SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
13 dicembre 2017 ( *1 )
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Termine di ricorso – Termine ragionevole – Pensioni – Riforma del 2008 – Natura contrattuale del rapporto di lavoro – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto – Responsabilità – Danno morale»
Nella causa T‑482/16 RENV,
Oscar Orlando Arango Jaramillo, agente della Banca europea per gli investimenti, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), e gli altri agenti della Banca europea per gli investimenti i cui nominativi figurano in allegato ( 1 ), rappresentati da C. Cortese e B. Cortese, avvocati,
ricorrenti,
contro
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da C. Gómez de la Cruz e T. Gilliams, successivamente da T. Gilliams e G. Nuvoli e infine da T. Gilliams e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da P.-E. Partsch, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni della BEI, contenute nei fogli paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2010, di aumentare i loro contributi al regime pensionistico e, dall’altro, la condanna della BEI al versamento dell’importo simbolico di EUR 1, a titolo di risarcimento del danno morale che i ricorrenti asseriscono di aver subito,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da M. Prek (relatore), presidente, E. Buttigieg e J. Costeira, giudici,
cancelliere: G. Predonzani, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 maggio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 2 )
1
La presente causa fa seguito alla sentenza del 9 luglio 2013, Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P RENV‑RX, EU:T:2013:348; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione previo riesame»), con la quale il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha annullato l’ordinanza del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F‑34/10, EU:F:2011:7; in prosieguo: l’«ordinanza annullata»), e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.
2
La sentenza su impugnazione previo riesame faceva seguito alla sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134; in prosieguo: la «sentenza di riesame»), con la quale la Corte, dopo aver constatato che la sentenza del 19 giugno 2012, Arango Jaramillo e a./BEI (T‑234/11 P, EU:T:2012:311; in prosieguo: la «sentenza riesaminata»), avente ad oggetto un’impugnazione proposta contro l’ordinanza annullata, pregiudicava la coerenza del diritto dell’Unione europea, aveva annullato tale sentenza rinviando la causa dinanzi al Tribunale.
[omissis]
I. Procedimento di primo grado e ordinanza annullata
18
Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 26 maggio 2010, i ricorrenti hanno proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo F‑34/10, diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni implicite della BEI risultanti dai loro fogli paga del mese di febbraio 2010, di aumentare i loro contributi al regime pensionistico, e, dall’altro, la condanna della BEI al versamento dell’importo simbolico di EUR 1 a titolo di risarcimento del danno morale rispettivamente subito.
19
Con atto separato diretto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 20 luglio 2010, la BEI ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 78 del regolamento di procedura di detto Tribunale e ha chiesto a quest’ultimo di statuire sull’irricevibilità del ricorso, senza impegnare la discussione nel merito.
20
Nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, i ricorrenti hanno rilevato segnatamente che, in considerazione delle specifiche circostanze del caso di specie, in particolare dell’assenza di disposizioni scritte relative ai termini di ricorso per gli agenti della BEI, la rigida applicazione del termine di ricorso di diritto comune di tre mesi e dieci giorni avrebbe l’effetto di pregiudicare il loro diritto a un ricorso effettivo (ordinanza annullata, punto 18).
21
Con l’ordinanza annullata, adottata in applicazione dell’articolo 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, detto Tribunale, senza avviare la fase orale del procedimento e senza riunire l’eccezione di irricevibilità al merito, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile a causa della sua tardività.
22
Come risulta dai punti 15 e 16 dell’ordinanza annullata, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, tenuto conto, da un lato, del fatto che gli agenti interessati avevano preso conoscenza del contenuto dei loro fogli paga relativi al mese di febbraio 2010 soltanto lunedì 15 febbraio 2010 e, dall’altro, del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, detti agenti disponevano, per proporre un ricorso, di un termine che scadeva martedì 25 maggio 2010.
23
Orbene, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, al punto 17 di detta ordinanza, che il ricorso degli agenti interessati era pervenuto per via elettronica alla sua cancelleria solo nel corso della notte dal martedì 25 al mercoledì 26 maggio 2010, più precisamente il 26 maggio 2010 alle ore 00:00.
24
Con l’ordinanza annullata il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto irricevibile. In sostanza esso ha dichiarato che, poiché il termine di ricorso era scaduto il 25 maggio 2010, il ricorso degli agenti interessati, pervenuto per via elettronica alla cancelleria di detto Tribunale il 26 maggio seguente alle ore 00:00, era tardivo e, pertanto, irricevibile. Esso ha disatteso gli argomenti di detti agenti relativi, da un lato, alla violazione del loro diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e, dall’altro, alla sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
II. Impugnazione dinanzi al Tribunale
25
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2011, i ricorrenti, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, hanno proposto, avverso l’ordinanza annullata, un’impugnazione registrata con il numero di ruolo T‑234/11 P.
26
Nel contesto di tale impugnazione, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di annullare tale ordinanza, respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI nella causa F‑34/10 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché esso statuisse sul merito.
27
Dopo aver constatato che le parti non avevano presentato domanda per la fissazione di un’udienza nel termine di un mese a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale ha statuito sulla controversia senza fase orale.
28
A sostegno della loro impugnazione i ricorrenti hanno invocato tre motivi, il primo in via principale e gli altri due in via subordinata. Il primo motivo si basava su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «termine ragionevole» per la proposizione di un ricorso in primo grado, e in particolare sulla violazione del principio di proporzionalità e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il secondo motivo era fondato su un errore di diritto nell’interpretazione delle norme procedurali applicabili, in particolare quelle relative all’esistenza di un caso fortuito. Il terzo motivo si basava su uno snaturamento degli elementi sottoposti al Tribunale della funzione pubblica per provare l’esistenza di un caso fortuito, nonché su una violazione delle norme relative ai mezzi istruttori e alle misure di organizzazione del procedimento di primo grado.
29
Nella sentenza riesaminata il Tribunale ha respinto l’impugnazione in quanto i motivi così invocati dai ricorrenti erano in parte irricevibili e, per il resto, infondati.
30
Al fine di respingere il primo motivo d’impugnazione, dedotto in via principale, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva correttamente applicato alla situazione dei ricorrenti, nell’ordinanza impugnata, una norma secondo la quale, in analogia alla previsione del termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), un termine di tre mesi doveva, in linea di principio, essere considerato ragionevole per la proposizione, da parte di un agente della BEI, di un ricorso di annullamento di un atto di quest’ultima che gli arrecasse pregiudizio (sentenza riesaminata, punto 27).
31
Allo stesso punto 27 della sentenza riesaminata, il Tribunale ne ha dedotto «a contrario (…) che qualsiasi ricorso proposto da un agente della BEI dopo la scadenza del termine di tre mesi, aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, in linea di principio doveva essere considerato proposto entro un termine non ragionevole». Esso ha aggiunto che tale interpretazione a contrario è ammissibile «dato che solo un’applicazione rigorosa delle norme di procedura che fissano un termine di decadenza consente di rispondere all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia».
32
Al punto 30 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto l’argomento degli agenti interessati secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe sostituito all’applicazione del principio del rispetto del termine ragionevole, per sua natura stessa flessibile e aperto alla concreta ponderazione degli interessi in gioco, un termine fisso di tre mesi, dall’applicazione rigorosa e generalizzata. Esso, in particolare, ha considerato che il Tribunale della funzione pubblica si era limitato ad applicare una «norma giuridica (…) che discende[va] chiaramente e precisamente da una lettura a contrario della giurisprudenza» del Tribunale citata al punto 27 della detta sentenza, norma che applicava specificamente il principio del rispetto del termine ragionevole alle controversie tra la BEI ed i suoi agenti, le quali presentavano ampie similitudini con le controversie tra l’Unione ed i suoi funzionari e agenti. Il Tribunale ha aggiunto che «tale norma, che riposa[va] sulla presunzione generale che un termine di tre mesi [era], in linea di principio, sufficiente a consentire agli agenti della BEI di valutare la legittimità degli atti di quest’ultima che li danneggia[ssero] e a prepararne, eventualmente, l’impugnazione, non impone[va] al giudice dell’Unione incaricato di applicarla di tener conto delle circostanze di ciascun caso di specie e, in particolare, di procedere ad una ponderazione concreta degli interessi in gioco».
33
Ai punti da 33 a 35 della sentenza riesaminata, il Tribunale ha fatto riferimento a tale ragionamento relativo alla determinazione del termine di ricorso per escludere tanto la presa in considerazione di un asserito guasto elettrico sopravvenuto che avrebbe ritardato l’invio dell’atto introduttivo quanto la circostanza che la BEI avrebbe omesso di esercitare la propria responsabilità regolamentare riguardante la fissazione di termini di ricorso precisi nonché talune altre circostanze specifiche del caso in esame dedotte dagli agenti interessati.
34
Ai punti da 41 a 43 di detta sentenza, il Tribunale ha altresì disatteso l’argomentazione degli agenti interessati attinente alla violazione del principio di proporzionalità e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
35
Infine, il Tribunale, ai punti da 51 a 58 della sentenza riesaminata, ha respinto il motivo degli agenti interessati attinente al rifiuto del Tribunale della funzione pubblica di qualificare come caso fortuito o di forza maggiore le circostanze che li avevano portati a proporre tardivamente il loro ricorso. Ai punti da 59 a 66 della stessa sentenza il Tribunale ha parimenti rifiutato di accogliere il motivo di detti agenti fondato su uno snaturamento degli elementi di prova relativi all’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
III. Riesame da parte della Corte
36
A seguito della proposta del primo avvocato generale, la Corte (Sezione speciale prevista all’articolo 123 ter del regolamento di procedura della Corte, nella sua versione applicabile alla data della proposta) ha considerato, con decisione del 12 luglio 2012 (C‑334/12 RX), che si doveva procedere al riesame. Ai sensi di quest’ultima decisione, il riesame doveva vertere sulle questioni se, da una parte, la sentenza pregiudicasse l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, aveva interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso di annullamento da parte degli agenti della BEI contro un atto, emanato da quest’ultima, lesivo nei loro confronti, come un termine il cui superamento comportava la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza necessità, per il giudice dell’Unione, di tener conto delle circostanze particolari del caso di specie, e, dall’altra, se tale interpretazione della nozione di «termine ragionevole» non fosse tale da pregiudicare il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
37
Nella sentenza di riesame, la Corte ha annullato la sentenza riesaminata dopo aver dichiarato che quest’ultima arrecava un pregiudizio effettivo alla coerenza del diritto dell’Unione, in quanto il Tribunale, quale giudice dell’impugnazione, aveva interpretato la nozione di «termine ragionevole», nel contesto della proposizione di un ricorso di annullamento da parte degli agenti della BEI avverso un atto emanato da quest’ultima per essi lesivo, come un termine di tre mesi il cui superamento comportava automaticamente la tardività e, pertanto, l’irricevibilità del ricorso, senza che il giudice dell’Unione fosse tenuto a tener conto delle circostanze del caso di specie (sentenza di riesame, punti 26, 27 e 54).
38
La Corte ha altresì dichiarato che tale snaturamento della nozione di termine ragionevole aveva posto gli agenti interessati nell’impossibilità di difendere i loro diritti relativi alla loro retribuzione mediante un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice nel rispetto delle condizioni previste all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (sentenza di riesame, punto 45).
39
Tuttavia, considerando che la soluzione definitiva della questione della ricevibilità del ricorso dei ricorrenti, in particolare della questione se tale ricorso fosse stato proposto entro un termine ragionevole, ai sensi della giurisprudenza che è conforme al principio del diritto a un ricorso effettivo, non emergeva dagli accertamenti di fatto sui quali era basata la sentenza riesaminata, la Corte ha dichiarato di non potere statuire essa stessa, in via definitiva, sulla controversia, ai sensi dell’articolo 62 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Di conseguenza, pur statuendo sulle spese relative al procedimento di riesame, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai fini della valutazione, alla luce dell’insieme delle circostanze proprie della causa, della ragionevolezza del termine entro il quale i ricorrenti avevano proposto il loro ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (sentenza di riesame, punti da 56 a 59).
IV. Impugnazione dinanzi al Tribunale previo riesame
40
Conformemente all’articolo 121 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, la sentenza di riesame ha avuto l’effetto di investire nuovamente il Tribunale dell’impugnazione nel presente procedimento.
41
Nelle loro osservazioni sulle conclusioni da trarre dalla sentenza di riesame ai fini della soluzione della controversia, i ricorrenti hanno chiesto, in particolare, che il Tribunale accogliesse il primo motivo di impugnazione e annullasse, su tale fondamento, l’ordinanza annullata, in quanto il loro ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica era stato proposto entro un termine ragionevole in considerazione del complesso delle circostanze proprie del caso di specie (sentenza su impugnazione previo riesame, punto 21). La BEI ha chiesto, in particolare, in via principale, che il Tribunale rinviasse la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, in subordine, che esso respingesse l’impugnazione, dopo aver confermato l’irricevibilità del ricorso proposto dai ricorrenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a causa della sua tardività, in quanto detto ricorso era stato proposto entro un termine che non appariva ragionevole in considerazione del complesso delle circostanze proprie della causa (sentenza su impugnazione previo riesame, punto 20).
42
Con la sentenza su impugnazione previo riesame, il Tribunale ha accolto la prima parte del primo motivo fatta valere dai ricorrenti a sostegno della loro impugnazione, basata su un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica, nell’ordinanza annullata, nell’interpretare la nozione di «termine ragionevole» ai fini della proposizione del ricorso in primo grado. Di conseguenza, e senza neppure che fosse necessario statuire sulla seconda parte del primo motivo e sui motivi secondo e terzo, esso ha accolto le conclusioni dell’impugnazione e ha annullato l’ordinanza annullata. Inoltre, considerando che la controversia non era matura per la decisione, il Tribunale ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché esso statuisse nuovamente sul ricorso (sentenza su impugnazione previo riesame, punti 22, 35 e 36).
V. Procedimento in primo grado previo rinvio
43
Con lettera dell’8 agosto 2013 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ha invitato i ricorrenti a presentare le loro osservazioni scritte sulla sentenza su impugnazione previo riesame.
44
Il 27 settembre 2013 i ricorrenti hanno depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica le loro osservazioni e una domanda di sospensione.
45
Con lettera del 3 ottobre 2013 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha accusato ricezione di tali osservazioni e ha informato i ricorrenti che la domanda di sospensione sarebbe stata trattata successivmente. In pari data, essa ha trasmesso le osservazioni dei ricorrenti alla BEI, informando quest’ultima del termine per il deposito delle sue osservazioni. La BEI ha depositato le sue osservazioni il 12 novembre 2013.
46
Con lettere del 14 aprile 2014 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha informato le parti della sua decisione di trattare l’eccezione di irricevibilità unitamente al merito e ha invitato la BEI a presentare un controricorso.
47
Il 21 maggio 2014 la BEI ha depositato il suo controricorso.
48
L’11 luglio 2014 i ricorrenti hanno depositato la loro replica.
49
Il 22 agosto 2014 la BEI ha depositato la sua controreplica.
[omissis]
51
Con ordinanza del 6 febbraio 2015, Arango Jaramillo e a./BEI (F‑34/10 RENV‑RX, non pubblicata, EU:F:2015:6), sentite le parti, il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è stato sospeso sino alla pronuncia delle decisioni del Tribunale che avrebbero posto fine al giudizio nelle cause T‑240/14 P, Bodson e a./BEI, e T‑241/14 P, Bodson e a./BEI.
52
Con lettere del 4 marzo 2016 la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha informato le parti che, in seguito alla pronuncia delle sentenze del 26 febbraio 2016, Bodson e a./BEI (T‑241/14 P, EU:T:2016:103), e del 26 febbraio 2016, Bodson e a./BEI (T‑240/14 P, EU:T:2016:104), il procedimento era stato riassunto e le ha invitate a presentare le loro osservazioni sulle eventuali conseguenze da trarre da tali sentenze.
53
I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni il 25 aprile 2016. Il 1o giugno 2016, la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica ha informato la BEI della sua decisione di non versare agli atti le osservazioni che quest’ultima aveva depositato tardivamente.
[omissis]
55
In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la causa F‑34/10 RENV-RX è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui essa si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero di ruolo T‑482/16 RENV ed è stata assegnata alla Seconda Sezione.
56
Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 5 maggio 2017.
VI. Conclusioni delle parti
57
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
respingere l’eccezione d’irricevibilità della BEI;
–
in subordine, riunire l’eccezione di irricevibilità al merito;
–
annullare le decisioni della BEI contenute nei rispettivi fogli paga del mese di febbraio 2010 con cui veniva aumentato il loro contributo al sistema pensionistico attravero l’aumento, da una parte, della base di calcolo del detto contributo e, dall’altra, del coefficiente di calcolo, espresso in percentuale del detto stipendio soggetto a trattenuta;
–
condannare la BEI al versamento di un importo simbolico di EUR 1, a titolo di risarcimento del preteso danno morale da essi subito;
–
condannare la BEI alle spese.
58
La BEI chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile;
–
in subordine, respingere la domanda di annullamento in quanto infondata;
–
pertanto, respingere la domanda di risarcimento danni;
–
condannare i ricorrenti alle spese.
VII. In diritto
A. Sulla ricevibilità del ricorso
59
I ricorrenti sostengono che, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, il ricorso è stato proposto entro un termine ragionevole. La presente causa sarebbe complessa e la sua portata sarebbe rilevante. Inoltre, la BEI non avrebbe fissato termini regolamentari di ricorso. Essa non avrebbe neppure comunicato correttamente al personale il testo della riforma pensionistica. Infine, il loro comportamento non sarebbe stato né irragionevole né colpevole.
60
La BEI contesta tali argomenti. A suo parere, la complessità e la portata della presente causa non giustificano la ricevibilità del ricorso. Inoltre, i ricorrenti non avrebbero dato prova della diligenza necessaria. Infine, il personale sarebbe stato informato in maniera chiara e precisa della riforma prima della sua entrata in vigore.
61
Occorre ricordare che nessuna norma del diritto dell’Unione contiene indicazioni sul termine di ricorso applicabile alle controversie tra la BEI e i suoi agenti. Infatti, l’articolo 41 del regolamento del personale non fissa un termine di ricorso, ma si limita a sancire la competenza del giudice dell’Unione per statuire sulle controversie tra la BEI e i suoi agenti.
62
Tuttavia, la conciliazione tra, da un lato, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il soggetto disponga di un termine sufficiente per valutare la legittimità dell’atto per esso lesivo e preparare, se del caso, il suo ricorso, e, dall’altro, l’esigenza della certezza del diritto, che impone che, decorso un determinato termine, gli atti adottati dagli organi dell’Unione divengano definitivi, richiede che tali controversie vengano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine ragionevole (v. ordinanza del 6 dicembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, EU:T:2002:306, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata).
63
Pertanto, si deve esaminare se il presente ricorso possa essere considerato proposto entro un termine ragionevole.
64
Conformemente alla giurisprudenza, il carattere «ragionevole» di un termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte (v. sentenza di riesame, punto 28 e giurisprudenza citata). Ne consegue che non si può presumere, in maniera generale, che un periodo predeterminato costituisca un termine ragionevole (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 12 maggio 2010, Bui Van/Commissione, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, punto 62).
65
Al riguardo, si deve ricordare che risulta dalla giurisprudenza che, anche se il termine di tre mesi previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto si applica solo alle controversie tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari o agenti, e non alle controversie meramente interne tra la BEI e i suoi agenti, in particolare quelle con cui questi ultimi chiedono l’annullamento di atti della BEI che arrecano loro pregiudizio, esso offre un elemento di raffronto pertinente, in quanto le prime controversie sono simili, per loro natura, alle seconde e sono soggette entrambe al sindacato giurisdizionale ai sensi dell’articolo 270 TFUE (sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 100).
66
Orbene, alla luce della nozione di termine ragionevole, quale ricordata al precedente punto 64, il detto termine di tre mesi previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto non può applicarsi per analogia come termine di decadenza agli agenti della BEI allorché essi propongono un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanante che li danneggia (sentenza di riesame, punto 39).
67
Nella fattispecie, è pacifico tra le parti che il termine di ricorso contro le decisioni impugnate contenute nei fogli paga del febbraio 2010 ha iniziato a decorrere il lunedì 15 febbraio 2010, ossia il primo giorno non festivo successivo a quello in cui tali fogli paga sono stati inseriti nel sistema informatico Peoplesoft della BEI, e cioè sabato 13 febbraio 2010. Infatti, secondo i ricorrenti, il 15 febbraio 2010 è la data in cui è stato possibile per loro conoscere il contenuto dei rispettivi fogli paga del febbraio 2010.
68
Il ricorso dei ricorrenti nel presente procedimento è pervenuto per via elettronica alla messaggeria della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 26 maggio 2010 alle ore 00:00, ossia tre mesi e undici giorni dopo la data in cui i ricorrenti hanno potuto venire a conoscenza dei detti fogli paga.
69
Quanto alle circostanze proprie alla presente controversia da prendere in considerazione al fine di verificare se questo ricorso sia stato proposto entro un termine ragionevole, in primo luogo, occorre ricordare che i ricorrenti contestano le decisioni contenute nei rispettivi fogli paga del mese di febbraio 2010 e fanno valere, mediante eccezione, l’illegittimità del regolamento transitorio nonché del protocollo di accordo. Le questioni giuridiche della presente controversia riguardano quindi non soltanto i diritti e gli obblighi dei ricorrenti, ma anche, in maniera più ampia, il principio e le modalità della riforma del regime pensionistico della BEI, il che può avere importanti ripercussioni sul finanziamento e sul funzionamento del detto regime pensionistico. Inoltre, poiché la causa riguarda svariati aspetti della riforma del piano pensionistico della BEI, essa presenta un’indubbia complessità.
70
In secondo luogo, come il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato nell’ordinanza annullata (punti 12, 17 e 21), risulta dagli atti che il ricorso è stato inviato per via elettronica il 25 maggio 2010 alle ore 23:59 ed è pervenuto all’indirizzo di posta elettronica della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 26 maggio 2010 alle ore 00:00 e che, al momento della presentazione dello stesso, i ricorrenti erano a conoscenza della giurisprudenza ricordata al precedente punto 65. Inoltre, dopo aver ricevuto la comunicazione della cancelleria del Tribunale relativa all’iscrizione a ruolo della presente causa, i ricorrenti, constatando che tale comunicazione menzionava un deposito del ricorso avvenuto il 26 maggio 2010, hanno chiesto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica di sostituire a tale data quella del 25 maggio 2010, il che mostra la volontà dei ricorrenti di presentare il loro ricorso entro il termine da essi considerato come «presuntivamente ragionevole» ai sensi della detta giurisprudenza.
71
Prendendo in considerazione, da un lato, le circostanze particolari del caso di specie menzionate nei punti precedenti e, dall’altro, la giurisprudenza che instaura a beneficio dei ricorrenti una forte presunzione quanto al carattere ragionevole del termine di ricorso indicativo di tre mesi (v., in questo senso, la presa di posizione dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2012:733, punto 49, la sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punti 101 e 107, e l’ordinanza del 6 dicembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, EU:T:2002:306, punto 33, v. anche supra, punto 65), maggiorato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, il ricorso dei ricorrenti presentato nella fattispecie entro un termine di tre mesi e undici giorni dev’essere considerato proposto entro un termine ragionevole.
72
Al riguardo, occorre precisare che il termine di ricorso di tre mesi, quale risulta dalla giurisprudenza ricordata al precedente punto 65, maggiorato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, non può applicarsi nella fattispecie come termine di decadenza, ma può unicamente servire come elemento di raffronto pertinente. Si deve altresì constatare che la BEI non adduce alcun argomento diretto a dimostrare che il superamento del detto termine di un giorno (o addirittura di qualche secondo nella notte dal 25 al 26 maggio 2010) basti a privare il termine di cui trattasi del suo carattere «ragionevole», nel senso che tale differenza possa effettivamente compromettere l’esigenza di certezza del diritto in virtù della quale, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dagli organi dell’Unione diventano definitivi.
73
Per contro, la BEI sostiene al riguardo che ogni superamento del termine di tre mesi dovrebbe essere giustificato, che i criteri della rilevanza della controversia e della complessità della presente causa renderebbero plausibile l’applicazione di un termine «massimo» di tre mesi e dieci giorni nel caso di specie, che i ricorrenti non giustificherebbero l’applicazione di un termine di ricorso superiore a quest’ultimo e che, nella fattispecie, l’applicazione di un siffatto termine di tre mesi e dieci giorni sarebbe stato tale da consentire ai ricorrenti di preparare utilmente il loro ricorso senza pregiudicare il loro diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Alla luce delle considerazioni esposte nei punti precedenti, tali argomenti devono essere respinti.
74
Tenuto conto di tutto quanto precede, il presente ricorso dev’essere dichiarato ricevibile.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri agenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) i cui nominativi figurano in allegato sono condannati alle spese relative al presente procedimento.
3)
La BEI è condannata alle spese sostenute nelle cause F‑34/10, T‑234/11 P e T‑234/11 P RENV‑RX.
Prek
Buttigieg
Costeira
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) L’elenco degli altri agenti della Banca europea per gli investimenti è allegato solo alla versione notificata alle parti.
( 2 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.