SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
14 giugno 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Decesso del coniuge funzionario – Aventi diritto del funzionario deceduto – Pensione di reversibilità – Pensione di orfano – Cambio di posto del funzionario, coniuge superstite – Adeguamento salariale – Metodo di calcolo delle pensioni di reversibilità e di orfano – Articolo 81 bis dello Statuto – Avviso di modifica dei diritti a pensione – Atto che reca pregiudizio ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto – Articolo 85 dello Statuto – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Domanda di risarcimento del danno materiale e morale»
Nelle cause riunite T‑568/16 e T‑599/16,
Alberto Spagnolli, residente in Parma (Italia),
Francesco Spagnolli, residente in Parma,
Maria Alice Spagnolli, residente in Parma,
Bianca Maria Elena Spagnolli, residente in Parma,
rappresentati da C. Cortese e B. Cortese, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e F. Simonetti, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, nella causa T‑568/16, all’annullamento dell’avviso di modifica n. 3 PMO/04/LM/2015/ARES dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 6 febbraio 2015, contenente l’indicazione dei nuovi importi delle pensioni di reversibilità e di orfano concesse ai ricorrenti, e, nella causa T‑599/16, da un lato, all’annullamento della decisione PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 del PMO del 17 agosto 2015, di recupero delle somme indebitamente versate ai ricorrenti a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento dei danni che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise (relatore) e R. da Silva Passos, giudici,
cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 novembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1
L’articolo 79, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), dispone quanto segue:
«Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII, il coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età, al momento del suo decesso».
2
L’articolo 79, secondo comma, dello Statuto così prevede:
«L’ammontare della pensione di riversibilità di cui beneficia il coniuge superstite di un funzionario deceduto mentre si trovava in una delle posizioni di cui all’articolo 35, non può essere inferiore al minimo vitale né al 35% dell’ultimo stipendio base del funzionario».
3
L’articolo 80, primo comma, dello Statuto è così formulato:
«Quando il funzionario o il titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall’articolo 21 dell’allegato VIII».
4
A termini dell’articolo 80, terzo comma, dello Statuto:
«Nel caso di decesso del funzionario o del titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità senza che ricorrano le condizioni di cui al primo comma, i figli risultanti a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII hanno diritto, alle condizioni di cui all’articolo 21 dell’allegato VIII, ad una pensione d’orfano; tuttavia, tale pensione è fissata alla metà dell’importo calcolato in base alle disposizioni del suddetto articolo 21 dell’allegato VIII».
5
L’articolo 81, primo comma, dello Statuto prevede quanto segue:
«Il titolare di una pensione di anzianità, di un’indennità di invalidità, oppure di una pensione di reversibilità, ha diritto, alle condizioni di cui all’allegato VII, agli assegni familiari previsti all’articolo 67; l’assegno di famiglia è calcolato in base alla pensione o all’indennità del beneficiario. Il beneficiario di una pensione di reversibilità ha diritto a tali assegni solo per i figli risultanti a carico del funzionario o dell’ex funzionario al momento del suo decesso».
6
L’articolo 81, secondo comma, dello Statuto è così redatto:
«Tuttavia, l’importo dell’assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell’assegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b)».
7
L’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dispone quanto segue:
«1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:
a)
in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all’articolo 35, l’importo della retribuzione base cui l’interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all’interessato (...)».
8
L’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto è così formulato:
«1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari a 372,61 EUR al mese per ogni figlio a carico».
9
L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto dispone quanto segue:
«2. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario».
10
A termini dell’articolo 21 dell’allegato VIII dello Statuto:
«1. La pensione per gli orfani, prevista all’articolo 80 primo, secondo e terzo comma dello statuto, è per il primo orfano pari agli 8/10 della pensione di riversibilità cui avrebbe avuto diritto il coniuge superstite del funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità, a prescindere dalle riduzioni previste dal successivo articolo 25 [dell’allegato VIII dello Statuto]».
La pensione non può essere inferiore al minimo vitale, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22 [di detto allegato dello Statuto].
2. La pensione così stabilita, è aumentata per ciascun figlio a carico a cominciare dal secondo, di un importo pari al doppio dell’assegno per figli a carico.
(...)
3. L’ammontare totale della pensione e degli assegni così ottenuto è diviso in parti uguali tra gli orfani aventi diritto».
11
L’articolo 82, paragrafo 1, dello Statuto dispone quanto segue:
«1. Le pensioni previste nel presente capitolo sono fissate sulla base delle tabelle degli stipendi in vigore il primo giorno del mese in cui ha inizio il godimento della pensione.
Alle pensioni non si applica alcun coefficiente correttore.
Le pensioni espresse in euro sono pagate in una delle monete di cui all’articolo 45 dell’allegato VIII».
12
Ai sensi dell’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto:
«Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.
Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto e del presente allegato».
13
L’articolo 85, primo comma, dello Statuto ha il seguente tenore:
«Qualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene».
14
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L56, pag. 8), dispone quanto segue.
«1. L’imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all’imposta».
Fatti
15
Il sig. Francesco Spagnolli, le Maria Alice Spagnolli e Bianca Maria Elena Spagnolli, tre dei ricorrenti, nati rispettivamente il 10 maggio 1997, il 23 marzo 1999 e il 3 dicembre 2001, sono i figli del sig. Alberto Spagnolli, anch’egli ricorrente, e di sua moglie, la sig.ra Elisa Simonazzi.
16
La sig.ra Simonazzi ha lavorato come funzionaria dell’Unione europea di grado AD 6, scatto 3, presso la Commissione europea dal 16 luglio 2005 al 22 aprile 2011, data in cui è deceduta, a Parma (Italia).
17
Al momento del decesso della moglie, il sig. Alberto Spagnolli prestava servizio come funzionario di grado AD 12, scatto 1, presso la direzione generale (DG) «Affari marittimi e pesca» della Commissione.
18
Il 29 luglio 2011, l’unità PMO.4 «Pensioni» (in prosieguo: l’«unità PMO.4») dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha comunicato al sig. Alberto Spagnolli la decisione, adottata segnatamente in applicazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto, di concedergli il diritto alla pensione di reversibilità e di accordare ai suoi tre figli il diritto alla pensione di orfano con effetto dal 1o agosto 2011. Nella stessa data, l’ammontare di tali pensioni è stato precisato con l’avviso di fissazione dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano PMO/04/MAG/2011/ARES, cui era allegato il dettaglio dei calcoli di dette pensioni (in prosieguo, congiuntamente: l’«avviso n. 1»).
19
Il 10 ottobre 2011, il Direttore generale della DG «Affari marittimi e pesca» ha adottato una decisione con la quale, su domanda del sig. Alberto Spagnolli, ne autorizzava il distacco presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a Parma, con effetto dal 16 ottobre 2011 e per un periodo iniziale di cinque anni. Il contratto di agente temporaneo concluso dal sig. Alberto Spagnolli con l’EFSA prevedeva che questi fosse inquadrato nel grado AD 9, scatto 2.
20
Il 17 aprile 2012 l’unità PMO.4 ha comunicato al sig. Alberto Spagnolli, con l’avviso di modifica n. 2 (PMO/04/MAG/2012/ARES) e il relativo allegato recante il dettaglio dei calcoli effettuati (in prosieguo, congiuntamente: l’«avviso n. 2»), un aggiornamento dell’ammontare delle pensioni di reversibilità e di orfano a decorrere dal 1o novembre 2011. Tale aggiornamento si era reso necessario per il cambiamento di posto e di stipendio del sig. Alberto Spagnolli ed era destinato a rettificare un errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 1.
21
Nella stessa data, l’unità PMO.4 ha inviato al sig. Alberto Spagnolli un documento che sostituiva i calcoli dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano contenuti nell’avviso n. 1 (in prosieguo: l’«avviso n. 1 bis»).
22
Nell’ottobre 2013, il sig. Alberto Spagnolli, inquadrato nel grado AD 9, scatto 2, è passato allo scatto 3. Tale avanzamento di scatto ha determinato un aumento del suo trattamento mensile di base presso l’EFSA.
23
Il 6 febbraio 2015, il sig. Alberto Spagnolli ha ricevuto una telefonata dall’unità PMO.4 che lo informava di una nuova revisione del calcolo degli importi complessivi della pensione di reversibilità e delle pensioni di orfano reso necessario dalla indicizzazione progressiva applicabile al suo nuovo trattamento retributivo e a seguito di un errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2. Nella stessa data, il sig. Alberto Spagnolli ha ricevuto un’e-mail da parte della medesima unità in cui veniva spiegato che un nuovo calcolo dei suoi diritti a pensione aveva dovuto essere effettuato in conseguenza del suo nuovo inquadramento e di un errore contenuto nell’avviso n. 2. Con la stessa e-mail, l’unità PMO.4 informava altresì il sig. Alberto Spagnolli della necessità di recuperare una somma pari a circa EUR 40000 indebitamente versata a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano. A tale e-mail era allegato l’avviso di modifica n. 3 (PMO/04/LM/2015/ARES) e alcuni allegati (in prosieguo: l’«avviso n. 3»), che riportavano i nuovi calcoli dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano a partire dal 1o luglio 2012 e dal 1o ottobre 2013, a rettifica dell’errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2 e a integrazione dell’indicizzazione progressiva applicabile.
24
Il 5 maggio 2015, il sig. Alberto Spagnolli ha presentato un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso l’avviso n. 3 e avverso la richiesta, contenuta nell’e-mail del 6 febbraio 2015, di rimborso di una somma pari a circa EUR 40000 che gli sarebbe stata indebitamente versata a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano tra il 2012 e il 2015.
25
Con decisione HR.D.2/ON/ac/Ares(2015), del 3 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015»), l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha dichiarato il reclamo ricevibile, rigettandolo però nel merito, sia per quanto riguarda i nuovi calcoli degli importi dei diritti a pensione di reversibilità e di orfano che per quanto riguarda la richiesta di rimborso della somma pari a circa EUR 40000.
26
Il 17 agosto 2015, il capo dell’unità PMO.4 ha adottato la decisione di trattenuta sulla pensione PMO/04/LM/ARES/2015/3406787 (in prosieguo: la «decisione di ripetizione dell’indebito»), in cui si comunicava al sig. Alberto Spagnolli che, a seguito dell’avviso n. 3, quest’ultimo era debitore nei confronti della Commissione di un importo pari a EUR 22368,19 e, per ognuno dei suoi figli, di un importo pari a EUR 5922,72. Con la citata decisione, l’unità PMO.4 ha inoltre informato il sig. Alberto Spagnolli del fatto che tali importi sarebbero stati recuperati mediante trattenute mensili sulle pensioni di reversibilità e di orfano.
27
Il 16 novembre 2015, il sig. Alberto Spagnolli, per conto proprio e per conto delle due figlie minorenni, e il sig. Francesco Spagnolli, divenuto maggiorenne, hanno presentato ciascuno un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione di ripetizione dell’indebito.
28
Il 4 marzo 2016, l’APN ha adottato la decisione HR.E.2/RO/ac/Ares(2016) di rigetto del reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016»).
Procedimento
29
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 13 novembre 2015, il sig. Alberto Spagnolli, in nome e per conto proprio, nonché, in forza del suo potere legale di rappresentanza, in nome e per conto delle figlie minorenni Maria Alice Spagnolli e Bianca Maria Elena Spagnolli e, in forza di procura speciale, in nome e per conto del sig. Francesco Spagnolli, figlio maggiorenne convivente, ha proposto un ricorso diretto all’annullamento dell’avviso n. 3 ed iscritto al ruolo con il numero F‑140/15.
30
Il 3 febbraio 2016, la Commissione ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica.
31
Il 4 aprile 2016, i ricorrenti hanno risposto entro il termine impartito alle misure di organizzazione del procedimento adottate conformemente all’articolo 69 del suo regolamento di procedura dal Tribunale della funzione pubblica ed hanno presentato le loro osservazioni scritte relative alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.
32
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 14 giugno 2016, i ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑29/16 e diretto, segnatamente, all’annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito.
33
In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑140/15 e F‑29/16 sono state trasferite al Tribunale nello stato in cui esse si trovavano alla data del 31 agosto 2016. Tali cause sono state iscritte al ruolo, rispettivamente, con il numero T‑568/16 e con il numero T‑599/16 ed assegnate alla Nona Sezione.
34
Il 12 settembre 2016, la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il proprio controricorso nella causa T‑599/16.
35
Il 9 dicembre 2016, i ricorrenti hanno chiesto lo svolgimento di un’udienza nella causa T‑568/16, in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 7 novembre 2016.
36
Il 20 dicembre 2016, i ricorrenti hanno depositato una replica nella causa T‑599/16.
37
Il 2 febbraio 2017, la Commissione ha depositato una controreplica nella causa T‑599/16.
38
Il 2 ottobre 2017, il presidente della Nona Sezione ha disposto la riunione delle cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
39
Il 25 ottobre 2017, la Commissione ha risposto alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 3 ottobre 2017.
40
Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 9 novembre 2017.
Conclusioni delle parti
41
Nella causa T‑568/16, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare l’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015;
–
condannare la Commissione alle spese.
42
Nella medesima causa, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;
–
condannare il sig. Alberto Spagnolli alle spese.
43
Nella causa T‑599/16, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione di ripetizione dell’indebito;
–
annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016;
–
annullare, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo proposto dal sig. Francesco Spagnolli;
–
condannare la Commissione alla riparazione del danno morale e materiale subito dai ricorrenti per la violazione del loro diritto ad una buona amministrazione e del dovere di sollecitudine dell’amministrazione, in misura pari a, rispettivamente:
–
la differenza tra la remunerazione percepita dal sig. Alberto Spagnolli in quanto agente temporaneo EFSA di grado AD 9 e la remunerazione che questi percepirebbe quale funzionario della Commissione di grado AD 12, per il periodo di un anno;
–
l’ammontare della ripetizione richiesta ai ricorrenti nella decisione di ripetizione dell’indebito, aumentato della differenza tra l’ammontare delle pensioni stabilite dall’avviso n. 2 e dall’avviso n 3, dal momento in cui quest’ultimo produce effetto e fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel precedente luogo di residenza abituale, da stabilirsi equitativamente in un anno dalla definizione del presente giudizio;
–
condannare la Commissione alle spese.
44
Nella medesima causa, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso, per quanto attiene alle richieste di annullamento, come infondato;
–
respingere il ricorso, per quanto attiene alle richieste risarcitorie, come irricevibile, o, in via sussidiaria, come infondato;
–
condannare il sig. Alberto Spagnolli alle spese.
In diritto
Causa T‑568/16
Sulla ricevibilità
45
All’udienza la Commissione ha dichiarato che rinunciava a sollevare la prima eccezione d’irricevibilità, vertente sul fatto che, in mancanza del previo reclamo obbligatorio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, proposto contro l’avviso n. 3 dal sig. Alberto Spagnolli in nome e per conto dei suoi figli minorenni, il ricorso era irricevibile relativamente a questi ultimi. Nel verbale di udienza si è preso atto di detta rinuncia.
46
Nel caso di specie, quindi, per quanto riguarda i figli minorenni del sig. Alberto Spagnolli non è più oggetto di contestazione che i presupposti stabiliti dall’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto siano soddisfatti.
47
Per contro, la Commissione mantiene la sua seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso concerne un atto che non reca pregiudizio ai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, bensì riguarda un atto, l’avviso n. 3, meramente confermativo di un precedente atto, l’avviso n. 1, recante fissazione dei loro diritti a pensione.
48
Al riguardo, la Commissione sostiene che i ricorrenti hanno identificato erroneamente l’avviso n. 3 come atto che reca loro pregiudizio, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto tale avviso sarebbe soltanto un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1, e che si limita ad applicare il metodo di calcolo stabilito da quest’ultimo, consistente nell’includere la pensione di orfano nell’importo dei redditi assoggettati al limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto.
49
I ricorrenti contestano l’eccezione sollevata dalla Commissione e fanno valere che il ricorso diretto contro l’avviso n. 3 concerne un atto che, modificando i loro diritti a pensione, reca loro pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto e non è, quindi, un atto meramente confermativo.
50
In via preliminare occorre ricordare che l’irricevibilità opposta ad un ricorso diretto contro una decisione puramente confermativa dipende dalla tardività del ricorso e non dalla natura dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Weißenfels/Parlamento, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, punto 54) e, pertanto, la Commissione non può mettere in discussione il carattere pregiudizievole dell’avviso n. 3 con la sola motivazione che detto avviso sarebbe meramente confermativo dell’avviso n. 1.
51
In ogni caso, secondo una giurisprudenza ben consolidata, un ricorso di annullamento presentato contro un atto meramente confermativo di una precedente decisione non impugnata entro i termini è irricevibile, fermo restando che tale qualifica presuppone che l’atto non contenga alcun elemento nuovo rispetto a detta decisione e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario di quest’ultima (v. sentenze del 29 settembre 1999, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione, T‑68/97, EU:T:1999:238, punto 58 e giurisprudenza ivi citata; del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione, F‑101/05, EU:F:2006:58, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 settembre 2011, A/Commissione, F‑12/09, EU:F:2011:136, punto 119 e giurisprudenza ivi citata).
52
È stato inoltre statuito che un reclamo amministrativo e il successivo ricorso devono essere entrambi diretti contro un atto che reca pregiudizio al ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91 dello Statuto, e l’atto che reca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. sentenza del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione, F‑101/05, EU:F:2006:58, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
53
Per valutare se la Commissione abbia ragione di ritenere che l’avviso n. 3 configuri un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1, si deve verificare se l’avviso n. 3 non sia stato adottato sulla base di elementi nuovi e non sia stato preceduto da un riesame della situazione dei ricorrenti.
54
A tal fine, innanzitutto occorre osservare che la Commissione ha riesaminato l’avviso n. 1 in due occasioni. Un primo riesame è stato effettuato su sollecitazione da parte del sig. Alberto Spagnolli tra il novembre 2011 e il marzo 2012. Tale riesame ha condotto la Commissione a correggere l’avviso n. 1 adottando, il 17 aprile 2012, l’avviso n. 2, da un lato, nonché l’avviso n. 1 bis, dall’altro. Un secondo riesame della situazione dei ricorrenti ha avuto luogo, secondo quanto affermato dalla stessa Commissione, al momento dell’avanzamento di scatto del sig. Alberto Spagnolli, passato dal grado AD 9, scatto 2, al grado AD 9, scatto 3. In sede di detto riesame, la Commissione ha riscontrato la sussistenza di un presunto errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2 e, quindi, di un conseguente versamento non dovuto. Per tale ragione, essa ha adottato l’avviso n. 3 recante i nuovi calcoli dei diritti a pensione di reversibilità e di orfano a decorrere dal 1o luglio 2012 e dal 1o ottobre 2013.
55
Si deve poi constatare che tanto la rilevazione di un errore nell’avviso n. 2 quanto l’avanzamento di scatto del sig. Alberto Spagnolli configurano fatti nuovi, che sono all’origine dei nuovi calcoli dei diritti a pensione dei ricorrenti contenuti nell’avviso n. 3, vale a dire di una modifica della situazione giuridica di ricorrenti.
56
Le considerazioni sopra esposte non sono rimesse in discussione per il solo fatto che gli avvisi nn. 1 e 3 applicano lo stesso metodo di calcolo dei diritti a pensione in relazione al computo delle pensioni di orfano nell’ammontare del reddito soggetto alla soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto.
57
Ne consegue che, giacché l’avviso n. 3 è stato adottato a seguito di riesami della situazione giuridica dei ricorrenti e sulla base di fatti nuovi, esso non può essere considerato, come sostiene la Commissione, un atto meramente confermativo dell’avviso n. 1. L’avviso n. 3 configura al contrario un atto che, sostituendosi agli atti precedenti, modifica in misura rilevante la situazione giuridica dei ricorrenti, incide in modo diretto e immediato sui loro interessi e, quindi, reca loro pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91 dello Statuto.
58
Pertanto, si deve respingere la seconda eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione e vertente sul carattere inoppugnabile dell’avviso n. 3 e valutare la fondatezza del ricorso.
Nel merito
59
Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto, qualora tale decisione sia priva di contenuto autonomo, di sottoporre al giudizio del Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato (sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43). Atteso che nel caso di specie la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 è priva di contenuto autonomo, giacché essa si limita a confermare, in sostanza, l’atto impugnato, ossia l’avviso n. 3, il ricorso deve essere considerato come diretto contro quest’ultimo atto.
60
Nell’atto introduttivo di ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi di illegittimità dell’avviso n. 3. Il primo motivo verte sull’erronea applicazione del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano. Il secondo motivo verte sull’ingiustificata esclusione degli assegni familiari dal calcolo del limite previsto dall’articolo 81 bis dello Statuto. Il terzo motivo verte sul carattere insufficiente e contraddittorio della motivazione dell’avviso n. 3.
61
In risposta ad un quesito posto dal Tribunale all’udienza, come attesta il processo verbale di quest’ultima, i ricorrenti confermano che, a seguito delle risposte fornite dalla Commissione, il 25 ottobre 2017, alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale il 3 ottobre 2017, essi rinunciano agli argomenti diretti a contestare il profilo materiale dei fatti, vale a dire le somme prese in considerazione e i calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi, segnatamente nell’avviso n. 2, senza tuttavia rinunciare a contestare la legittimità del metodo di calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione in tali avvisi. Pertanto, essi rinunciano al secondo motivo di ricorso nella presente causa.
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Occorre esaminare innanzitutto il terzo motivo.
– Sul terzo motivo
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Con il terzo motivo, i ricorrenti fanno valere che l’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, è viziato da un’insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
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Al riguardo essi affermano che né l’avviso n. 3 né la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 consentono di comprendere il percorso argomentativo e di calcolo concretamente seguito dalla Commissione. A parere dei ricorrenti, la motivazione dell’avviso n. 3 indica, in effetti, al pari delle decisioni che l’hanno preceduto, che, per stabilire il tetto fissato dall’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto, occorrerebbe considerare un importo risultante dalla somma dello stipendio netto del defunto e di quello del coniuge superstite al momento del decesso, comprensivo degli assegni per i tre figli a carico ai quali ha diritto il coniuge superstite. Tuttavia, dal momento che dai calcoli dell’avviso n. 3 risulterebbe che la retribuzione netta del coniuge superstite non tiene conto dell’assegno di famiglia e degli assegni per i figli a carico, la motivazione contenuta nell’avviso 3 sarebbe in contraddizione con il dispositivo del medesimo avviso.
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I ricorrenti fanno inoltre valere che la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 non offre ulteriori chiarimenti alla motivazione dell’avviso n. 3. Infatti, l’APN farebbe riferimento al cumulo del reddito del funzionario deceduto, se fosse rimasto in vita, e del «reddito netto del vedovo», senza specificare espressamente se, in tal caso, si tratti del reddito netto attuale del vedovo, vale a dire lo stipendio realmente percepito a seguito del decesso della sig.ra Simonazzi, o di quello fittizio del vedovo, ossia lo stipendio del vedovo calcolato nell’ipotesi in cui il coniuge fosse rimasto in vita. A parere dei ricorrenti, «il reddito netto del vedovo», ai sensi della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, non può corrispondere né allo stipendio reale, il quale non viene considerato nella fissazione della soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto, né allo stipendio fittizio del sig. Alberto Spagnolli, perché l’ammontare del «reddito netto del vedovo», indicato nell’avviso n. 3, non prende in considerazione gli assegni familiari ai quali quest’ultimo avrebbe avuto diritto se sua moglie fosse ancora in vita. Essi ne deducono dunque che la motivazione aggiunta dall’APN si rivela in ogni caso contraddittoria rispetto al contenuto dell’avviso n. 3.
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In via preliminare, va precisato che, nell’ambito della presente causa, il cumulo degli emolumenti al quale procede la Commissione per la fissazione della soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto, in presenza di due coniugi entrambi funzionari dell’Unione, come risulta dai diversi avvisi di fissazione dei diritti a pensione, non è contestato dai ricorrenti. Tale cumulo degli emolumenti dei funzionari interessati è funzionale alla fissazione della soglia massima alla quale sono soggetti i redditi della famiglia del funzionario superstite, al fine di evitare l’arricchimento della medesima in conseguenza del decesso. La soglia massima prevista dall’articolo 81 bis dello Statuto viene pertanto calcolata dalla Commissione sommando lo stipendio del coniuge deceduto allo stipendio del coniuge superstite. Il metodo in parola non risulta esplicitamente dal dettato dell’articolo 81 bis dello Statuto, il quale, per la fissazione della soglia massima che non deve essere superata, considera unicamente il trattamento del coniuge deceduto. Tuttavia, come si evince dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 e come confermato dalla stessa Commissione all’udienza, detto metodo è stato prescelto dalla Commissione allo scopo di garantire maggiormente le entrate della famiglia in termini di imposizione fiscale.
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Nel caso di specie, per un verso, i ricorrenti contestano l’ammontare del reddito del sig. Alberto Spagnolli che, nei vari avvisi dei diritti a pensione, è stato sommato al salario del coniuge deceduto per la fissazione del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. Più precisamente, essi ritengono che, in tale reddito, la Commissione computi un importo errato degli assegni per figli a carico. Per altro verso, i ricorrenti contestano il fatto che, nei calcoli dei diritti a pensione, la Commissione applichi l’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano e proceda quindi alla loro limitazione. Occorre dunque verificare, alla luce delle suesposte censure mosse dai ricorrenti, se l’obbligo di motivazione sia stato rispettato.
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In proposito, si deve innanzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296 TFUE, e contenuto parimenti nell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità delle decisioni recanti pregiudizio e di fornire agli interessati indicazioni sufficienti per stabilire se le decisioni siano fondate o se, invece, siano inficiate da un vizio che permetta di contestarne la legittimità. Ne discende che la motivazione, in via di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli reca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑41/06, EU:F:2008:132, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
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È stato altresì statuito che è possibile rimediare a un’eventuale difetto di motivazione con una motivazione adeguata fornita nella fase della risposta al reclamo, motivazione, quest’ultima, che si presume coincidere con la motivazione della decisione contro cui il reclamo è stato diretto (v. sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, F‑41/06, EU:F:2008:132, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
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Da giurisprudenza costante risulta inoltre che è possibile, in primo luogo, ovviare all’insufficienza – ma non all’assenza totale – di motivazione anche in corso di giudizio se, precedentemente all’introduzione del ricorso, l’interessato disponeva già di elementi costitutivi di un principio di motivazione e, in secondo luogo, considerare una decisione sufficientemente motivata quando è intervenuta in un contesto noto al funzionario interessato che gli consenta di comprenderne la portata (v. sentenza del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione, F‑81/09, EU:F:2011:13, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
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In primo luogo, occorre rilevare che gli argomenti volti a far valere che la motivazione dell’avviso n. 3, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, è insufficiente, per il motivo che tali due atti non consentirebbero di comprendere il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, riguardano la violazione delle forme sostanziali, la cui analisi è preliminare rispetto all’esame della fondatezza dei motivi di cui trattasi.
72
A detto proposito, innanzitutto, dall’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, risulta che esso contiene un nuovo calcolo dei diritti a pensione di reversibilità e di orfano dei ricorrenti in conseguenza, da un lato, della sussistenza di un errore di calcolo presente nel precedente avviso, vale a dire l’avviso n. 2, e, dall’altro, del cambiamento di scatto del sig. Alberto Spagnolli, passato dal grado AD 9, scatto 2, al grado AD 9, scatto 3, nell’ottobre 2013, anche per quanto riguarda l’indicizzazione applicabile al suo stipendio alle date del 1o luglio 2012 e del 1o ottobre 2013.
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Risulta poi dalla lettura di tutti gli avvisi, e segnatamente degli avvisi nn. 2 e 3 considerati unitamente alle spiegazioni fornite nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, che l’errore contenuto nell’avviso n. 2 dipende dal computo di sei assegni per figli a carico, anziché tre, nell’ammontare dello stipendio netto del sig. Alberto Spagnolli utilizzato per la determinazione del suo «reddito fittizio» (in prosieguo: l’«importo A»), ossia del reddito calcolato per l’ipotesi in cui sua moglie fosse rimasta in vita.
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Occorre osservare inoltre che gli stessi ricorrenti ricordano che il metodo di calcolo applicato dalla Commissione consiste nel prendere in considerazione, da una parte, un «importo A», corrispondente ai «redditi fittizi», costituito dalla somma della retribuzione netta del coniuge defunto se fosse rimasto in vita e della retribuzione netta del coniuge superstite al momento del decesso, compresi gli assegni per tre figli a carico, e, dall’altra, un importo corrispondente ai «redditi reali» che il coniuge percepirebbe se il limite di cui all’articolo 81 bis non fosse applicato e che è costituito dalla somma del reddito netto del coniuge superstite, della pensione di reversibilità e delle pensioni di orfano (in prosieguo: l’«importo B»). Inoltre, tanto i calcoli contenuti nell’avviso n. 3 quanto quelli contenuti nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 consentono di comprendere che la differenza tra l’importo A e l’importo B dà luogo all’importo che deve essere dedotto in misura proporzionale dalle pensioni di reversibilità e di orfano.
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Infine, la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 chiarisce del pari che il cumulo del salario netto del sig. Alberto Spagnolli e di quello della moglie deceduta è dovuto alla necessità di tener conto dell’applicazione dell’imposta dell’Unione sul reddito, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 260/68, e che il metodo di calcolo prescelto dalla Commissione per il calcolo dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano è quello che garantisce maggiormente i redditi della famiglia in termini di assoggettamento all’imposta.
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Di conseguenza, i ricorrenti non possono affermare che la motivazione sia insufficiente sulla base del rilievo che la decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, allorché essa fa riferimento al cumulo del «salario netto del vedovo» con quello della defunta, non consente loro di comprendere se si tratti del reddito reale, vale a dire dell’importo B, o del reddito fittizio del vedovo, vale a dire dell’importo A. Infatti, dalle spiegazioni fornite da detta decisione si evince chiaramente che si tratta del reddito fittizio, dal momento che in essa si fa riferimento al reddito che, cumulato al salario che la defunta avrebbe percepito, viene preso in considerazione per fissare la soglia massima che non deve essere superata ai sensi dell’articolo 81 bis dello Statuto, vale a dire l’importo A.
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Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che la motivazione dell’avviso n. 3, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, è sufficiente, in quanto consente ai ricorrenti di comprendere il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, l’obiettivo da questa perseguito e il risultato della valutazione dei loro diritti a pensione.
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Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti secondo cui la motivazione dell’avviso n. 3, come integrata dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, era insufficiente, sulla base del rilievo che non consentiva loro di comprendere il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, devono essere respinti. D’altra parte, si deve necessariamente constatare che la motivazione in discorso ha permesso ai ricorrenti di contestare la fondatezza di tale metodo dinanzi al Tribunale.
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In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti diretto a far valere la sussistenza di una contraddizione tra la motivazione dell’avviso n. 3 e il dispositivo dello stesso, derivante dalla mancata corrispondenza tra i calcoli applicati nell’avviso n. 3 e il dispositivo del medesimo, come integrato dalla decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, si deve ricordare che, come precisato al precedente punto 61, i ricorrenti hanno rinunciato a contestare il profilo materiale dei fatti, ossia il dettaglio dei calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi, tra cui l’avviso n. 3. Essi hanno specificato all’udienza che tale argomento, vertente sulla sussistenza di una contraddizione di motivi, doveva essere interpretato come volto a far valere l’esistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione riconducibile alla mancata comunicazione del dettaglio dei calcoli applicati nell’avviso n. 3, la quale avrebbe comportato l’impossibilità di comprendere l’errore commesso nel calcolo dei diritti a pensione.
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Occorre precisare a detto riguardo che la motivazione di una decisione non implica che tutti i dettagli del calcolo contenuto in tale decisione siano indicati esplicitamente. È sufficiente che gli interessati siano in grado di comprendere le ragioni alla base dell’adozione dell’atto che li riguarda, l’obiettivo dallo stesso perseguito e il metodo in esso applicato per determinare l’ammontare dei loro diritti. Infatti, l’indicazione della totalità dei calcoli degli importi contenuti nell’avviso n. 3, per quanto utile ed auspicabile, non è indispensabile ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare a procedere alla valutazione corretta dei diritti a pensione dei ricorrenti secondo le circostanza del caso specifico (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 2 ottobre 2003, Salzgitter/Commissione, C‑182/99 P, EU:C:2003:526, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
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Del resto, la circostanza che soltanto la produzione di determinati dati numerici permetta di rilevare alcuni errori di calcolo non basta per far ritenere insufficiente la motivazione di una decisione controversa, posto che, in sede di controllo di una decisione di questo tipo da parte del giudice dell’Unione, quest’ultimo può chiedere che gli vengano forniti tutti gli elementi che gli sono necessari per consentirgli un controllo approfondito delle modalità di calcolo applicate (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 2 ottobre 2003, Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punto 150).
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Orbene, poiché dall’analisi effettuata ai precedenti punti da 72 a 77 emerge che l’avviso n. 3, come integrato dalla motivazione della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, ha consentito ai ricorrenti di comprendere i motivi alla base dell’adozione dell’atto che li riguarda, l’obiettivo dallo stesso perseguito e il metodo in esso applicato per determinare gli importi dei loro diritti, gli argomenti che i medesimi adducono per affermare la sussistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione conseguente alla mancata indicazione dei dettagli dei calcoli dei loro diritti a pensione devono essere rigettati.
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Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto.
– Sul primo motivo
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Con il primo motivo, i ricorrenti asseriscono che l’avviso 3 è illegittimo e deve essere annullato in quanto, includendo le pensioni di orfano nell’ammontare del reddito sottoposto al limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto, esso ha determinato un’ingiustificata riduzione dell’ammontare delle pensioni di reversibilità e di orfano loro riconosciuto.
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In primo luogo, i ricorrenti sottolineano che le espressioni «pensioni di reversibilità», al plurale, e «alla vedova e ad altri aventi diritto», utilizzate dal legislatore nell’articolo 81 bis dello Statuto, non si riferiscono alle pensioni di orfano, ma al caso di coesistenza tra il coniuge superstite ed ex coniuge divorziato o tra il coniuge superstite e i figli nati da un precedente matrimonio, situazioni rispettivamente contemplate, da un lato, dagli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto e, dall’altro, dall’articolo 22, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.
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In secondo luogo, i ricorrenti rilevano che, quando il legislatore fa riferimento all’uno o all’altro tipo di pensione, ciò risulta chiaramente dal testo delle disposizioni dello Statuto, come avviene segnatamente nel caso dell’articolo 80, paragrafi 3 e 4, dello Statuto, dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 24 dell’allegato VIII dello Statuto.
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In terzo luogo, i ricorrenti mettono in evidenza il fatto che le pensioni di reversibilità e di orfano perseguono finalità diverse. La pensione di reversibilità sarebbe destinata a garantire al coniuge superstite un’integrazione del reddito familiare, per far fronte alla perdita delle entrate del coniuge deceduto, mentre la pensione di orfano costituirebbe un separato contributo all’autonomia degli orfani in un’ottica solidaristica. Siffatta differenza di finalità tra i due tipi di pensione sarebbe confermata dallo Statuto, il quale prevede, da un lato, che, una volta raggiunta la maggiore età, gli orfani possano chiedere l’attribuzione della loro pensione su un conto separato da quello del genitore avente diritto alla pensione di reversibilità e, dall’altro, che la perdita della pensione di reversibilità non comporterebbe la perdita della pensione di orfano, ma determinerebbe, al contrario, il raddoppio dell’importo di questa. Tale diversa finalità dei due tipi di pensione giustificherebbe un diverso trattamento dei redditi provenienti dalla pensione di reversibilità rispetto a quelli corrispondenti alla pensione di orfano e, di conseguenza, l’inapplicabilità a questi ultimi dell’articolo 81 bis dello Statuto.
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Ad avviso dei ricorrenti, l’illegittima inclusione della pensione di orfano nell’importo delle loro entrate sottoposto al limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto ha determinato una riduzione delle loro pensioni di reversibilità e di orfano tanto per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 settembre 2013 quanto per il periodo successivo al 1o ottobre 2013. Infatti, le riduzioni di tali importi sarebbero state imposte in conseguenza del superamento del tetto di cui all’articolo 81 bis dello Statuto in misura pari a un importo di EUR 1629,27 per il primo periodo e di EUR 1576,92 per il secondo periodo. Orbene, l’inserimento della pensione di orfano, pari a EUR 2088,90, nel calcolo delle entrate soggette a limitazione sarebbe stato decisivo per l’applicazione di riduzioni degli importi delle pensioni corrisposte ai ricorrenti.
89
Da ultimo, essi affermano che, dato che gli avvisi che hanno preceduto l’avviso n. 3 sono affetti dallo stesso errore di quest’ultimo, cioè l’errata applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano, la Commissione dovrebbe trarre le conseguenze della sentenza di annullamento del Tribunale riguardo all’avviso n. 3 e procedere, dunque, a nuovi calcoli delle pensioni di reversibilità e di orfano a favore dei ricorrenti, con effetti retroattivi, in forza dell’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto.
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La Commissione respinge gli argomenti dei ricorrenti e fa valere che l’ambito di applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto si estende sia alla pensione di reversibilità che a quella di orfano.
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Occorre pertanto rispondere alla questione se l’articolo 81 bis dello Statuto vada interpretato nel senso che esso si estende anche alle pensioni di orfano.
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In via preliminare, anzitutto, si deve ricordare che, come osservato al precedente punto 7, l’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto è così formulato:
«1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto ad una pensione di riversibilità, il totale delle pensioni di riversibilità, previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto, non può superare:
a)
in caso di decesso di un funzionario che si trovi in una delle posizioni di cui all’articolo 35, l’importo della retribuzione base cui l’interessato avrebbe avuto diritto nello stesso grado e scatto se fosse rimasto in vita, previa detrazione dell’imposta e delle altre trattenute obbligatorie e maggiorazione degli assegni familiari eventualmente versati in tal caso all’interessato (...)».
93
Poi, quanto all’argomento della Commissione, ricordato all’udienza, secondo cui da una sentenza del Tribunale della funzione pubblica emerge che, in applicazione dell’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto, la pensione di orfano è stata inclusa nell’importo totale delle pensioni nette corrisposte agli aventi diritto del funzionario deceduto, vale a dire nell’importo assoggettabile alla limitazione contemplata da detto articolo (sentenza del 5 febbraio 2016, Bulté e Krempa/Commissione, F‑96/14, EU:F:2016:10, punto 53), va osservato che, nella causa citata, le parti in causa non hanno contestato la questione della legittimità dell’applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano e, quindi, il suddetto Tribunale non ha potuto pronunciarsi in maniera definitiva in merito ad essa.
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In via principale, occorre osservare che le pensioni di orfano sono previste dall’articolo 80 dello Statuto, che trova collocazione nel titolo V, capo 3, dello Statuto, recante il titolo «Pensioni e indennità di invalidità». Dette pensioni sono, come affermato anche dalla giurisprudenza, pensioni a tutti gli effetti e in quanto tali sono sottoposte al regime pensionistico previsto dallo Statuto (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 23 marzo 1993, Huet/Corte dei Conti, T‑8/93, EU:T:1994:35, punto 30).
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Si deve inoltre osservare che le modalità di calcolo delle pensioni di orfano vengono fissate al capo 4, articolo 21, dell’allegato VIII dello Statuto, in forza del rinvio di cui all’articolo 84 dello Statuto, e che tale capo reca il titolo «Pensione di reversibilità». Tale rilievo consente di constatare che l’espressione «pensione di reversibilità» viene impiegata dal legislatore per indicare non soltanto la pensione del coniuge superstite al funzionario deceduto, ossia la pensione di reversibilità stricto sensu, ma anche disposizioni relative alle pensioni di orfano. Pertanto, sebbene sia vero, come asseriscono i ricorrenti, che talune disposizioni fanno esplicitamente riferimento alle pensioni di orfano, ciò non esclude tuttavia che altre disposizioni, nelle quali dette pensioni non sono espressamente menzionate, siano applicabili alle stesse, atteso che esse sono pensioni a tutti gli effetti, soggette, per tale motivo, alle disposizioni dello Statuto applicabili in generale alle pensioni.
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Oltretutto, poiché l’articolo 81 bis dello Statuto costituisce una delle disposizioni finali del titolo V, capo 3, dello Statuto e si inserisce nel novero delle disposizioni applicabili alle pensioni, di cui fanno parte le pensioni previste dall’articolo 80, l’articolo 81 bis non può essere interpretato nel senso che escluderebbe le pensioni di orfano. Difatti, come giustamente sostenuto dalla Commissione, l’impiego in detta disposizione dell’espressione «pensioni di reversibilità» al plurale deve essere inteso nel senso che essa fa riferimento a qualunque tipo di «pensione» il cui presupposto fattuale sia il decesso di un funzionario, come avviene non soltanto nel caso della pensione di reversibilità, ma anche in quello della pensione di orfano. Del resto, come correttamente sottolineato dalla Commissione, in forza dell’articolo 80, primo, secondo e terzo comma, dello Statuto e dell’articolo 21 dell’allegato VIII dello Statuto, la pensione di reversibilità e quella di orfano sono connesse, poiché la seconda è condizionata nel suo ammontare dalla prima.
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L’applicabilità dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano non può essere messa in discussione dagli argomenti dei ricorrenti volti a far valere che le espressioni «pensioni di reversibilità» e «aventi diritto», utilizzate all’articolo 81 bis dello Statuto, riguardano le situazioni in cui coesistano, da un lato, il coniuge superstite e uno o più ex coniugi divorziati o più coniugi divorziati, situazioni disciplinate dagli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto, e, dall’altro, il coniuge superstite e orfani nati da un precedente matrimonio del funzionario deceduto, situazioni contemplate dall’articolo 22, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.
98
Infatti, da una parte, l’articolo 28 dell’allegato VIII dello Statuto, il quale è la disposizione rilevante nel caso di specie, prevede che, in caso di coesistenza tra il coniuge superstite ed uno o più ex coniugi divorziati o tra più ex coniugi divorziati, la stessa pensione di riversibilità sia ripartita proporzionalmente tra i diversi aventi diritto. Pertanto, trattandosi di un’unica pensione, le succitate situazioni non sono sussumibili nell’espressione «pensioni di riversibilità» in forma plurale contenuta nell’articolo 81 bis, paragrafo 1, dello Statuto.
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D’altra parte, se, mediante l’impiego delle espressioni «pensioni» e «aventi diritto», l’articolo 81 bis, paragrafo 1, dello Statuto si estendesse alle situazioni di coesistenza tra il coniuge superstite e gli orfani nati da un precedente matrimonio del funzionario deceduto, ad esclusione dei figli nati dall’unione del funzionario deceduto e del coniuge superstite, ciò finirebbe per determinare, come giustamente sottolinea la Commissione, una ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi figli del funzionario deceduto. Mentre i figli nati dall’unione del funzionario deceduto con il coniuge superstite non subirebbero una limitazione delle proprie pensioni di orfano, poiché l’articolo 81 bis, paragrafo 1, dello Statuto non sarebbe loro applicabile, le pensioni degli orfani nati da un precedente matrimonio potrebbero essere limitate in forza di quest’ultima disposizione. Una simile differenza di trattamento, priva di giustificazione e contraria al principio di parità di trattamento, non è ammissibile.
100
Infine, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti volto a sottolineare che la pensione di reversibilità e la pensione di orfano perseguono finalità parzialmente distinte, occorre osservare che, quand’anche fosse così, ciò non potrebbe essere sufficiente, tenuto conto di quanto precede, a far ritenere che l’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto non sia applicabile alle pensioni di orfano.
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Allo stesso modo, gli argomenti dei ricorrenti vertenti sul punto che la finalità parzialmente diversa della pensione di reversibilità e di quella di orfano sarebbe confermata dal fatto che, per un verso, una volta raggiunta la maggiore età, gli orfani potrebbero chiedere l’attribuzione della loro pensione su un conto separato da quello del genitore avente diritto alla pensione di reversibilità e, per un altro, la perdita della pensione di reversibilità non determinerebbe la perdita della pensione di orfano e comporterebbe, al contrario, il raddoppio dell’ammontare di quest’ultima, non sono tali da rimettere in discussione l’applicabilità dell’articolo 81 bis dello Statuto alle pensioni di orfano. Infatti, i due tipi di pensione in parola fanno parte, congiuntamente, degli emolumenti percepiti dalla famiglia Spagnolli in conseguenza del decesso di uno dei coniugi e il cui ammontare totale, secondo il metodo di calcolo applicato dalla Commissione, viene computato al fine di rispettare il principio inteso ad evitare l’arricchimento della famiglia a motivo del decesso.
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Per di più, occorre osservare che la giurisprudenza ha riconosciuto che la finalità perseguita dalla pensione di orfano, di cui all’articolo 80, quarto comma, dello Statuto, cioè quella corrisposta alle persone assimilate ai figli a carico, è di compensare i costi aggiuntivi, per il funzionario, relativamente al mantenimento del figlio (sentenza del 30 gennaio 2003, C/Commissione, T‑307/00, EU:T:2003:21, punto 53), e si deve ritenere che lo stesso valga per quanto attiene alle pensioni di orfano previste segnatamente in forza dell’articolo 80, terzo comma, dello Statuto, in esame nel caso di specie, per la pensione da assegnare ai figli del sig. Alberto Spagnolli.
103
Orbene, la finalità della pensione di orfano, che è quella di compensare i costi aggiuntivi, per il funzionario superstite, connessi al mantenimento dei figli a carico, contribuisce all’obiettivo di creare, come affermano i ricorrenti, un’autonomia economica di tali figli. Dato che la pensione di orfano consente di compensare i costi aggiuntivi connessi al mantenimento dei figli, essa fa parte dei redditi della famiglia e non si sottrae alla regola che vieta l’arricchimento in conseguenza del decesso di un genitore funzionario, regola il cui rispetto è garantito dall’applicazione della soglia massima di cui all’articolo 81 bis dello Statuto.
104
Alla luce di quanto precede, si deve affermare che l’ambito di applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto si estende sia alla pensione di reversibilità che a quella di orfano. Quindi, il metodo di calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione laddove essa include nel computo le pensioni di orfano nel reddito reale soggetto al tetto previsto dall’articolo 81 bis è conforme a detta disposizione.
105
Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
106
Alla luce di quanto precede, il ricorso nella causa T‑568/16 deve essere respinto in toto.
Causa T‑599/16
107
Nella causa T‑599/16 i ricorrenti contestano la decisione di ripetizione dell’indebito, adottata dalla Commissione per recuperare gli importi delle pensioni di reversibilità e di orfano irregolarmente corrisposti ai ricorrenti in conseguenza, a parere di quest’ultima, di un errore commesso nell’avviso n. 2, corretto dai nuovi calcoli dei loro diritti a pensione contenuti nell’avviso n. 3.
108
Come nella causa T‑568/16 (v. precedente punto 61), e come attestato nel processo verbale dell’udienza, nella presente causa i ricorrenti hanno rinunciato, all’udienza, agli argomenti volti a contestare il profilo materiale dei fatti, ossia le somme e i calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi e, in particolare, nell’avviso n. 2, senza tuttavia rinunciare a contestare la legittimità del metodo di calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione in tale avviso.
109
Inoltre, all’udienza i ricorrenti hanno rinunciato a contestare la possibilità, per la Commissione, di avvalersi di un documento allegato al controricorso e consistente nella cattura di schermata del risultato del calcolo dello stipendio netto di un funzionario di grado AD 9, scatto 2, per mezzo di uno strumento informatico denominato «calculette» (calcolatore).
110
Nell’atto introduttivo di ricorso i ricorrenti deducono, in sostanza, tre motivi.
111
Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto. In tale ambito, i ricorrenti affermano che i presupposti stabiliti dall’articolo 85 dello Statuto, e cioè, da un lato, la sussistenza di una percezione indebita e, dall’altro, la conoscenza o l’evidenza del versamento irregolare, a seguito di un errore contenuto nell’avviso n. 2, difettano nel caso di specie.
112
Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. A detto proposito, i ricorrenti presentano parimenti una domanda di risarcimento dei danni morali e materiali che essi asseriscono aver subito a causa della violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.
113
La Commissione solleva un’eccezione d’irricevibilità delle domande risarcitorie che essa considera, in ogni caso, prive di fondamento. Inoltre, essa si oppone agli altri motivi ed argomenti addotti dai ricorrenti a sostegno della domanda di annullamento e afferma che gli stessi devono essere respinti in quanto privi di fondamento.
Sulla domanda di annullamento
– Sul primo motivo
114
In via preliminare occorre ricordare che, come nella causa T‑568/16 (v. precedente punto 59), nella presente causa la decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016 è priva di contenuto autonomo, dato che essa si limita a confermare, in sostanza, la decisione di ripetizione dell’indebito. Pertanto, il ricorso deve ritenersi diretto contro quest’ultima decisione (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).
115
Con il loro primo motivo i ricorrenti deducono una violazione dell’articolo 85 dello Statuto, derivante dall’assenza, nel caso di specie, di una prestazione indebita. Detto motivo consta di tre parti. In primo luogo, essi sostengono che l’assenza di indebito risulta dall’inesistenza di un errore relativo all’importo degli assegni per figli a carico nell’avviso n. 2. In secondo luogo, essi deducono che l’assenza di prestazione indebita deriva dall’illegittimità dell’avviso n. 3 dovuta all’inserimento, in esso operato, delle pensioni di orfano nel calcolo dell’importo sottoposto al tetto massimo di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. In terzo luogo, essi sostengono che l’assenza di prestazione indebita discende dall’erronea esclusione, nel medesimo avviso, degli assegni familiari dal calcolo dell’ammontare delle entrate fittizie (importo A) del sig. Alberto Spagnolli.
116
La Commissione controbatte che le tre parti del primo motivo sono infondate e vanno respinte. Essa aggiunge, nell’ambito della controreplica, che la seconda parte è irricevibile in quanto dedotta tardivamente.
117
Dal momento che, con la prima parte del primo motivo, i ricorrenti riprendono gli argomenti illustrati nella causa T‑568/16 diretti a contestare il fatto che nell’ammontare del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli venisse computato due volte l’importo degli assegni familiari e dato che, come ricordato al precedente punto 108, i ricorrenti hanno rinunciato, in udienza, a contestare il profilo materiale dei fatti, ossia i calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi, occorre ritenere che i ricorrenti abbiano parimenti rinunciato a tale parte del primo motivo.
118
Si deve in ogni caso precisare che, grazie alle risposte fornite dalla Commissione alle misure di organizzazione del procedimento il 25 ottobre 2017, si è potuto accertare che nell’ammontare del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli, ossia EUR 8937,32, riportato nell’avviso n. 2, venivano calcolati, come affermato dalla Commissione, sei assegni per figli a carico anziché tre. Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti diretti a far valere che l’importo di EUR 8937,37 computava assegni per figli a carico semplici erano, in ogni caso, infondati.
119
Quanto alla seconda parte del primo motivo, si deve necessariamente rilevare che i ricorrenti ripetono gli argomenti, esposti nella causa T‑568/16, relativi all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 81 bis dello Statuto, argomenti che conducono ad affermare che il metodo di calcolo della Commissione, consistente nell’applicare tale disposizione alle pensioni di orfano nell’avviso n. 3, rende quest’ultimo illegittimo e, dunque, non idoneo a dimostrare la sussistenza di una prestazione indebita.
120
Orbene, i suddetti argomenti sono già stati respinti in quanto infondati nell’ambito della causa T‑568/16 (v. precedenti punti da 92 a 104). Di conseguenza essi non possono essere accolti, in via incidentale, come richiesto dai ricorrenti, nell’ambito della presente causa. La seconda parte deve quindi essere respinta in quanto infondata, senza che sia necessario pronunciarsi sulla eccezione di irricevibilità sollevata, a detto riguardo, dalla Commissione (v. precedente punto 116).
121
Con la terza parte del primo motivo i ricorrenti, richiamando gli argomenti già addotti a sostegno del loro secondo motivo nella causa T‑568/16, affermano che non sussiste alcun indebito in conseguenza degli errori di calcolo contenuti nell’avviso n. 3.
122
Al riguardo si deve ricordare che, a seguito delle risposte fornite dalla Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, il 25 ottobre 2017, i ricorrenti hanno rinunciato a contestare il profilo materiale dei fatti, vale a dire il dettaglio dei calcoli effettuati dalla Commissione nei diversi avvisi. Essi, difatti, hanno segnatamente rinunciato al loro secondo motivo, dedotto nella causa T‑568/16, con cui adducevano gli stessi argomenti proposti nell’ambito della terza parte del primo motivo della presente causa, vale a dire argomenti volti a far valere che il calcolo dell’avviso n. 3 presentava errori relativi al computo degli assegni per figli a carico (v. precedente punto 115). Pertanto, occorre ritenere che i ricorrenti abbiano parimenti rinunciato agli argomenti ricordati ai precedenti punti 115 e 121.
123
Ad ogni buon conto, occorre ricordare che l’avviso n. 3 non contiene né errori concernenti l’applicabilità dell’articolo 81 bis dello Statuto (v. precedente punto 104), né errori di calcolo per quanto riguarda il computo degli assegni per figli a carico. Infatti, l’articolo 81 bis dello Statuto deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile alle pensioni di orfano. Inoltre, i calcoli contenuti nell’avviso n. 3, laddove inseriscono nel computo dell’ammontare del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli tre assegni per figli a carico, come emerge dalle risposte fornite dalla Commissione alle misure di organizzazione del procedimento il 25 ottobre 2017, non sono viziati dagli errori lamentati dai ricorrenti. Gli argomenti di questi ultimi, diretti ad affermare l’assenza di un indebito in conseguenza della presenza di errori di calcolo dell’avviso n. 3, risultano quindi, in ogni caso, infondati.
124
Nella replica, in primo luogo, i ricorrenti aggiungono che, anche utilizzando il metodo della «calculette», menzionato al precedente punto 109, non sussiste alcun indebito. Al riguardo, essi affermano che il computo del reddito fittizio, vale a dire l’importo A, e del reddito reale, vale a dire l’importo B, del sig. Alberto Spagnolli non rispetta l’articolo 81 bis dello Statuto e che, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, un simile computo non può rispondere alla necessità di un’imposizione cumulativa di tutte le entrate. Essi ritengono infatti che, se è vero che la Commissione poteva calcolare l’imposta dell’Unione cumulando il salario percepito dal sig. Alberto Spagnolli e l’ammontare della pensione di reversibilità, essa non doveva tener conto di tale cumulo ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 bis dello Statuto. Secondo i ricorrenti, il cumulo dei redditi dei due coniugi è decisivo, perché porta a considerare l’importo aumentato degli assegni per figli a carico percepiti dal sig. Alberto Spagnolli nel calcolo del reddito reale (importo B), sebbene quest’ultimo già li ricevesse prima del decesso di sua moglie, in forza dell’articolo 67 dello Statuto. I ricorrenti sostengono pertanto che operare tale cumulo è errato.
125
In secondo luogo, i ricorrenti asseriscono che la soglia massima di cui all’articolo 81 bis deve intendersi come raffronto tra i contributi solidaristici menzionati in tale disposizione, attribuiti in forza del solo articolo suddetto, da una parte, e i redditi del funzionario deceduto fittiziamente determinati per il caso di sopravvivenza, dall’altra. Essi ritengono, pertanto, che il metodo da applicarsi dovrebbe essere diverso a seconda che il coniuge superstite sia o non sia egli stesso un funzionario che già riceveva l’assegno di famiglia e gli assegni per figli a carico semplici prima del decesso. A loro parere, nell’ipotesi in cui il coniuge superstite sia egli stesso un funzionario, le entrate che gli sono attribuite in conseguenza del decesso del coniuge funzionario sono composte dalla somma degli importi della pensione di reversibilità e degli assegni per figli a carico semplici, deducendone che, nella fattispecie, il reddito reale (importo B) deve comprendere soltanto questi due importi.
126
Al riguardo, si deve rilevare che gli argomenti ricordati ai precedenti punti 124 e 125 sono diretti a far valere nuovi motivi d’illegittimità dell’avviso n. 3. Tali motivi d’illegittimità dell’avviso n. 3, come ricordato al precedente punto 124, sono dedotti per la prima volta nella replica presentata nella causa T‑599/16, la quale è diretta, in particolare, ad ottenere l’annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito. Essi non figurano, come illustrato al precedente punto 66, nel ricorso presentato nella causa T‑568/16, diretto all’annullamento dell’avviso n. 3, né nel ricorso presentato nella causa T‑599/16.
127
Orbene, nella causa T‑599/16 i ricorrenti non possono validamente contestare, mediante l’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, quand’anche avessero inteso procedere in tal senso, la legittimità dell’avviso n. 3. Se ritenevano di avere fondate ragioni, essi avrebbero dovuto dedurre i nuovi motivi di cui trattasi nell’ambito della causa T‑568/16 relativa a detto avviso. D’altro canto, la questione della valutazione delle condizioni di ricevibilità dei suddetti motivi alla luce delle disposizioni dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale è rilevante soltanto in siffatto contesto.
128
In ogni caso, dal momento che all’udienza i ricorrenti hanno affermato di non rinunciare agli argomenti in discorso ed hanno precisato che la loro tardività trovava giustificazione nel fatto di aver ricevuto tardivamente le informazioni relative ai calcoli applicati dalla Commissione per la determinazione dei loro diritti a pensione, e quindi di aver compreso tardivamente il metodo di calcolo applicato da quest’ultima, si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti all’udienza, nessun elemento nuovo di diritto e di fatto relativo all’avviso n. 3 giustifica la possibilità di riaprire i termini del ricorso di annullamento contro detto avviso.
129
Anzitutto, dal ricorso presentato nella causa T‑568/16 risulta che i ricorrenti hanno compreso che la Commissione procedeva al cumulo degli emolumenti percepiti dal coniuge superstite e dal coniuge deceduto (v. precedente punto 74). Infatti, gli stessi ricorrenti spiegano, nell’ambito del ricorso nella causa T‑568/16, che la Commissione procedeva al computo, da un lato, del reddito fittizio (importo A), composto dalla somma della retribuzione netta del defunto qualora fosse ancora in vita e della retribuzione netta del coniuge superstite al momento del decesso, inclusi gli assegni per tre figli a carico, e, dall’altro, dell’importo corrispondente al reddito reale (importo B), che il coniuge percepirebbe qualora non fosse applicato il tetto di cui all’articolo 81 bis e che è costituito dalla somma del reddito netto del coniuge superstite, della pensione di reversibilità e delle pensioni di orfano.
130
Inoltre, già nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015 si affermava che, atteso che la ratio legis dell’articolo 81 bis dello Statuto è quella di evitare un arricchimento della famiglia in conseguenza del decesso di un funzionario, il metodo di calcolo applicato dalla Commissione comportava il calcolo della differenza tra il reddito reale (importo B) e il reddito fittizio (importo A), per dedurre in modo proporzionale tale differenza dalle pensioni di reversibilità e di orfano.
131
Poi, è vero che la composizione dei due importi corrispondenti ai «salari netti» del sig. Alberto Spagnolli facenti parte dei redditi fittizi (importo A), riportati nell’avviso n. 3, ossia, da un lato, l’importo pari a EUR 7722,61 e, dall’altro, l’importo pari a EUR 8084,74, non appariva né nell’avviso n. 3, né nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016, né nel controricorso della Commissione. Tuttavia, una simile omissione, sia nell’avviso n. 3 che negli altri avvisi, non ha impedito ai ricorrenti di comprendere e quindi contestare, entro i termini, ossia nell’ambito del ricorso di annullamento dell’avviso n. 3 nella causa T‑568/16, il metodo di calcolo applicato dalla Commissione e consistente nel cumulare il salario del coniuge superstite e quello del coniuge deceduto. Né l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito né la comunicazione del dettaglio dei calcoli di determinazione dei salari fittizi riportati nei diversi avvisi possono configurare fatti nuovi tali da consentire ai ricorrenti, che non si sono avvalsi in tempo utile delle possibilità di ricorso loro offerte contro un atto che reca loro pregiudizio, di presentare nuovi motivi di annullamento dell’avviso n. 3 e di eludere il termine di ricorso avverso lo stesso avviso.
132
Ne consegue che gli argomenti ricordati ai precedenti punti 124 e 125, presentati per la prima volta nella replica nella causa T‑599/16, risultano in ogni caso tardivamente addotti, in violazione dell’articolo 84 del regolamento di procedura, e devono essere respinti in quanto irricevibili (v., per analogia, sentenze del 6 luglio 2000, AICS/Parlamento, T‑139/99, EU:T:2000:182, punti 59 e 62 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/04, EU:T:2007:81, punto 164 e giurisprudenza ivi citata).
133
Dalle suesposte considerazioni discende che il primo motivo non può essere accolto.
– Sul secondo motivo
134
Con il loro secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il carattere evidente dell’irregolarità delle prestazioni percepite a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, quale presupposto stabilito dall’articolo 85 dello Statuto per fondare una decisione di ripetizione dell’indebito, non ricorre nel caso di specie.
135
Al riguardo, innanzitutto, i ricorrenti affermano che le sentenze menzionate nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016 non sono rilevanti nel caso di specie. Tali sentenze riguarderebbero infatti situazioni diverse da quella dei ricorrenti, e cioè quella del funzionario, destinatario di prestazioni indebite, che abbia reso dichiarazioni errate presso l’amministrazione interessata, o del funzionario che, stante l’accredito di un importo non dovuto, non segnali l’errore né sollevi dubbi circa la sussistenza dell’errore di cui trattasi presso l’amministrazione per consentire a quest’ultima di effettuare le verifiche necessarie. A differenza delle situazioni oggetto delle sentenze citate nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016, i ricorrenti, nel caso di specie, si sarebbero rivolti varie volte all’amministrazione nel rispetto del dovere di diligenza richiesto al funzionario. I ricorrenti si sarebbero attivati presso l’amministrazione, in particolare, allo scopo di segnalare che le pensioni di reversibilità e di orfano erano state sottostimate. Secondo i ricorrenti, è proprio in conseguenza di tali sollecitazioni che l’amministrazione ha adottato l’avviso n. 2 e previsto un rialzo dei diritti a pensione.
136
Inoltre, per un verso, non sarebbe ragionevole da parte della Commissione pretendere che i ricorrenti, avendo ottenuto la modifica del limite dei diritti a pensione che essi ritenevano loro dovuta, continuassero ad attivarsi presso l’amministrazione perché questa verificasse se non avesse commesso errori nel calcolo dell’importo dei loro diritti a pensione. Per un altro, quand’anche l’avviso n. 2 avesse contenuto un errore a vantaggio dei ricorrenti, la Commissione non può affermare che il sig. Alberto Spagnolli non abbia assolto al suo dovere di diligenza di discutere con l’amministrazione delle somme percepite, né affermare che questi avrebbe dovuto, in qualche modo, riconoscere un errore a suo vantaggio nella loro determinazione.
137
La situazione dei ricorrenti, poi, sarebbe connessa alla soluzione di questioni giuridiche complesse, come quella vertente sul punto se gli assegni per figli a carico vadano o meno computati nel calcolo del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto. Tale complessità non consentirebbe di qualificare l’eventuale errore dell’amministrazione come «così evidente che [l’interessato] non poteva non accorgersene».
138
In aggiunta, l’amministrazione non può affermare che un dubbio circa la sussistenza di un errore all’origine di una percezione indebita avrebbe dovuto scaturire dalla lettura dell’avviso n. 2, in considerazione del fatto che, nella colonna di destra della parte centrale di tale allegato, intitolata «nouveau net de M.B. Spagnolli» [nuovo netto del sig. B. Spagnolli], erano conteggiati sei assegni per figli a carico. Infatti, la suddetta colonna si riferiva al calcolo del reddito reale (importo B), in cui sarebbe giustamente calcolato l’importo di sei assegni per figli a carico.
139
In più, la mancata conoscenza dell’errore commesso nell’avviso n. 2 si evincerebbe chiaramente dal reclamo presentato contro l’avviso n. 3. Infatti, tale reclamo attesterebbe che l’aumento previsto nell’avviso n. 2 era stato compreso dai ricorrenti come legato alla riduzione del salario del sig. Alberto Spagnolli a seguito del suo distacco e della correzione di un precedente errore di calcolo a suo sfavore, contenuto nell’avviso n. 1. Detto aumento non sarebbe stato ricollegato dai ricorrenti ad un presunto errore da parte dell’amministrazione a favore del sig. Alberto Spagnolli nel calcolo degli assegni per figli a carico nel reddito fittizio (importo A) di quest’ultimo.
140
Infine, giacché, al momento del decesso di sua moglie, il sig. Alberto Spagnolli era funzionario AD 12, mentre al momento dell’adozione dell’avviso n. 2 egli era funzionario AD 9, in ragione dei termini utilizzati dall’amministrazione sia nell’avviso n. 2 che nell’avviso n. 3, ossia «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès [salario netto del sig. Spagnolli al momento del decesso]», non vi sarebbe alcuna ragione di trovare strano il fatto che il salario netto al momento del decesso fosse più elevato di quello attuale.
141
In primo luogo, la Commissione sostiene che, dato che il sig. Alberto Spagnolli è stato associato alla definizione di un diverso calcolo della soglia massima delle pensioni di reversibilità e di orfano, che ha comportato la determinazione di un ammontare netto più elevato di tali pensioni nell’avviso n. 2, egli era a conoscenza del fatto che il diverso calcolo degli assegni per figli a carico nella definizione del reddito fittizio (importo A) era la causa della modifica dell’ammontare di suddette pensioni in detto avviso. In altri termini, dal momento che la differenza tra le somme di cui all’avviso n. 2, errate, e quelle di cui all’avviso n. 3, corrette, sarebbe stata dovuta esclusivamente all’inserimento di tali assegni per figli a carico nel calcolo del reddito fittizio – in cui menzionati assegni sono stati erroneamente calcolati due volte – e che il contributo del sig. Alberto Spagnolli alla correzione disposta dalla Commissione nell’avviso n. 2 sarebbe stato decisivo, nel caso di specie la condizione della conoscenza dell’irregolarità del versamento delle pensioni dei ricorrenti sarebbe soddisfatta.
142
In secondo luogo, la Commissione fa valere che l’errore contenuto nell’avviso n. 2 era, in ogni caso, così evidente che il sig. Alberto Spagnolli non poteva non accorgersene. Infatti, la semplice lettura dell’ammontare del reddito fittizio e di quello del reddito reale metterebbe in luce che il secondo, pur computando assegni per figli a carico raddoppiati, era inferiore al primo. Ciò avrebbe dovuto allertare ogni funzionario diligente e indurlo a prendere contatto con l’amministrazione per segnalare l’errore. Inoltre, la sola lettura dell’articolo 66 dello Statuto avrebbe agevolmente evidenziato che lo stipendio base del coniuge superstite di grado AD 9 era poco compatibile con la somma indicata nell’avviso n. 2, come del resto confermerebbe anche la versione stampata del calcolo effettuato mediante la «calculette», menzionata al precedente punto 109, di cui è stata allegata una copia al controricorso.
143
Oltretutto, secondo la Commissione, un dovere di vigilanza era perfettamente esigibile nei confronti del sig. Alberto Spagnolli, considerato il grado elevato che egli aveva raggiunto come funzionario prima di essere distaccato a Parma, cioè il grado di AD 12.
144
Per di più, giacché si presume che ogni funzionario conosca le norme statutarie relative, nella specie, all’importo del salario di funzionario di grado AD 9 (articolo 66 dello Statuto) e a quello degli assegni per figli a carico (articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, articolo 67 e articolo 81, secondo comma, dello Statuto), il sig. Alberto Spagnolli non può validamente sostenere che l’errore di calcolo relativo alla fissazione del limite delle pensioni di reversibilità di cui era titolare con i propri figli non fosse evidente ai sensi dell’articolo 85, primo comma, dello Statuto. Ad avviso della Commissione, poiché tale condizione è rispettata, la decisione di ripetizione dell’indebito è stata adottata correttamente e il ricorso dovrebbe essere respinto come infondato.
145
Nel caso di specie, si tratta di valutare se la Commissione possa legittimamente esigere la restituzione delle somme percepite indebitamente dai ricorrenti alla luce dell’articolo 85 dello Statuto. Tale articolo dispone che «[q]ualsiasi somma percepita indebitamente dà luogo a ripetizione se il beneficiario ha avuto conoscenza dell’irregolarità del pagamento o se tale irregolarità era così evidente che egli non poteva non accorgersene». Dal testo richiamato risulta che, affinché una somma versata senza giustificazione possa essere ripetuta, è necessario fornire la prova che il beneficiario avesse una conoscenza effettiva del carattere irregolare del pagamento o che l’irregolarità del versamento fosse così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene (sentenze dell’11 ottobre 1979, Berghmans/Commissione, 142/78, EU:C:1979:233, punto 9; del 9 settembre 2008, Ritto/Commissione, F‑18/08, EU:F:2008:110, punto 29, e del 21 novembre 2013, Roulet/Commissione, F‑72/12 e F‑10/13, EU:F:2013:184, punto 46).
146
L’articolo 85 dello Statuto prevede quindi la possibilità per l’amministrazione di recuperare ogni somma percepita indebitamente in due ipotesi, vale a dire, da un lato, nel caso in cui il beneficiario fosse stato a conoscenza dell’irregolarità del versamento e, dall’altro, nel caso in cui detta irregolarità fosse così evidente che egli non potesse non accorgersene.
147
Per quanto riguarda la prima delle suddette ipotesi, quand’anche la Commissione avesse inteso muoversi su tale terreno nella decisione di rigetto del reclamo del 4 marzo 2016, spetta all’amministrazione provare che il beneficiario avesse una conoscenza effettiva del carattere irregolare del pagamento (sentenza del 26 giugno 2013, Achab/CESE, F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 44).
148
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, occorre tener conto, in ciascuna specifica fattispecie, della capacità del funzionario interessato a procedere alle necessarie verifiche (v. sentenza del 26 giugno 2013, Achab/CESE, F‑21/12, EU:F:2013:95, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
149
Nella fattispecie in esame, per quanto attiene alla prima ipotesi, per considerare soddisfatto il requisito relativo alla prova della conoscenza effettiva da parte del sig. Alberto Spagnolli dell’irregolarità del versamento, la Commissione deve dimostrare che questi sapeva, innanzitutto, che nel reddito fittizio (importo A) indicato nell’avviso n. 2 fosse conteggiato un importo doppio degli assegni per figli a carico, poi, che un tale computo fosse errato e, infine, che fosse il computo in parola ad aver causato l’irregolarità dei versamenti delle pensioni di reversibilità e di orfano effettuati sulla base dell’avviso n. 2.
150
Orbene, le affermazioni della Commissione, secondo cui il sig. Alberto Spagnolli era al corrente dell’inserimento di un importo raddoppiato degli assegni per figli a carico nel calcolo del reddito fittizio riportato nell’avviso n. 2 stanti i contatti da questi avviati con l’amministrazione per ottenere la modifica dei calcoli dei suoi diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano contenuti nell’avviso 1, non possono dimostrare che la condizione vertente sulla conoscenza dell’irregolarità del versamento fosse soddisfatta nel caso di specie, ossia che le tre condizioni richiamate al precedente punto 149 fossero soddisfatte. Infatti, in primo luogo, tali affermazioni si fondano su una mera presunzione. In secondo luogo, gli scambi intercorsi tra i ricorrenti e l’amministrazione riguardavano gli errori di calcolo contenuti nell’avviso n. 1, e non già il metodo di calcolo applicato nell’avviso n. 2. In terzo luogo, a causa, da un lato, dell’ambiguità, riconosciuta dalla stessa APN nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, della dizione «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès (salario netto del sig. Spagnolli al momento del decesso)» utilizzata nell’avviso n. 2 per indicare il reddito fittizio (importo A) e, dall’altro, dell’assenza dei dettagli degli importi conteggiati in tale reddito, la Commissione non può sostenere che il sig. Alberto Spagnolli fosse a conoscenza del fatto che in detto reddito fossero stati calcolati sei assegni per figli a carico, né, a fortiori, che egli sapesse che il computo in parola fosse erroneo e, inoltre, che sapesse che lo stesso aveva causato prestazioni non dovute.
151
Pertanto, non avendo la Commissione dimostrato la conoscenza dell’errore ai sensi dell’articolo 85 dello Statuto, si deve verificare se, nel caso di specie, la Commissione potesse giustamente ritenere che l’irregolarità del versamento fosse così evidente che il sig. Alberto Spagnolli non potesse non accorgersene, occorre cioè verificare se la situazione dei ricorrenti sia riconducibile alla seconda ipotesi menzionata al precedente punto 146.
152
Al riguardo si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, l’interessato, lungi dall’essere dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, è al contrario tenuto alla restituzione ove si tratti di un errore che non sfugge ad un funzionario di normale diligenza, il quale si suppone conosca le norme applicabili alla propria retribuzione (sentenze dell’11 luglio 1979, Broe/Commissione, 252/78, EU:C:1979:186, punto 13, e del 17 gennaio 1989, Stempels/Commissione, 310/87, EU:C:1989:9, punto 10).
153
Dalla giurisprudenza risulta altresì che, tra gli elementi presi in considerazione dal giudice dell’Unione per valutare il carattere evidente dell’errore commesso dall’amministrazione, oltre al livello di responsabilità del funzionario legato al suo grado e alla sua anzianità di servizio, occorre prendere in considerazione il livello di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni di concessione degli emolumenti dovuti all’interessato nonché la rilevanza delle modifiche intervenute nella sua situazione personale o familiare, qualora il versamento della somma controversa sia legato alla valutazione da parte dell’amministrazione di tale situazione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 gennaio 2016, DF/Commissione, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, punti 25 e 27).
154
La disamina della citata giurisprudenza non consente di affermare che il criterio dell’anzianità di servizio prevalga sugli altri criteri. Al contrario, ne discende la necessità di considerare l’insieme degli elementi e delle circostanze di ciascuna fattispecie idonei a giustificare la maggiore rilevanza di taluni criteri rispetto ad altri (sentenza del 27 febbraio 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, punto 43).
155
Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, non è necessario che il funzionario interessato, nel rispetto del dovere di diligenza a lui incombente, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. Basta, a detto riguardo, che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei pagamenti di cui trattasi perché sia obbligato a rivolgersi all’amministrazione affinché quest’ultima conduca le necessarie verifiche (v. sentenza del 21 novembre 2013, Roulet/Commissione, F‑72/12 e F‑10/13, EU:F:2013:184, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
156
In via preliminare, innanzitutto, occorre osservare che la valutazione del carattere evidente di un’irregolarità commessa dall’amministrazione nella fissazione dei diritti a pensione, a differenza della valutazione del rispetto dell’obbligo di motivazione dell’avviso di modifica di detti diritti, deve essere effettuata in funzione degli elementi a disposizione dell’interessato al momento in cui tale irregolarità è stata commessa, ossia, nel caso di specie, al momento dell’adozione dell’avviso n. 2, in funzione delle sue capacità e delle sue competenze legate al suo grado, in funzione del dovere di diligenza di cui ci si può ragionevolmente attendere che questi dia prova nonché della chiarezza delle disposizioni disciplinanti i suoi diritti.
157
Si deve poi osservare che, nel caso di specie, la valutazione di una «presunta conoscenza» dell’irregolarità dei versamenti percepiti dai ricorrenti, da un lato, è strettamente connessa alla comprensione dei calcoli dei diritti a pensione applicati dalla medesima amministrazione, che consenta di stabilire, in particolare, quale sia l’importo degli assegni per figli a carico che debba essere conteggiato nel reddito fittizio (importo A), e, dall’altro, presuppone l’accesso al dettaglio del calcolo sottostante alla fissazione del salario netto del sig. Alberto Spagnolli computato nel reddito fittizio (importo A).
158
In primo luogo, occorre rilevare che il calcolo dei diritti a pensione applicato dalla Commissione non risulta chiaramente dal testo letterale delle disposizioni applicabili nel caso di specie.
159
L’articolo 81 bis dello Statuto non prevede espressamente il cumulo degli emolumenti del coniuge superstite e del coniuge deceduto. Un simile cumulo, secondo le spiegazioni fornite nella decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, e confermate dalla Commissione all’udienza, viene effettuato nell’interesse dei ricorrenti (v. precedente punto 66). Dal momento che l’articolo citato non fa riferimento al reddito del sig. Alberto Spagnolli per il calcolo del limite massimo che non deve essere superato per evitare l’arricchimento della famiglia in conseguenza del decesso, detto articolo non contiene neppure alcuna indicazione per quanto attiene agli importi che devono essere ricompresi in tale reddito, segnatamente in relazione agli assegni per figli a carico.
160
Anche l’articolo 81, secondo comma, dello Statuto, secondo il quale «l’importo dell’assegno per figli a carico dovuto al titolare di una pensione di riversibilità è pari al doppio dell’assegno di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b)», poteva indurre in errore i ricorrenti. Difatti, a seguito del decesso della moglie del sig. Alberto Spagnolli, questi potevano ritenere che, per preservare l’effetto utile di detta disposizione, la Commissione dovesse prendere in considerazione un importo doppio degli assegni per figli a carico non solo per la fissazione del reddito reale (importo B), ma anche per la fissazione del reddito fittizio (importo A) del coniuge superstite. Peraltro, la formulazione impiegata nei diversi avvisi per identificare quest’ultimo l’importo, ossia «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès avec trois enfants à charge [salario netto del sig. Spagnolli al momento del decesso con tre figli a carico]», può rendere maggiormente problematica la comprensione della composizione del reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli. La suddetta formulazione, infatti, può essere intesa nel senso che il reddito fittizio (importo A) debba essere calcolato «al momento del decesso» e, quindi, tenendo conto del decesso – per cui occorrerebbe computare un importo doppio degli assegni per figli a carico, conformemente all’articolo 81, secondo comma, dello Statuto – anziché dell’assenza del medesimo, – che implicherebbe, viceversa, il computo di un importo semplice degli assegni per figli a carico.
161
Inoltre, si deve sottolineare che, come confermato dalla Commissione all’udienza, non vi sono disposizioni generali di esecuzione o note di servizio che consentano di spiegare il metodo di applicazione pratico dell’articolo 81 bis dello Statuto nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, tanto il coniuge superstite quanto il coniuge deceduto siano funzionari dell’Unione. Le spiegazioni dei calcoli effettuati dalla Commissione nell’avviso n. 2 sono state fornite solo nella fase della decisione di rigetto del reclamo presentato contro l’avviso n. 3, ossia il 3 agosto 2015. È solo in questa fase che l’APN comunica che il computo dei redditi del sig. Alberto Spagnolli nel calcolo del limite di cui all’articolo 81 bis dello Statuto (importo A) prende in considerazione, per la fissazione di tale limite, il reddito del sig. Alberto Spagnolli calcolato in modo dinamico, ossia in funzione del grado di quest’ultimo al momento del calcolo, sulla base di una finzione, cioè considerando che il decesso di sua moglie non sia avvenuto e che, di conseguenza, in detto reddito viene conteggiato un importo semplice degli assegni per figli a carico.
162
In secondo luogo, occorre ricordare che né l’avviso n. 1 né l’avviso n. 1 bis, né l’avviso n. 2 forniscono i dettagli della composizione degli importi dei redditi fittizi del sig. Alberto Spagnolli (importo A). Pertanto, non si può affermare che i ricorrenti disponessero di elementi sufficienti per comprendere, o almeno sospettare, anzitutto che, nell’avviso n. 2, la Commissione avesse computato un importo doppio degli assegni per figli a carico nel reddito fittizio (importo A) del sig. Alberto Spagnolli, poi, che tale computo fosse errato e, infine, che detto computo fosse stato all’origine di un versamento non dovuto.
163
Oltretutto, atteso che l’avviso n. 1 conteneva calcoli errati ed era stato rettificato per mezzo dell’avviso n. 1 bis, adottato lo stesso giorno dell’avviso n. 2, il sig. Alberto Spagnolli non poteva avvalersene come base per comprendere il dettaglio dei calcoli contenuti nell’avviso n. 2. Allo stesso modo, neanche l’avviso n. 1 bis, in cui viene preso in considerazione un salario diverso e che è stato adottato a seguito delle iniziative intraprese dal sig. Alberto Spagnolli a causa della sottostima dei suoi diritti a pensione, rappresenta un atto idoneo a far ritenere che quest’ultimo non potesse non rendersi conto di un errore di calcolo contenuto nell’avviso n. 2 che aveva dato luogo ad una prestazione indebita oppure ritenere che avesse contribuito a che il citato errore di calcolo si producesse e, quindi, a che i ricorrenti percepissero una prestazione indebita.
164
In aggiunta, la ricostruzione dei calcoli contenuti nell’avviso n. 2, resa possibile dai documenti prodotti dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione del procedimento il 25 ottobre 2017, evidenzia che l’inserimento degli assegni per figli a carico per un ammontare raddoppiato, ossia sei assegni per figli a carico anziché tre, nel calcolo del reddito fittizio (importo A) ha parimenti inciso sulla determinazione dell’imposta applicabile a tale reddito. Ne consegue che la differenza tra l’importo erroneamente percepito dai ricorrenti sulla base dell’avviso n. 2 e quello che essi avrebbero dovuto invece percepire non è il risultato della mera sottrazione di tre assegni per figli a carico. Pertanto, sebbene la Commissione tenti di semplificare l’errore contenuto nell’avviso n. 2 riducendolo al computo di sei assegni per figli a carico anziché tre, ciò non corrisponde a realtà e, soprattutto, in difetto dei dettagli del calcolo alla base del reddito fittizio (importo A), un simile errore era tutt’altro che evidente.
165
Del resto, occorre sottolineare che, nell’ambito della decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2015, la stessa APN afferma esplicitamente che l’esame in sequenza dei diversi avvisi di fissazione dei diritti a pensione porta ad ammettere che il metodo applicato dalla Commissione «non risulta[va] immediatamente comprensibile».
166
Per di più, occorre osservare che i funzionari della Commissione, vale a dire i funzionari dell’unità PMO.4, che si presume conoscano e applichino, nell’ambito dello svolgimento delle loro funzioni, il metodo di calcolo dei diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano hanno, in più occasioni, commesso errori di calcolo dei diritti dei ricorrenti, come attestano i diversi avvisi che si sono succeduti. Infatti, l’avviso n. 1 del 29 luglio 2011 è stato rettificato dall’avviso n. 1 bis del 17 aprile 2012 e dall’avviso n. 2 del medesimo giorno. Tale avviso è stato, a sua volta, corretto e sostituito dall’avviso n. 3 del 6 febbraio 2015. Di conseguenza, anche volendo ammettere che il sig. Alberto Spagnolli potesse avvalersi della «calculette» citata al precedente punto 109, ciò non dimostra tuttavia che la presenza di un errore fosse così evidente che il sig. Alberto Spagnolli non potesse non rendersene conto. D’altro canto, la possibilità di utilizzare la «calculette» presuppone la conoscenza del dettaglio dei calcoli applicati dalla Commissione, in quanto si tratta di inserire manualmente i diversi importi presi in considerazione nel calcolo dei diritti a pensione.
167
Da ultimo, per quanto riguarda la diligenza richiesta da parte di un funzionario di grado corrispondente a quello del sig. Alberto Spagnolli, essa non può implicare, in difetto di vari elementi rilevanti negli avvisi di fissazione dei diritti di cui trattasi nel caso di specie, in difetto di chiarezza delle disposizioni dello Statuto e in presenza di svariati errori commessi nel tempo dall’amministrazione stessa, che il funzionario interessato, il quale si è già più volte attivato, continui a rivolgersi all’amministrazione per ottenere una ulteriore verifica dei calcoli da essa applicati, allorché si considera soddisfatto del risultato ottenuto, in particolare a seguito delle azioni da lui stesso intraprese. In una situazione come quella del caso di specie, è ragionevole attendersi che, a seguito delle numerose sollecitazioni da parte del sig. Alberto Spagnolli presso la Commissione, quest’ultima abbia valutato correttamente la situazione e non abbia proceduto a versamenti irregolari. Richiedergli di persistere nel sollecitare l’amministrazione, anche allorquando possa ragionevolmente attendersi di aver ottenuto una valutazione corretta dei suoi diritti alle pensioni di reversibilità e di orfano, dal momento che la Commissione ha corretto gli errori contenuti nel primo avviso di fissazione dei diritti a pensione, in particolare su segnalazione del medesimo, sarebbe contrario a quanto ci si può ragionevolmente attendere da parte sua in base al dovere di diligenza.
168
Da quanto precede risulta che gli argomenti della Commissione diretti a far valere che la semplice lettura di un importo più elevato del reddito fittizio indicato nell’avviso n. 2 rispetto al reddito reale riportato nel medesimo poteva essere sufficiente a far sorgere dubbi circa la sussistenza di una irregolarità non possono essere accolti. Infatti, tenuto conto delle difficoltà di comprensione del metodo di calcolo applicato dalla Commissione, della mancanza di disposizioni generali di esecuzione o di note di servizio che avrebbero potuto precisare la portata e l’applicazione pratica dell’articolo 81 bis dello Statuto, delle difficoltà di interpretazione di tale disposizione (v. precedenti punti da 92 a 104), della mancanza di taluni dettagli relativi ai calcoli cui aveva proceduto la Commissione nei diversi avvisi, dell’impiego dell’espressione «salaire net de M. Spagnolli au moment du décès», riconosciuta come ambigua da parte dell’APN stessa nell’ambito della prima decisione di rigetto del reclamo del 3 agosto 2013, e dei diversi errori commessi, la Commissione non può sostenere che l’irregolarità dei versamenti ricevuti dai ricorrenti sulla base dell’avviso n. 2 fosse così evidente che il funzionario interessato, considerato il suo grado, non potesse non accorgersene (v., a contrario, sentenza del 9 settembre 2008, Ritto/Commissione, F‑18/08, EU:F:2008:110, punto 34, nell’ambito della quale il ricorrente non poteva invocare un’ambiguità di qualche tipo del testo delle disposizioni pertinenti).
169
In altri termini, non si può sostenere che le competenze e le conoscenze legate al grado del sig. Alberto Spagnolli potessero consentirgli, sulla base della sola lettura dell’avviso n. 2, di superare le difficoltà di interpretazione giuridica delle disposizioni dello Statuto in esame nel caso di specie, di identificare i calcoli applicati dalla Commissione e di comprendere che l’avviso n. 2 era affetto da un errore che aveva dato luogo ad un versamento irregolare.
170
Dal momento che, nel caso di specie, la condizione dell’evidenza dell’irregolarità del versamento non è soddisfatta, la Commissione non poteva legittimamente chiedere ai ricorrenti la ripetizione dell’indebito.
171
La decisione di ripetizione dell’indebito deve pertanto essere annullata, senza che sia necessario pronunciarsi sul terzo motivo di annullamento.
Sulle conclusioni risarcitorie
172
I ricorrenti adducono argomenti con cui fanno valere che è sorta una responsabilità dell’amministrazione e chiedono, quindi, di essere risarciti del danno morale e materiale da loro subito.
173
In primo luogo, per quanto riguarda l’illiceità del comportamento della Commissione, i ricorrenti sostengono che essa sarebbe stata provata, da un lato, illustrando le ragioni per cui tanto l’avviso n. 3 quanto la decisione di ripetizione dell’indebito erano contrari al diritto, dall’altro, dimostrando, nell’ambito del terzo motivo, che un ritardo superiore a un anno per il riesame della decisione di determinazione dei diritti a pensione e per l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito costituiva, nel caso di specie, un illecito particolarmente grave della Commissione e una violazione del dovere di sollecitudine.
174
Per quanto riguarda, in particolare, la violazione del principio di buona amministrazione, i ricorrenti affermano che, siccome l’avviso n. 2 era stato adottato al termine di un procedimento formale su istanza individuale, il sig. Alberto Spagnolli poteva giustamente contare sulla stabilità di detto avviso per effettuare scelte di vita importanti, in particolare quella di mantenere il proprio distacco a Parma. Pertanto, la Commissione non potrebbe, senza violare il principio di buona amministrazione e il suo dovere di sollecitudine nei confronti del sig. Alberto Spagnolli, attendere tre anni prima di procedere alla verifica dei calcoli e tanto meno chiedere retroattivamente la restituzione di un presunto indebito.
175
Per quanto concerne, in particolare, la violazione del dovere di sollecitudine, l’amministrazione avrebbe dovuto concludere ogni procedimento interno di verifica e adottare un eventuale provvedimento di correzione e di ripetizione di un eventuale indebito entro un termine non superiore ad un anno dall’adozione dell’avviso n. 2. Inoltre, in occasione dell’adozione di una decisione di modifica dei diritti a pensione dei ricorrenti, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione la specificità delle circostanze della fattispecie, tra cui la presenza di figli minori, il trasferimento della famiglia a Parma, le difficoltà di rivedere la scelta di mantenere il distacco presso l’EFSA trascorso un certo periodo di tempo. Da un lato, infatti, l’amministrazione non può pretendere di non essere a conoscenza di tali circostanze, tenuto conto dei numerosi contatti su iniziativa del sig. Alberto Spagnolli e attestati da uno scambio di e-mail, avvenuto tra il novembre 2011 e l’aprile 2012, prodotto dai ricorrenti, Dall’altro, l’amministrazione non può sostenere di non aver conosciuto le norme e i principi che, anche nel diritto dell’Unione, disciplinano la situazione dei minori che si trasferiscono da uno Stato membro a un altro. Tali norme e principi discenderebbero, in particolare, dall’articolo 12 della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, stipulata a L’Aia il 25 ottobre 1980, e dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), in forza dei quali, trascorso un anno dal trasferimento di un minore, questi potrebbe considerarsi in linea di principio integrato nell’ambiente sociale dello Stato in cui si trova, e che impongono che la sua situazione e i suoi diritti siano definiti rapidamente, entro un termine che di norma non superi l’anno. Infine, i ricorrenti aggiungono che la decurtazione del reddito fittizio (importo A) conseguente al computo dei redditi del sig. Alberto Spagnolli nel calcolo dei redditi fittizio e reale (importo A e B) costituisce una violazione del dovere di sollecitudine, in quanto dipendente da una scelta discrezionale dell’amministrazione, e non dall’esercizio di una competenza vincolata di questa, contrariamente a quanto sostiene la Commissione.
176
In secondo luogo, quanto al danno morale e materiale, da un lato, i ricorrenti affermano che l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito ha loro cagionato un danno morale derivante dalla fragilizzazione e destabilizzazione dei loro legami affettivi e sociali a causa del cambiamento del luogo di residenza già attuato o da attuare in futuro, nel caso in cui sig. Alberto Spagnolli si vedesse costretto, per le mutate condizioni economiche, a riassumere il posto di funzionario di grado di AD 12 presso la Commissione a Bruxelles (Belgio). Tale danno corrisponderebbe alla differenza tra la remunerazione percepita dal sig. Alberto Spagnolli in quanto funzionario di grado AD 9 e quella percepita se fosse rimasto funzionario di grado AD 12 per il periodo di un anno, sulla base del rilievo che un anno rappresenterebbe un lasso di tempo ragionevole per adottare e attuare la decisione di mutare luogo di lavoro e residenza.
177
Dall’altro, i ricorrenti sostengono che il comportamento della Commissione ha cagionato loro un danno materiale, determinando, retroattivamente e con un irragionevole ritardo, un’importante modifica delle loro condizioni economiche. I ricorrenti ritengono che tale danno coinciderebbe, da una parte, con l’ammontare dell’indebito richiesto dalla Commissione e, dall’altra, con la differenza tra l’ammontare delle pensioni stabilito dall’avviso n. 2 e quello stabilito dall’avviso n. 3 dal momento in cui quest’ultimo ha prodotto effetto fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel luogo della sua precedente residenza. Detto periodo sarebbe quantificabile in un anno dalla definizione della presente causa.
178
I ricorrenti aggiungono che la prima parte del danno materiale sarebbe evitata qualora la decisione di ripetizione dell’indebito fosse annullata. Al tempo stesso, la seconda parte del danno materiale verrebbe meno ove fosse accolta la domanda di annullamento dell’avviso n. 3 presentata nell’ambito del ricorso nella causa T‑568/16.
179
In terzo luogo, i ricorrenti affermano che il nesso di causalità fra il comportamento illegittimo della Commissione e i danni di cui chiedono il risarcimento sarebbe chiaramente dimostrato, poiché, se è vero che la decisione di trasferirsi a Parma è del sig. Alberto Spagnolli e non può essere imputabile all’amministrazione, è il ritardo colpevole nell’adozione dell’avviso n. 3 e della decisione di ripetizione dell’indebito che avrebbe cagionato i danni summenzionati.
180
La Commissione contesta tanto la ricevibilità quanto la fondatezza della domanda di risarcimento.
– Sulla ricevibilità
181
Da una parte, la Commissione ritiene che, a sostegno della loro domanda di risarcimento del danno morale, i ricorrenti non possano legittimamente avvalersi del carattere colpevole di un comportamento non decisionale dell’amministrazione, atteso che essi avrebbero omesso di introdurre, innanzitutto, una domanda risarcitoria ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, e poi un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro il rigetto esplicito o implicito di tale domanda. Infatti, secondo la Commissione è solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo che può essere presentato un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale (v. sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
182
Dall’altra, la Commissione afferma che i ricorrenti non possono legittimamente presentare una domanda di risarcimento del danno materiale avente ad oggetto l’importo che i ricorrenti devono restituire all’amministrazione in caso di rigetto delle conclusioni volte ad ottenere l’annullamento di una decisione di ripetizione dell’indebito (v. sentenza del 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, T‑27/90, EU:T:1991:5, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Essa contesta quindi la ricevibilità della domanda diretta a ottenere il risarcimento della prima parte del danno materiale (v. precedenti punti 177 e 178).
183
Per un verso, i ricorrenti ribattono che la domanda di risarcimento del danno morale è ricevibile in quanto fondata sulle dirette conseguenze degli atti di cui essi chiedono l’annullamento. Difatti, sarebbe segnatamente il ritardo dell’amministrazione nella definizione dei loro diritti e nell’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito che avrebbe causato il danno, conseguente alla precarizzazione della situazione familiare dei ricorrenti, di cui essi chiedono il risarcimento. Tale danno discenderebbe dalla precarizzazione e dalla destabilizzazione dei legami affettivi e sociali dei ricorrenti a causa del cambiamento del luogo di residenza già realizzato o da realizzare nel futuro nel caso in cui sig. Alberto Spagnolli si vedesse costretto, per le mutate condizioni economiche, a riassumere il posto di funzionario di grado AD 12 presso la Commissione a Bruxelles. Tale danno corrisponderebbe alla differenza tra la remunerazione percepita dal sig. Alberto Spagnolli in quanto funzionario di grado AD 9 e quella percepita se fosse rimasto funzionario di grado AD 12 durante un anno, sulla base del rilievo che un anno rappresenterebbe un periodo ragionevole per adottare e attuare la decisione di mutare luogo di lavoro e residenza.
184
Per altro verso, per quanto riguarda la parte del danno materiale corrispondente all’importo della decisione di ripetizione dell’indebito, i ricorrenti fanno valere che, nella giurisprudenza citata dalla Commissione, il ricorrente omette di impugnare un atto che gli reca pregiudizio e presenta, successivamente, una domanda di risarcimento del danno causato da detto atto, il che non è quanto avviene nel caso di specie, giacché gli atti che recano pregiudizio ai ricorrenti, vale a dire l’avviso n. 3 e la decisione di ripetizione dell’indebito, hanno formato oggetto di ricorso di annullamento.
185
In primo luogo, quanto all’eccezione di irricevibilità della domanda di risarcimento del danno morale, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante, nel sistema di tutela giurisdizionale creato dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento, che costituisce uno strumento di diritto autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo se preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto recante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso spetta all’interessato proporre, entro il termine prescritto, un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve avere inizio con la presentazione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo. È solo il rigetto, esplicito o implicito, di tale domanda che configura una decisione che reca un pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo ed è solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo che può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 33; v., altresì, sentenza dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08, EU:F:2010:43, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).
186
Orbene, il danno morale di cui i ricorrenti chiedono il risarcimento sarebbe stato provocato dall’asserito ritardo della Commissione a pronunciarsi sui loro diritti e a notificare loro la decisione di ripetizione dell’indebito, cioè, come sottolinea giustamente la Commissione, un comportamento non decisionale dell’amministrazione che non ha alcun nesso diretto con il contenuto delle decisioni di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che un ritardo non costituisce, in linea di principio, un atto pregiudizievole (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08, EU:F:2010:43, punto 99 e giurisprudenza ivi citata).
187
Di conseguenza, spettava ai ricorrenti rispettare il procedimento contenzioso in due fasi, citato al precedente punto 185, consistente nell’introduzione di una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento e, poi, nella presentazione di un reclamo contro l’eventuale decisione di rigetto della domanda di risarcimento.
188
Nel caso di specie si deve rilevare che, come afferma correttamente la Commissione, il procedimento precontenzioso in due fasi di cui all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, non è stato rispettato.
189
Pertanto, la domanda di risarcimento di un danno morale formulata dai ricorrenti deve essere respinta in quanto irricevibile.
190
In secondo luogo, quanto all’eccezione d’irricevibilità della domanda di risarcimento del danno morale avente ad oggetto l’importo che i ricorrenti devono restituire all’amministrazione in caso di rigetto delle conclusioni dirette a ottenere l’annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito, non è più necessario statuire sulla ricevibilità di detta domanda. Infatti, da un lato, nel caso di specie la decisione di ripetizione dell’indebito è stata annullata. Dall’altro, gli stessi ricorrenti affermano esplicitamente nel ricorso che «la prima parte del danno materiale» sarebbe evitata in caso di annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito (v. precedente punto 178). La domanda di risarcimento della prima parte del danno materiale deve quindi essere considerata subordinata rispetto alla domanda di annullamento della decisione di ripetizione dell’indebito.
– Nel merito
191
Per gli stessi motivi descritti al precedente punto 190, non occorre neppure statuire sulla fondatezza della domanda dei ricorrenti di risarcimento della prima parte del danno materiale.
192
Quanto alla domanda di risarcimento della seconda parte del danno materiale, i ricorrenti adducono argomenti con cui fanno valere che è sorta una responsabilità dell’amministrazione (v. precedenti punti da 172 a 179) e chiedono quindi di essere risarciti, in particolare, della seconda parte del danno materiale (v. precedente punto 177), corrispondente alla differenza tra l’importo delle pensioni stabilito nell’avviso n. 2 e quello stabilito nell’avviso n. 3 dal momento in cui quest’ultimo produce effetto, fino al momento in cui la famiglia fosse in grado di ristabilirsi nel precedente luogo di residenza, che essi ritengono corrispondente a un periodo di un anno dalla definizione della presente causa.
193
La Commissione controbatte che i ricorrenti non hanno dimostrato che le condizioni per il sorgere di una responsabilità extracontrattuale della Commissione siano soddisfatte nel caso di specie. In primo luogo, quest’ultima fa valere, per quanto riguarda la condotta illecita risultante dalla violazione dei principi e degli obblighi invocati dai ricorrenti, di aver agito in una situazione di «competenza vincolata», la quale le imponeva di adottare una decisione di ripetizione dell’indebito una volta rispettato il termine di cinque anni, e che ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 85 dello Statuto. Circostanze individuali quali il comportamento diligente dell’interessato o gli effetti che le pensioni calcolate erroneamente possano avere indirettamente sulle scelte di vita del medesimo non possono ostacolare tale adozione. D’altro canto, la scelta di chiedere il distacco a Parma, con un inquadramento salariale ben inferiore a quello dell’assegnazione iniziale a Bruxelles, sarebbe dovuta esclusivamente a una decisione del sig. Alberto Spagnolli. Per di più, il sig. Alberto Spagnolli sarebbe stato sentito varie volte dall’amministrazione che, conformemente al principio di buona amministrazione, avrebbe sempre dato sollecito riscontro alle sue richieste, come emerge dalla corrispondenza tra gli stessi. Inoltre, la presunta violazione dell’obbligo di sollecitudine non sarebbe corroborata da elementi probatori e non può determinare l’illegittimità della decisione impugnata dal momento che, secondo la giurisprudenza, tale obbligo non potrebbe comunque derogare al principio di legalità (sentenza del 23 ottobre 2012, Eklund/Commissione, F‑57/11, EU:F:2012:145, punto 83). In aggiunta, un presunto legittimo affidamento circa l’intangibilità dei calcoli dei diritti a pensione non sarebbe potuto sorgere in mancanza di precise assicurazioni da parte della Commissione e per il fatto che gli avvisi contenenti i calcoli dei diritti a pensione conterrebbero sempre la menzione secondo cui, conformemente all’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto, l’APN si riserva il diritto di procedere ad ogni controllo e di rivedere, eventualmente, la propria decisione sulla base degli elementi a propria disposizione, se del caso con effetto retroattivo. Infine, dato che le condizioni previste dall’articolo 85 dello Statuto per l’adozione della decisione di ripetizione dell’indebito sono state rispettate, i ricorrenti non possono affermare che tale decisione sia illegittima.
194
In secondo luogo, non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra, da un lato, la decisione di ripetizione dell’indebito e la sua esecuzione e, dall’altro, le scelte di vita dei ricorrenti tale da causare loro i danni da essi lamentati. Il sig. Alberto Spagnolli avrebbe infatti liberamente deciso di trasferirsi a Parma e, dal momento che il suo distacco era previsto per una durata limitata di cinque anni, il suo ritorno a Bruxelles e le relative presunte conseguenze dannose per i figli rispetto ai legami sociali e affettivi erano prevedibili. I danni lamentati non possono quindi essere connessi a un preteso comportamento illecito della Commissione. Inoltre, poiché la ripetizione dell’indebito sarebbe attuata secondo un piano di rateizzazione, i ricorrenti non possono sostenere che detta ripetizione sarebbe tanto grave da costringere il sig. Alberto Spagnolli a porre fine al suo distacco a Parma.
195
Da una giurisprudenza consolidata risulta che la fondatezza di un ricorso per risarcimento proposto in forza dell’articolo 270 TFUE è subordinata al ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, l’effettività del danno asserito e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento contestato e il danno lamentato (sentenze del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42, e del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52). Dette tre condizioni sono cumulative. L’assenza di una di esse è sufficiente a determinare il rigetto di un ricorso per risarcimento.
196
Inoltre, la responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, quando viene fatta valere sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 270 TFUE, può sorgere in base alla sola illiceità di un atto che arreca pregiudizio o di un comportamento non decisionale, e ciò senza che occorra chiedersi se si tratti di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli (v. sentenze del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 maggio 2010, Nanopoulos/Commissione, F‑30/08, EU:F:2010:43, punto 131 e giurisprudenza ivi citata).
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In aggiunta, secondo una costante giurisprudenza, il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere reale e certo, circostanza che spetta alla parte ricorrente dimostrare (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Incombe a quest’ultima fornire prove concludenti in ordine tanto all’esistenza quanto alla portata del danno lamentato (v. sentenza del 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
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Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che sono il ritardo irragionevole e l’effetto retroattivo dell’avviso n. 3 e della decisione di ripetizione dell’indebito ad aver determinato un importante mutamento delle condizioni economiche in base alle quali la famiglia Spagnolli ha preso e mantenuto la decisione di risiedere a Parma.
199
Orbene, dato che la decisione di ripetizione dell’indebito è stata annullata, l’avviso n. 3 non produrrà effetti retroattivi. Pertanto, i ricorrenti non possono affermare di aver subito un danno provocato dalla modifica delle loro condizioni economiche per il periodo compreso tra l’adozione dell’avviso n. 2 e l’adozione dell’avviso n. 3. Inoltre, quanto al periodo successivo all’adozione dell’avviso n. 3, la domanda di risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l’importo delle pensioni stabilito nell’avviso n. 2 e quello stabilito nell’avviso n. 3 per un anno (v. precedente punto 192), ove accolta, avrebbe l’effetto di aggirare, in parte, il rigetto del ricorso di annullamento presentato contro quest’ultimo avviso. Infatti, detto rigetto comporta che i diritti a pensione dei ricorrenti saranno calcolati, a partire dalla data di adozione dell’avviso n. 3, sulla base di quest’ultimo. Di conseguenza, tale domanda di risarcimento è irricevibile.
200
In ogni caso, come sarà dimostrato nel prosieguo, dal momento che il danno affermato dai ricorrenti dipende direttamente dalla loro scelta di vita e non dal comportamento colpevole dell’amministrazione, la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e detto danno non è sufficientemente diretto per ritenere sorta la responsabilità extracontrattuale della Commissione.
201
Innanzitutto, come giustamente sottolineato dalla Commissione, il distacco a Parma del sig. Alberto Spagnolli è avvenuto su sua richiesta ed è stato previsto per una durata limitata di cinque anni. Inoltre, la decisione di distaccare il sig. Alberto Spagnolli è stata adottata il 10 ottobre 2011 (v. precedente punto 19), ossia dopo l’adozione dell’avviso n. 1, il 29 luglio 2011 (v. precedente punto 18), che aveva fissato i diritti a pensione dei ricorrenti in modo erroneo, come affermano gli stessi ricorrenti e come risulta dall’adozione, il 17 aprile 2012, tanto dell’avviso n. 1 bis quanto dell’avviso n. 2. Ne consegue che la scelta di trasferirsi a Parma, di esporre i figli ad un trasferimento temporaneo conformemente alle condizioni previste dal contratto di distacco e di accettare condizioni di vita e di salario diverse da quelle precedenti a detto distacco è stata indipendente da qualsiasi valutazione o revisione dei diritti a pensione dei ricorrenti. Del resto, la possibilità di rivedere in ogni momento i diritti dei ricorrenti in applicazione dell’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto era espressamente menzionata in tutti gli avvisi adottati dall’amministrazione, il che porta a respingere gli argomenti dei ricorrenti con cui questi fanno valere che potevano contare sulla stabilità delle loro condizioni economiche.
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Poi, la scelta di restare a Parma, che i ricorrenti affermano essersi rivelata dannosa per le loro condizioni economiche, è stata effettuata, a loro dire, sulla base dell’avviso n. 2 adottato il 17 aprile 2012 (v. precedente punto 20). Inoltre, sempre secondo i ricorrenti, il ritardo colpevole dell’amministrazione avrebbe avuto inizio un anno dopo l’adozione di detto avviso, come si evince dai loro argomenti, secondo cui un periodo ragionevole entro cui un procedimento interno di verifica dovrebbe concludersi con l’adozione di un atto di correzione e di un atto di ripetizione dell’indebito non può superare l’anno.
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Orbene, i ricorrenti non possono sostenere che il ritardo colpevole dell’amministrazione sia all’origine della loro scelta «pregiudizievole» di restare a Parma, che avrebbe causato un danno che essi stimano corrispondente alla differenza tra quanto gli stessi avrebbero percepito sulla base dell’avviso n. 2 e quanto dovrebbero percepire sulla base dell’avviso n. 3. Infatti, si deve necessariamente rilevare che, se i provvedimenti impugnati fossero stati adottati entro il presunto «periodo ragionevole» di un anno dall’adozione dell’avviso n. 2, ciò avrebbe comportato un’anticipazione del mutamento delle condizioni economiche sfavorevoli per i ricorrenti, che non avrebbero potuto percepire le prestazioni «indebite» conseguenti all’applicazione dell’avviso n. 2 per circa tre anni. Ne consegue che, anche volendo ammettere che l’avviso n. 3 e la decisione di ripetizione dell’indebito siano stati adottati tardivamente, tale ritardo non ha cagionato ai ricorrenti il danno che essi lamentano.
204
In difetto di un nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e il danno asserito, non può sorgere una responsabilità della Commissione e, pertanto, la domanda di risarcimento della seconda parte del danno materiale è respinta.
205
Alla luce di quanto precede, occorre annullare, nella causa T‑599/16, la decisione di ripetizione dell’indebito e respingere il ricorso quanto al resto.
206
Dato che la decisione di ripetizione dell’indebito è stata annullata, la Commissione deve trarre le conseguenze dalla sentenza di annullamento per quanto riguarda, in particolare, gli importi che sono già stati oggetto di prelievo sulla busta paga del sig. Alberto Spagnolli. Invece, dal momento che il ricorso diretto all’annullamento dell’avviso n. 3 è stato respinto, i diritti a pensione dei ricorrenti resteranno fissati per l’avvenire da tale avviso, a decorrere dalla data della sua adozione e fino a un’eventuale nuova decisione di revisione dei loro diritti adottata dalla Commissione conformemente all’articolo 41 dell’allegato VIII dello Statuto.
Sulle spese
207
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, l’articolo 134, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ogni parte sopporta le proprie spese.
208
Nel caso di specie, considerata la stretta connessione esistente tra le cause che ne ha giustificata la riunione e il fatto che i ricorrenti sono risultati soccombenti nella causa T‑568/16, mentre, nella causa T‑599/16, la Commissione è la parte risultata soccombente nel merito relativamente alla domanda di annullamento, sarà operata un’equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che ciascuna parte sopporti le proprie spese in ciascuna delle cause (v., in tale senso e per analogia, sentenza del 23 novembre 2011, Jones e a./Commissione, T‑320/07, non pubblicata, EU:T:2011:686, punto 158).
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Nella causa T‑568/16, il ricorso è respinto.
2)
Nella causa T‑599/16, la decisione PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 17 agosto 2015, di recupero delle somme indebitamente versate ai ricorrenti a titolo di pensioni di reversibilità e di orfano, è annullata e il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute in ciascuna delle suddette cause.
Gervasoni
Madise
Da Silva Passos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 2018.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
A. Collins
Indice
Contesto normativo
Fatti
Procedimento
Conclusioni delle parti
In diritto
Causa T‑568/16
Sulla ricevibilità
Nel merito
– Sul terzo motivo
– Sul primo motivo
Causa T‑599/16
Sulla domanda di annullamento
– Sul primo motivo
– Sul secondo motivo
Sulle conclusioni risarcitorie
– Sulla ricevibilità
– Nel merito
Sulle spese
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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