SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
23 febbraio 2018 ( *1 )
«Ritrovati vegetali – Domanda di concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Gala Schnico – Esame tecnico – Obbligo di motivazione – Articolo 75, primo periodo, del regolamento (CE) n. 2100/94 – Omogeneità – Articolo 8 del regolamento n. 2100/94 – Esame supplementare – Articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 – Parità di trattamento – Esame d’ufficio dei fatti da parte dell’UCVV – Articolo 76 del regolamento n. 2100/94»
Nella causa T‑445/16,
Schniga GmbH, con sede in Bolzano (Italia), rappresentata da G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, F. Mattina e U. Braun-Mlodecka, in qualità di agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 22 aprile 2016 (pratica A 005/2014), riguardante una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà Gala Schnico,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Kornezov (relatore), giudici,
cancelliere: J. Weychert, amministratore
visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2016,
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2016,
visti i quesiti scritti rivolti dal Tribunale all’UCVV e le relative risposte depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2017,
in seguito all’udienza del 14 giugno 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
[omissis]
Conclusioni delle parti
21
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’UCVV alle spese.
22
L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
[omissis]
Sul primo motivo, relativo alla designazione del sito per l’esame tecnico e alla causa dell’eterogeneità constatata
[omissis]
Sul primo capo, relativo alla designazione del sito per l’esame tecnico
42
Occorre rilevare, in via preliminare, che emerge dall’avviso n. 2/2004, del 15 febbraio 2004, pubblicato nel Bollettino ufficiale dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che l’UCVV ha deciso di affidare esclusivamente al GEVES l’esame tecnico delle varietà di mutazione di mele della specie Malus domestica Borkh. appartenenti, come anche la varietà candidata, al gruppo di mutazione Gala.
[omissis]
48
In ogni caso, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU 2009, L 251, pag. 3), il consiglio d’amministrazione dell’UCVV è legittimato ad incaricare dell’esame tecnico delle varietà della specie in questione uno o più servizi competenti di uno Stato membro. Per quanto riguarda le varietà di mutazione della specie Malus domestica Borkh. appartenenti, come anche la varietà candidata, al gruppo Gala, l’esame tecnico è stato affidato esclusivamente al GEVES, come rilevato supra, al punto 42.
49
In primo luogo, occorre constatare a tale proposito che le condizioni climatiche che prevalgono normalmente sul sito di esame del GEVES sono state debitamente prese in considerazione ai fini della sua designazione in quanto sito di esame per i gruppi di mutazione di cui trattasi, ivi compreso il gruppo di mutazione Gala. Infatti, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata nei suoi confronti, l’UCVV ha prodotto diversi documenti interni precedenti l’adozione dell’avviso n. 2/2004, dai quali emerge che, secondo taluni esperti in materia di specie di piante da frutto, consultati dall’UCVV, le condizioni climatiche tipicamente caratteristiche del sito del GEVES deponevano a favore della concentrazione degli esami tecnici per i mutanti di Gala presso tale sito.
50
Orbene, la ricorrente non deduce alcun argomento concreto idoneo a rimettere in discussione tale constatazione. Di conseguenza, devono essere necessariamente respinti gli argomenti della ricorrente relativi all’asserita inadeguatezza del GEVES come sito dell’esame tecnico della varietà candidata a causa delle condizioni climatiche ivi prevalenti.
51
In secondo luogo, la ricorrente non solleva, come da essa confermato durante l’udienza, che, durante il periodo di esame della varietà candidata, le condizioni climatiche che sussistevano presso il sito del GEVES fossero anormali.
52
In terzo luogo, la designazione univoca e preliminare dell’ufficio d’esame incaricato dell’esame tecnico di tutte le specie o varietà appartenenti allo stesso gruppo di mutazione, come risulta dall’avviso n. 2/2004, è conforme alla struttura generale del sistema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali istituito dal regolamento n. 2100/94 nonché ai principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di trasparenza, sottesi a tale regolamento.
53
Infatti, detta struttura generale e detti principi impongono che tutte le varietà candidate appartenenti allo stesso gruppo di mutazione vegetale di una determinata specie siano valutate alle stesse condizioni.
54
A tale proposito, l’avviso n. 2/2004 attira l’attenzione dei richiedenti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali sul fatto che «soltanto l’U[CVV] può stabilire il luogo in cui la varietà candidata è sottoposta ad esame» e che «[o]gni accordo concluso direttamente con un ufficio d’esame, ma senza l’autorizzazione dell’UCVV, comprometterà pertanto i risultati d’esame successivi».
[omissis]
Sul secondo capo, relativo alla causa della mancanza di omogeneità
[omissis]
63
Nelle circostanze sopra descritte, e tenuto conto dell’ampio margine discrezionale di cui dispone l’UCVV in merito alla questione scientificamente e tecnicamente complessa se la varietà candidata, durante l’esame tecnico, abbia manifestato le sue caratteristiche in modo sufficientemente omogeneo [sentenze del 15 aprile 2010, Schräder/UCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 77, e del 19 dicembre 2012, Brookfield New Zealand e Elaris/UCVV e Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, punto 50], la commissione di ricorso era legittimata a concludere che non sussistesse omogeneità alla luce delle differenze rilevanti constatate nell’espressione della caratteristica 39 durante i due anni di esame consecutivi, dato che, da un lato, l’esame tecnico era stato effettuato conformemente al protocollo UCVV TP/14/2, circostanza peraltro non contestata, e, dall’altro, non vi erano elementi che consentissero di presumere che l’espressione di tale caratteristica fosse stata ostacolata dalle condizioni ambientali in presenza delle quali si era svolto l’esame tecnico. È parimenti senza commettere alcun errore manifesto di valutazione che la commissione di ricorso ha rilevato che, in siffatte circostanze, l’UCVV non aveva l’obbligo di ricercare le possibili cause della mancanza di omogeneità constatata.
[omissis]
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94 e del principio di parità di trattamento
[ omissis ]
Sul primo capo, relativo ad una violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento n. 2100/94
[ omissis ]
83
Infine, anche volendo supporre che gli argomenti della ricorrente debbano essere interpretati nel senso che essa fa valere che i problemi di omogeneità sono dovuti alla qualità del materiale d’innesto esaminato e che tali problemi potevano attenuarsi naturalmente col trascorrere del tempo, il che avrebbe giustificato un anno supplementare di osservazione, basti constatare che è di esclusiva responsabilità del richiedente la privativa comunitaria per un ritrovato vegetale sottoporre materiale d’innesto adeguato.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Schniga GmbH è condannata alle spese.
Tomljenović
Bieliūnas
Kornezov
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 febbraio 2018.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.