SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
26 aprile 2017 ( *1 )
«Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Procedimento disciplinare — Sospensione — Trattenuta sulla retribuzione — Nota di biasimo — Rimborso — Articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto»
Nella causa T‑569/16,
OU, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato da J.-N. Louis e N. de Montigny, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da C. Ehrbar e F. Simonetti, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE volta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione del 13 marzo 2015, recante rigetto della domanda del ricorrente diretta al rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione per un periodo di sei mesi a decorrere dal 15 gennaio 2007 e, dall’altro, al rimborso dei citati importi, unitamente agli interessi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius (relatore) e U. Öberg, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il sig. OU, ricorrente, è stato assunto presso la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Ucraina in qualità di agente locale dal 1o luglio 2003 al 30 aprile 2006 e successivamente in qualità di agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») per un periodo di tre anni a partire dal 1o maggio 2006.
2
Nel mese di dicembre 2005, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine interna a causa di sospetti di corruzione passiva riguardanti il ricorrente.
3
A seguito della trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità giudiziarie belghe, è stato emesso un mandato di arresto nei confronti del ricorrente, il quale è stato sottoposto a detenzione preventiva dal 30 maggio al 30 novembre 2006.
4
Con decisione del 12 dicembre 2006 l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») della Commissione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente e ha immediatamente sospeso quest’ultimo nell’attesa di una decisione definitiva sotto il profilo penale da parte delle autorità giudiziarie belghe competenti.
5
Con decisione dell’AACC del 14 dicembre 2006 (in prosieguo: la «decisione del 14 dicembre 2006») il ricorrente è stato sospeso dalle sue funzioni per un periodo indeterminato. Tale decisione ha inoltre precisato che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), un importo pari a EUR 800 sarebbe stato trattenuto mensilmente sulla sua retribuzione per un periodo di sei mesi, a partire dal 15 gennaio 2007.
6
Con decisione dell’AACC del 24 maggio 2007 il ricorrente è stato licenziato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.
7
Con sentenza del tribunal de première instance de Bruxelles (tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) del 6 novembre 2011, il ricorrente è stato condannato a una pena detentiva di 18 mesi e a una multa di EUR 5000 per corruzione passiva. Con sentenza del 12 marzo 2014 la cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha annullato la suddetta sentenza e condannato il ricorrente a una pena detentiva di 12 mesi con sospensione condizionale e a una multa pari ad EUR 3000. Il ricorso in cassazione presentato avverso tale sentenza è stato respinto dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) con sentenza del 17 settembre 2014.
8
A seguito della sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) del 17 settembre 2014, è stato riassunto il procedimento disciplinare e l’AACC, con decisione del 18 febbraio 2015, ha inflitto al ricorrente la sanzione della nota di biasimo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto (in prosieguo: «la decisione sanzionatoria del 18 febbraio 2015»). A tale riguardo, essa ha affermato che, a causa della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, accertati dai giudici penali belgi, avrebbe risolto il contratto concluso con quest’ultimo, senza preavviso e per motivi disciplinari, qualora egli fosse stato ancora membro del personale. Tuttavia, ad avviso dell’AACC, dal momento che il contratto concluso con il ricorrente si era risolto a far data dal 1o luglio 2007, la nota di biasimo costituiva la sanzione più severa che potesse essere inflitta allo stesso.
9
Con messaggi di posta elettronica del 18 e del 26 febbraio 2015, il ricorrente ha domandato il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione del 14 dicembre 2006.
10
Con decisione del 13 marzo 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata») l’AACC ha respinto la domanda di rimborso presentata dal ricorrente. Richiamando la decisione sanzionatoria del 18 febbraio 2015, essa ha affermato che, a causa della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, avrebbe risolto il contratto concluso con quest’ultimo, senza preavviso e per motivi disciplinari, qualora egli fosse stato ancora membro del personale e che la nota di biasimo costituiva la sanzione più severa che potesse essere inflitta allo stesso. Essa ha aggiunto che, poiché tale sanzione era stata inflitta unicamente in ragione della mancanza di un rapporto di lavoro con l’istituzione, l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto non era giustificata.
11
Con lettera dell’8 maggio 2015 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione impugnata, a sostegno del quale ha invocato la violazione, da parte dell’AACC, dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX del suddetto Statuto, relativo al diritto al rimborso degli importi trattenuti sulla retribuzione di un agente contrattuale qualora la decisione che pone fine al procedimento disciplinare preveda l’applicazione della sanzione della nota di biasimo.
12
Con decisione del 2 settembre 2015 l’AACC ha respinto il reclamo.
Procedimento e conclusioni delle parti
13
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 13 novembre 2015 il ricorrente ha presentato una domanda di gratuito patrocinio. Con ordinanza del 25 febbraio 2016 il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha riconosciuto al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio.
14
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 23 marzo 2016 il ricorrente ha proposto il presente ricorso. La causa è stata iscritta al ruolo con il numero F‑141/15.
15
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T‑569/16 ed è stata assegnata alla Prima Sezione.
16
Il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.
17
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare la Commissione a rimborsare gli importi trattenuti sulla sua retribuzione in forza della decisione del 14 dicembre 2006, maggiorati di interessi composti al saggio definito all’articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto;
—
condannare la Commissione alle spese.
18
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
19
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto.
20
Il ricorrente afferma che l’AACC, con la decisione sanzionatoria del 18 febbraio 2015, ha chiuso il procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, mediante l’applicazione della sanzione della nota di biasimo. Pertanto, egli sarebbe legittimato, ai sensi di tale disposizione, a ottenere il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione del 14 dicembre 2006, maggiorati di interessi composti al saggio definito all’articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto.
21
La Commissione contesta che l’AACC fosse tenuta a rimborsare al ricorrente gli importi trattenuti sulla sua retribuzione. A tale riguardo, essa rammenta che non era possibile infliggere al ricorrente una sanzione più severa rispetto alla nota di biasimo e aggiunge che tale sanzione non rifletteva la gravità delle violazioni delle quali si è reso responsabile. Pertanto, secondo la stessa, il rimborso delle somme trattenute che deriverebbe da un’interpretazione letterale dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto, sarebbe quindi contrario all’obiettivo di tale norma, ossia quello di eliminare gli effetti delle trattenute prese in considerazione che, nel momento in cui si conclude il procedimento disciplinare, sono considerate eccessive tenuto conto della minore gravità delle violazioni constatate. Un’interpretazione letterale di tale disposizione comporterebbe, inoltre, un arricchimento senza causa dell’agente il quale riceverebbe il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione malgrado la gravità delle violazioni addebitate allo stesso nonché una violazione della parità di trattamento tra agenti che avrebbero commesso le medesime violazioni quando erano in servizio, in base al fatto se siano mantenuti o no rapporti giuridici continui e stabili con tali agenti dopo la cessazione delle loro funzioni. In questo modo, gli agenti che, come il ricorrente, non hanno più alcun rapporto con la Commissione, potrebbero ottenere, a causa dell’impossibilità di subire l’applicazione di sanzioni più severe rispetto alla nota di biasimo, il rimborso delle trattenute operate sulla loro retribuzione, malgrado queste ultime, siano del tutto giustificate al momento della loro adozione. La Commissione aggiunge, in subordine, che gli importi da rimborsare possono, se del caso, essere maggiorati degli interessi solo nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione al termine del procedimento disciplinare.
22
Ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 1 e 4, dell’allegato IX dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti contrattuali e agli ex agenti contrattuali in forza degli articoli 50 bis e 119 del RAA:
«1. La decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l’interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione integrale o determinare l’aliquota dell’eventuale ritenuta a carico dell’interessato (…)
4. Se l’interessato non ha subito alcuna sanzione o ha avuto soltanto un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell’avanzamento di scatto, ha diritto al rimborso delle ritenute prelevate sulla sua retribuzione ai sensi del paragrafo 1, maggiorate, nel caso in cui non sia stata inflitta alcuna sanzione, di un interesse composto al saggio definito all’articolo 12 dell’allegato XII [dello Statuto]».
23
Nel caso di specie, mediante la decisione del 14 dicembre 2006, l’AACC ha sospeso il ricorrente dalle sue funzioni per un periodo indeterminato e ha applicato una trattenuta mensile pari ad EUR 800 sulla sua retribuzione per un periodo di sei mesi, a decorrere dal 15 gennaio 2007.
24
Con la decisione sanzionatoria del 18 febbraio 2015 l’AACC ha inflitto al ricorrente la sanzione della nota di biasimo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto.
25
Con la decisione impugnata l’AACC ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione del 14 dicembre 2006. Facendo riferimento alla decisione sanzionatoria del 18 febbraio 2015, la stessa ha affermato che, a causa della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, avrebbe risolto, senza preavviso e per motivi disciplinari, il contratto concluso con quest’ultimo qualora egli fosse stato ancora membro del personale e che la nota di biasimo costituiva la sanzione più severa che potesse essere inflitta allo stesso. Essa ha aggiunto che tale sanzione era stata inflitta unicamente in ragione di una circostanza puramente casuale, vale a dire la mancanza di un rapporto di lavoro con la Commissione, e non in ragione della minore gravità della violazione constatata. Essa ne ha dedotto che, nella presente fattispecie, l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto non era giustificata.
26
Infine, con decisione del 2 settembre 2015 l’AACC ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione impugnata. Essa ha affermato che la sanzione della nota di biasimo non era proporzionata alla gravità dei fatti addebitati al ricorrente e che era stata adottata unicamente a causa dell’impossibilità materiale di imporre al ricorrente una sanzione più severa, in ragione della mancanza di un rapporto di lavoro tra quest’ultimo e la Commissione e giacché esso non beneficiava né di una pensione né di un’indennità corrisposta dalla Commissione. La Commissione ha aggiunto che il rimborso al ricorrente degli importi trattenuti sulla sua retribuzione sarebbe contrario alla ratio legis dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto e del principio secondo il quale la sanzione disciplinare deve riflettere la gravità delle violazioni constatate. Infine, essa ha ritenuto che il rimborso al ricorrente degli importi trattenuti sulla sua retribuzione farebbe unicamente peggiorare, a scapito della Commissione, lo squilibrio tra i danni da essa subiti e la sanzione che ha infine inflitto.
27
Nel caso di specie occorre esaminare successivamente se, diversamente da quanto sostenuto dall’AACC, il ricorrente abbia correttamente preteso, da un lato, il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione ai sensi della decisione del 14 dicembre 2006, e, dall’altro, l’applicazione su tali importi degli interessi di cui all’articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto.
28
In primo luogo, per quanto riguarda la questione se l’AACC abbia correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse diritto al rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione, è giocoforza constatare che, come riconosciuto dalla stessa Commissione, l’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto subordina il rimborso degli importi trattenuti sulla retribuzione di un funzionario che sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione soltanto all’ipotesi in cui la decisione che chiude il procedimento disciplinare non disponga l’applicazione di alcuna sanzione o al caso in cui la stessa preveda un ammonimento scritto, un biasimo o una sospensione temporanea dell’avanzamento di scatto, senza alcuna ulteriore condizione o restrizione.
29
Certamente, come sostenuto dalla Commissione, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata, e del 7 marzo 1996, de Rijk/Commissione, T‑362/94, EU:T:1996:35, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).
30
Tuttavia, nel caso di specie, l’AACC ha interpretato l’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto in maniera manifestamente contraria alla formulazione chiara e precisa dello stesso.
31
L’AACC ha, infatti, fondato la propria decisione di respingere la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione sulla circostanza che le violazioni addebitate al ricorrente erano talmente gravi che avrebbero giustificato l’immediata risoluzione del suo contratto per motivi disciplinari qualora quest’ultimo non fosse già stato risolto, e che, pertanto, era stata applicata la sanzione della nota di biasimo in ragione della mancanza, del tutto casuale, di un rapporto di lavoro con la Commissione e non della minore gravità di tali violazioni.
32
Orbene, dall’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto si evince che solo la sanzione adottata nella decisione che pone termine al procedimento disciplinare consente di determinare se gli importi trattenuti sulla retribuzione debbano essere rimborsati, senza che la valutazione della gravità delle violazioni addebitate all’interessato incida in alcun modo a tale riguardo.
33
Peraltro, si deve ribadire che, certamente, ai sensi dell’articolo 10, dell’allegato IX dello Statuto, la sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Tuttavia, la trattenuta sulla retribuzione non costituisce una sanzione disciplinare, bensì unicamente una misura temporanea adottata in attesa della conclusione del procedimento disciplinare e, se del caso, dell’adozione di una sanzione disciplinare (sentenza del 16 luglio 1998, Y/ParlamentoT‑219/96, EU:T:1998:178, punto 29). Pertanto, una trattenuta sulla retribuzione non può consentire all’amministrazione di compensare un eventuale divario tra la gravità delle violazioni addebitate a un membro del personale e la sanzione adottata nei suoi confronti al termine del procedimento disciplinare.
34
Di conseguenza, l’AACC, che nel caso di specie si è trovata in una situazione di competenza vincolata, ha, in sostanza, subordinato l’applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto a una condizione non prevista da tale disposizione, attinente alla sua valutazione della gravità delle violazioni sanzionate.
35
Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non può giungere alla conclusione che l’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto sia viziato da una lacuna da colmare per quanto riguarda gli ex funzionari o agenti che non beneficiano di alcuna pensione o indennità o la cui pensione o indennità sia di importo troppo basso affinché siano adottate nei loro confronti sanzioni disciplinari con conseguenze pecuniarie. Infatti, anche supponendo che tale argomento sia fondato, esso non può, tuttavia, condurre il giudice a interpretare tale disposizione, malgrado la sua formulazione chiara e precisa, limitandone indebitamente il campo di applicazione.
36
Lo stesso vale per gli argomenti della Commissione relativi, da un lato, al presunto arricchimento senza causa dell’agente cui sarebbero stati rimborsati gli importi trattenuti sulla sua retribuzione malgrado la gravità delle violazioni addebitate e, dall’altro, alla presunta violazione della parità di trattamento tra agenti responsabili delle medesime violazioni quando erano in servizio, in base al fatto che fossero mantenuti o no rapporti giuridici continui e stabili con tali agenti dopo la cessazione delle loro funzioni.
37
Tali argomenti derivano dalla presunta lacuna che vizierebbe l’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto. Di conseguenza, essi devono essere respinti in base al motivo esposto al precedente punto 35. Inoltre, si deve osservare che gli ex agenti che hanno mantenuto rapporti stabili con la Commissione che consistono, ad esempio, nel pagamento di un’indennità o di una pensione non si trovano nella stessa situazione degli ex agenti che non beneficiano del pagamento di alcuna pensione o indennità, dal punto di vista delle sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei loro confronti. Tale circostanza risulta, segnatamente, dall’applicazione della normativa stessa, in particolare dell’articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto e dell’articolo 49, del RAA, che elencano le differenti sanzioni disciplinari che possono essere adottate nei confronti di un membro o di un ex membro del personale.
38
Infine, la Commissione non può sostenere che un’interpretazione letterale dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto priverebbe di effetto utile il diritto di tassare le trattenute sulla retribuzione di un agente contrattuale o di un agente temporaneo sospeso dalle sue funzioni. Infatti, come rammentato al precedente punto 28, il diritto al rimborso degli importi trattenuti è previsto, ai sensi di tale disposizione, unicamente per gli agenti nei confronti dei quali, al termine del procedimento disciplinare, non sia stata inflitta alcuna sanzione o che abbiano avuto un ammonimento scritto, il biasimo o la sospensione temporanea dell’avanzamento di scatto. Inoltre, si deve osservare che l’interpretazione adottata dall’AACC nella decisione impugnata, e difesa dalla Commissione, ha privato di effetto utile tale disposizione nel caso di specie.
39
Da quanto precede consegue che l’AACC ha violato l’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto, negando al ricorrente il rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione ai sensi della decisione del 14 dicembre 2006.
40
In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il ricorrente fosse legittimato a domandare all’AACC che gli importi trattenuti sulla sua retribuzione fossero, al momento del rimborso, maggiorati degli interessi di cui all’articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto, dall’articolo 24, paragrafo 4, dell’allegato IX dello Statuto si evince che detti importi sono maggiorati di siffatti interessi solo qualora non sia stata inflitta alcuna sanzione al termine del procedimento disciplinare.
41
Dal momento che la decisione sanzionatoria del 18 febbraio 2015 ha disposto l’applicazione della sanzione della nota di biasimo nei confronti del ricorrente, quest’ultimo non può pretendere che gli importi di cui chiede correttamente il rimborso siano maggiorati degli interessi.
42
Poiché la presente controversia è di carattere pecuniario, il giudice dell’Unione ha una competenza anche di merito, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, secondo periodo, dello Statuto. Di conseguenza, si devono accogliere le conclusioni del ricorrente volte ad ottenere che il Tribunale condanni la Commissione a rimborsargli gli importi trattenuti sulla sua retribuzione ai sensi della decisione del 14 dicembre 2006.
43
Da quanto precede consegue che la decisione impugnata deve essere annullata e che la Commissione è condannata a rimborsare al ricorrente gli importi trattenuti sulla sua retribuzione ai sensi della decisione del 14 dicembre 2006, senza l’applicazione degli interessi di cui all’articolo 12 dell’allegato XII dello Statuto.
Sulle spese
44
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione del 13 marzo 2015 con la quale la Commissione europea ha respinto la domanda del sig. OU volta al rimborso degli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione della Commissione del 14 dicembre 2006 è annullata.
2)
La Commissione è condannata a rimborsare al sig. OU gli importi trattenuti sulla sua retribuzione a seguito della decisione del 14 dicembre 2006.
3)
La Commissione è condannata alle spese.
Pelikánová
Valančius
Öberg
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 26 aprile 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.