 129, il rispetto della regola del parallelismo delle forme avrebbe permesso di rendere più esplicito la motivazione della Commissione a tal riguardo.
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Inoltre, si deve rilevare che le istituzioni dell’Unione hanno già deciso, nell’ambito di altri procedimenti, di modificare o abrogare un regolamento di riesame che lasciava in vigore delle misure antidumping, come conseguenza dell’annullamento di un regolamento ad esso precedente. È questo il caso, in particolare, del regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GU 2009, L 278, pag. 1), a cui ha fatto riferimento la Commissione in udienza. L’adozione di tale regolamento avveniva in seguito alla sentenza del 10 settembre 2008, JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio (T‑348/05, non pubblicata, EU:T:2008:327). In quest’ultima sentenza, il Tribunale aveva annullato il regolamento precedente al regolamento di riesame, vale a dire il regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU 2005, L 160, pag. 1), il quale aveva esteso il campo d’applicazione dei prodotti interessati dalle misure antidumping. In seguito a tale sentenza, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, di adottare il regolamento n. 989/2009, che abroga con effetto retroattivo il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU 2008, L 185, pag. 1), nei confronti dell’impresa ricorrente dinanzi al Tribunale per i prodotti interessati dall’annullamento. Il Consiglio ha inoltre creato, in tale contesto, un codice addizionale TARIC specifico per l’impresa ricorrente dinanzi al Tribunale. Nella relazione di accompagnamento della proposta di regolamento del Consiglio [COM(2009) 493 final], la Commissione sottolineava che tale proposta si inseriva «nel quadro dell’attuazione di una sentenza del Tribunale».
76
Alla luce di quanto precede, occorre considerare che la violazione della regola del parallelismo delle forme da parte della Commissione costituisce un’irregolarità che comporta l’annullamento della decisione impugnata.
77
Gli altri argomenti della Commissione non sono tali da rimettere in discussione tale conclusione. In particolare, la giurisprudenza invocata dalla Commissione nelle sue memorie, che riguarda specificamente le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa di un’impresa nell’ambito di un procedimento, è inoperante. In effetti, come si è detto, la portata della violazione della regola del parallelismo delle forme va oltre il rispetto dei diritti della difesa dei ricorrenti. Occorre, inoltre, respingere gli argomenti della Commissione volti a sostenere, in sostanza, che i ricorrenti non hanno un interesse all’annullamento della decisione impugnata sulla base della violazione della regola del parallelismo delle forme. Infatti, come i ricorrenti hanno affermato in udienza, il loro interesse risiede, almeno in un primo tempo, nel vedere applicate le disposizioni pertinenti del regolamento di esecuzione 2015/2272 nei confronti dei prodotti fabbricati dalla Hubei. Non è stato dedotto dalla Commissione nessun elemento circostanziato che possa rimettere in discussione tale conclusione.
78
Da quanto sopra risulta che la decisione impugnata dev’essere annullata.
Sulle spese
79
Ai termini dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dai ricorrenti, in conformità alle conclusioni di questi ultimi.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della Commissione europea del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, è annullata.
2)
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato.
Tomljenović
Bieliūnas
Marcoulli
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2018.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) L’elenco degli altri ricorrenti è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.
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