SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
14 dicembre 2017 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Medici per il sito di Lussemburgo – Diniego di ammissione alle prove del centro di valutazione – Limitazione della scelta della seconda lingua ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione – Eccezione di illegittimità – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità – Danno morale»
Nella causa T‑609/16,
PB, rappresentata da M. Velardo, avocat,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e da L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo) del 28 settembre 2015 di non ammettere la ricorrente alle prove di selezione indette presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) e, dall’altra, ad ottenere un risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, L. Madise e R. da Silva Passos, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 7 luglio 2015 la ricorrente presentava la sua candidatura al concorso EPSO/AD/309/15 (AD 11) (in prosieguo: il «concorso»), un concorso per titoli ed esami indetto al fine di costituire un elenco di riserva in vista dell’assunzione di medici di fiducia per la Commissione europea a Lussemburgo (Lussemburgo).
2
Nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 4 giugno 2015 (GU 2015, C 183 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»), erano in particolare previsti, per l’ammissione al concorso, i seguenti requisiti:
«–
Formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma di laurea in medicina riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
e
–
(…) diploma di specializzazione medica conseguito dopo il suddetto diploma.
(…)
–
Almeno 12 anni di esperienza professionale, acquisita dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina, in uno o più settori pertinenti: (…) medicina del lavoro, medicina generale, medicina interna, medicina tropicale, ergonomia, controlli medici delle assenze per malattia, sanità pubblica, psichiatria, medicina infortunistica (solo per Ispra) o radioprotezione».
3
L’allegato I del bando di concorso specificava che gli amministratori assunti sarebbero stati incaricati di svolgere le mansioni richieste a un medico di fiducia dell’istituzione, e cioè:
–
visite mediche dei membri del personale e dei candidati,
–
visite e consultazioni nel quadro della medicina del lavoro,
–
pareri medici a fini amministrativi,
–
controllo medico delle assenze per malattia,
–
campagne di promozione della salute,
–
radioprotezione,
–
partecipazione ai lavori di vari consessi:
—
salute e sicurezza sul lavoro,
—
invalidità,
—
collegio medico delle istituzioni dell’Unione europea,
–
gestione di équipe,
–
contatti con medici esterni e/o ospedali nei propri settori di attività,
–
gestione di fascicoli e procedure amministrative.
4
L’allegato III del bando di concorso, intitolato «Criteri di selezione», disponeva, per quanto riguarda il sito di Lussemburgo, che, al momento della selezione per titoli, prima fase del concorso, la commissione giudicatrice avrebbe preso in considerazione, in particolare, i criteri seguenti:
–
almeno 5 anni di esperienza professionale in corso nel campo della medicina del lavoro;
–
almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di controllo medico delle assenze per malattia;
–
almeno 3 anni di esperienza professionale in medicina generale;
–
almeno 3 anni di esperienza professionale nel campo della radioprotezione;
–
almeno 3 anni di esperienza professionale in medicina interna;
–
almeno 2 anni di esperienza professionale nel campo dell’ergonomia;
–
almeno 2 anni di esperienza professionale in materia di sanità pubblica;
–
almeno 2 anni di esperienza professionale in psichiatria;
–
almeno 2 anni di esperienza professionale in medicina tropicale;
–
esperienza professionale in materia di gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico;
–
esperienza professionale nella gestione di équipe mediche;
–
almeno 3 anni di esperienza professionale in un ambiente internazionale/multiculturale in uno dei seguenti settori: medicina del lavoro, medicina generale, medicina interna, medicina tropicale, ergonomia, controlli medici delle assenze per malattia, sanità pubblica, psichiatria o radioprotezione;
–
comprovata conoscenza dell’inglese e/o del francese (livello minimo richiesto: livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue [CECR]);
–
comprovata conoscenza di una o più delle seguenti lingue: neerlandese e/o tedesco (livello minimo richiesto: livello B2 del [CECR]).
5
Nel bando di concorso veniva precisato che la selezione per titoli sarebbe stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dai candidati nella sezione «valutazione dei talenti» dell’atto di candidatura e che la commissione giudicatrice avrebbe assegnato a ciascun criterio di selezione un coefficiente di ponderazione (da 1 a 3) e a ciascuna risposta fornita dai candidati un punteggio da 0 a 4, mentre la somma dei punteggi ponderati avrebbe permesso di individuare i candidati il cui profilo fosse maggiormente corrispondente alle mansioni da svolgere.
6
Sotto il titolo «Condizioni di ammissione» del bando di concorso, si richiedeva, sotto la rubrica «Condizioni specifiche: lingue», da una parte, per la lingua principale (lingua 1), un livello almeno pari a C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione e, dall’altra, per la seconda lingua (lingua 2), che doveva essere obbligatoriamente diversa dalla lingua 1, un livello almeno pari a B2 in francese, inglese o tedesco. Sotto lo stesso titolo, veniva precisato che la seconda lingua prescelta doveva essere il francese, l’inglese o il tedesco e che era indispensabile, nell’interesse del servizio, che i neoassunti fossero immediatamente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in una di tali lingue, principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione.
7
Risulta dall’atto di candidatura che la ricorrente, cittadina greca, ha scelto come lingua principale il greco, sua lingua materna, e, come seconda lingua, il tedesco, lingua da lei utilizzata per redigere il suo atto di candidatura e che essa ha dichiarato di padroneggiare allo stesso livello della lingua greca, ossia «C2 utente avanzato».
8
Con lettera del 23 settembre 2015 la ricorrente veniva informata dall’EPSO che essa soddisfaceva ai criteri di ammissione e che veniva ammessa alla fase successiva del concorso, quella relativa alla selezione per titoli, ossia la «valutazione dei talenti».
9
Con decisione del 28 settembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la ricorrente veniva informata che la commissione giudicatrice aveva proceduto ad un’esame approfondito delle risposte da lei date alle domande della «valutazione dei talenti» e le aveva attribuito un punteggio di 15 punti, insufficiente per invitarla al centro di valutazione, dato che la soglia minima richiesta per essere ammessi a prender parte alle prove del centro di valutazione era stata fissata in 18 punti.
10
Con messaggio di posta elettronica del 2 ottobre 2015 la ricorrente presentava una domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice.
11
Con messaggio di posta elettronica del 23 dicembre 2015 la ricorrente proponeva reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). In tale reclamo, essa contestava il punteggio attribuitole dalla commissione giudicatrice per le sue risposte a quattro delle domande della «valutazione dei talenti» vertenti sui criteri di esperienza professionale in medicina interna, in materia di gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico, in materia di gestione di équipe mediche e di esperienza in un ambiente internazionale o multiculturale. Essa censurava altresì il fatto di non aver potuto redigere il proprio atto di candidatura nella sua lingua materna, il greco.
12
Con lettera del 1o febbraio 2016 l’EPSO respingeva la domanda di riesame, informando la ricorrente che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di non inserirla nell’elenco dei candidati invitati al centro di valutazione.
13
Con lettera del 25 aprile 2016 l’autorità che ha il potere di nomina informava la ricorrente che il suo reclamo era stato respinto (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). In tale lettera, veniva comunicato alla ricorrente che una contestazione da parte sua delle modalità linguistiche della sua candidatura fissate dal bando di concorso, oltre il termine di ricorso di tre mesi, non era ammissibile e che la commissione giudicatrice non aveva commesso alcun errore manifesto nella valutazione delle risposte date alle domande della «valutazione dei talenti».
Procedimento e conclusioni delle parti
14
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 4 agosto 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, inizialmente iscritto a ruolo col numero F‑39/16. In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui essa si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata iscritta a ruolo col numero T‑609/16 e attribuita alla Nona Sezione.
15
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la Commissione a versare un importo di EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
–
condannare la Commissione alle spese.
16
La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla domanda di annullamento
17
A sostegno della sua domanda diretta contro la decisione impugnata, la ricorrente deduce due motivi.
18
Con il primo motivo, ella eccepisce l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, del bando di concorso alla luce dell’articolo 2 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), così come modificato, nonché dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, quali risultano dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 quinquies dello Statuto. Ella fa valere in particolare le sentenze del Tribunale che hanno rimesso in discussione la legittimità di bandi di concorso che limitavano, come nella presente controversia, al francese, all’inglese e al tedesco le lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO (sentenze del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T‑124/13 e T‑191/13, EU:T:2015:690, punto 60; del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑295/13, non pubblicata, EU:T:2015:997, punto 100; del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑275/13, non pubblicata, EU:T:2015:1000, punto 44, e del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑510/13, non pubblicata, EU:T:2015:1001, punto 50).
19
Con il secondo motivo, ella fa valere errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice nel valutare le risposte date dall’interessata alle domande 5a-5b, 10a-10b, 11a-11b e 12a-12b della sezione «valutazione dei talenti» del suo atto di candidatura al concorso.
Sul primo motivo, relativo all’eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del bando di concorso
20
La ricorrente contesta l’argomento figurante nella decisione di rigetto del reclamo, secondo il quale la censura nei confronti del regime linguistico del concorso dovrebbe essere dichiarata irricevibile in quanto sarebbe direttamente rivolta contro il bando di concorso e il termine di ricorso di tre mesi contro tale bando sarebbe scaduto alla data della presentazione del reclamo, e cioè il 23 dicembre 2015.
21
Infatti, ella fa valere che l’illegittimità del bando di concorso viene nella fattispecie dedotta mediante eccezione a sostegno del suo ricorso contro la decisione impugnata. Ella sostiene di avere un interesse a sollevare un’eccezione di illegittimità nei confronti del regime linguistico previsto dal bando di concorso, in quanto le probabilità di ottenere un migliore punteggio alle prove sono maggiori se tali prove sono presentate nella lingua materna del candidato o nella lingua che quest’ultimo padroneggia altrettanto bene. La ricorrente aggiunge di aver maturato un interesse certo a contestare il bando di concorso solo a far data dalla decisione impugnata, la quale ha prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere sui suoi interessi modificando la sua situazione giuridica.
22
Infine, facendo valere in particolare la sentenza del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127, punto 65), ella sottolinea che il suo ricorso mira a contestare le modalità organizzative del concorso relative alla fase della «valutazione dei talenti», quali descritte nel bando di concorso e che, al riguardo, è la decisione della commissione giudicatrice che ha definito la sua situazione giuridica e le ha permesso di conoscere con certezza come e in che misura i suoi interessi particolari fossero stati pregiudicati. La ricorrente conclude pertanto che, nella presente causa, esiste uno stretto collegamento tra la decisione impugnata e l’illegittimità di dette modalità organizzative relative alla «valutazione dei talenti».
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La Commissione ritiene il motivo irricevibile nel suo complesso. L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla ricorrente dovrebbe infatti essere interpretata come una contestazione diretta dell’allegato II del bando di concorso, contestazione indipendente da qualsiasi decisione adottata dalla commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente durante lo svolgimento del concorso. Orbene, la ricorrente non avrebbe impugnato il bando di concorso né presentato reclamo contro di esso entro i termini statutari.
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Inoltre, la Commissione fa valere che, perché l’eccezione di illegittimità di un bando di concorso sia ricevibile, è in ogni caso necessario che il candidato provi l’esistenza di uno stretto collegamento tra la pretesa illegittimità del bando di concorso e la decisione di non ammissione. Siffatto collegamento mancherebbe nella presente causa, dato che il regime linguistico del concorso, contestato dalla ricorrente, non troverebbe il suo fondamento nella decisione impugnata ma nel bando di concorso. Il ricorso dovrebbe essere interpretato come diretto contro il bando di concorso e, così riqualificato, dovrebbe essere dichiarato irricevibile a causa dell’inosservanza del termine di ricorso contro tale bando.
25
Al riguardo, occorre esaminare la questione se la ricorrente abbia regolarmente contestato le disposizioni relative al regime linguistico del bando di concorso.
26
Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta di una successione di decisioni, un candidato ad un concorso, in occasione di un ricorso diretto contro un atto successivo, può far valere l’irregolarità degli atti anteriori strettamente collegati a quest’ultimo (v., in questo senso, sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, punto 17 e giurisprudenza citata) e avvalersi, in particolare, dell’illegittimità del bando di concorso in applicazione del quale l’atto di cui trattasi è stato adottato (v., in questo senso, sentenza del 5 dicembre 2012, BA/Commissione, F‑29/11, EU:F:2012:172, punto 39 e giurisprudenza citata).
27
Il fatto di non aver impugnato il bando di concorso entro i termini non impedisce ad un ricorrente di far valere irregolarità intervenute nello svolgimento del concorso, anche se l’origine di tali irregolarità può essere rinvenuta nel testo del bando di concorso (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 40 e giurisprudenza citata). Infatti, come sostiene giustamente la ricorrente basandosi sulle sentenze del 13 dicembre 2012, Honnefelder/Commissione (F‑42/11, EU:F:2012:196, punto 36), e del 16 settembre 2013, Glantenay e a./Commissione (F‑23/12 e F‑30/12, EU:F:2013:127, punto 65), una parte ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità riguardanti le modalità organizzative del concorso in occasione di un ricorso diretto contro la decisione individuale di rigetto della sua candidatura, e ciò senza che possa esserle contestato il fatto di non aver tempestivamente presentato un reclamo né un ricorso contro la decisione con cui vengono precisate le modalità organizzative del concorso (v., in questo senso, sentenza dell’11 agosto 1995, Commissione/Noonan, C‑448/93 P, EU:C:1995:264, punti da 17 a 19).
28
Per l’esattezza, quando il motivo riguardante l’irregolarità del bando di concorso, non contestato in tempo utile, concerne la motivazione della decisione individuale impugnata, la ricevibilità del ricorso è ammessa dalla giurisprudenza. Infatti, il candidato ad un concorso non può essere privato del diritto di contestare sotto tutti i suoi aspetti, ivi compresi quelli definiti nel bando di concorso, la fondatezza della decisione individuale presa nei suoi confronti in esecuzione dei requisiti definiti in detto bando, in quanto solo questa decisione di applicazione definisce la sua situazione giuridica e gli consente di sapere con certezza come e in che misura i suoi interessi specifici risultino lesi (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 41 e giurisprudenza citata).
29
Per contro, in mancanza di uno stretto collegamento tra la motivazione stessa della decisione impugnata e il motivo relativo all’illegittimità del bando di concorso non contestato nei termini, quest’ultimo dev’essere dichiarato irricevibile, in applicazione delle norme di ordine pubblico relative ai termini di ricorso, alle quali non può derogarsi, in un caso del genere, senza violare il principio di certezza del diritto (sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 42; v. altresì, in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2004, Falcone/Commissione, T‑207/02, EU:T:2004:315, punto 22).
30
È alla luce di tali considerazioni che va determinato se, nella fattispecie, esista uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione impugnata e il motivo riguardante l’illegittimità della disposizione relativa al regime linguistico contenuto nel bando di concorso.
31
Al riguardo, occorre ricordare che, sotto il titolo «Condizioni di ammissione» del bando di concorso, si richiedeva, alla rubrica «Condizioni specifiche: lingue», da una parte, per la lingua 1, un livello almeno pari a C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione e, dall’altra, per la lingua 2, obbligatoriamente diversa dalla lingua 1, un livello almeno pari a B2 in francese, inglese o tedesco. Inoltre, sotto lo stesso titolo, era precisato che «la seconda lingua del concorso [doveva] essere scelta tra il francese, l’inglese e il tedesco». Nell’allegato II del bando di concorso veniva asserito che tali lingue erano le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione e che era necessario, nell’interesse del servizio, che i neoassunti fossero immediatamenti operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di tali lingue. Il bando di concorso faceva riferimento, nello stesso allegato, alla sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), e precisava che l’atto di candidatura doveva essere compilato in una di tali lingue. Veniva altresì precisato, nello stesso allegato, che la lingua di comunicazione tra i candidati e l’istituzione, anche per la compilazione degli atti di candidatura, doveva essere il francese, l’inglese o il tedesco.
32
Nella fattispecie, si deve constatare che la decisione impugnata non è per nulla fondata su elementi connessi con il regime linguistico del concorso, ma si basa soltanto sul punteggio insufficiente attribuito alle risposte fornite dalla ricorrente nella sezione «valutazione dei talenti», relativamente alla sua esperienza professionale nel settore del concorso.
33
A questo proposito, il riferimento al punto 38 della sentenza del 2 luglio 2014, Da Cunha Almeida/Commissione (F‑5/13, EU:F:2014:176), non è pertinente. Infatti, nella causa in cui è stata pronunciata tale sentenza, la parte ricorrente aveva un interesse a sollevare un’eccezione di irricevibilità contro il regime linguistico previsto dal bando di concorso in quanto la probabilità di ottenere un punteggio migliore alle prove sarebbe stata più elevata se tali prove fossero state presentate nella lingua materna del candidato o nella lingua da lui padroneggiata altrettanto bene. In particolare, la parte ricorrente contestava un punteggio insufficiente nella prova di ragionamento discorsivo da lei sostenuta nella sua seconda lingua. Il Tribunale ha pertanto considerato che dal regime linguistico del concorso derivava una discriminazione in quanto la Commissione aveva favorito i candidati che disponevano di una maggiore abilità in una delle tre lingue che potevano essere scelte come seconda lingua rispetto agli altri candidati che, pur disponendo delle conoscenze linguistiche richieste dallo Statuto, avevano però una conoscenza di una delle lingue del concorso inferiore a quella posseduta dalla prima categoria di candidati.
34
Orbene, nella fattispecie, a differenza della causa citata al precedente punto 33, non risulta dai documenti agli atti che il rigetto della candidatura della ricorrente derivi, anche in parte, da una qualsiasi insufficienza della sua padronanza del tedesco, lingua da lei prescelta tra le tre lingue summenzionate per compilare il suo atto di candidatura.
35
Infatti, da un lato, la ricorrente non sostiene di aver avuto difficoltà a compilare il suo atto di candidatura in tedesco o anche di aver ottenuto un punteggio di soli 15 punti a causa di difficoltà redazionali in tale lingua. Ella si limita a sostenere che, in generale, un candidato che non abbia la scelta della lingua in cui compilerà il suo atto di candidatura e, come lei, si veda costretto ad utilizzare una lingua diversa dalla sua lingua materna è necessariamente discriminato rispetto ai candidati che possono liberamente scegliere una delle tre lingue previste dal bando di concorso. Ella non precisa come, nella presente controversia, la redazione in tedesco del suo atto di candidatura l’abbia penalizzata, rilevando soltanto che non può escludersi che le valutazioni manifestamente errate della commissione giudicatrice siano state causate dall’obbligo di compilare il suo atto di candidatura in tedesco. La Commissione sottolinea al riguardo, con ragione, che la ricorrente non dimostra in alcun momento, basandosi su elementi concreti, che se avesse compilato il suo atto di candidatura in greco ella avrebbe avuto la possibilità di essere invitata alle prove del centro di valutazione.
36
Dall’altro lato, dall’atto di candidatura della ricorrente, e più in particolare dalla rubrica «Conoscenze linguistiche» del modulo di candidatura, risulta che il livello di tedesco dichiarato era assai elevato, e cioè il livello C2, corrispondente ad un «utente avanzato». La ricorrente stessa ha così riconosciuto di avere una perfetta padronanza del tedesco. La Commissione rileva altresì, senza essere contraddetta, che la ricorrente ha fatto i propri studi universitari in Germania e ha lavorato per oltre quattordici anni in tale paese. Dev’essere quindi respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il rigetto della sua candidatura avrebbe potuto derivare dall’utilizzazione del francese, dell’inglese o del tedesco per la compilazione degli atti di candidatura, conformemente all’allegato II del bando di concorso.
37
Si deve pertanto concludere, conformemente ai principi ricordati dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti da 26 a 29, che non esiste uno stretto collegamento tra l’asserita illegittimità dal bando di concorso e la motivazione della decisione impugnata.
38
Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere dichiarato irricevibile.
Sul secondo motivo, relativo a pretesi errori manifesti di valutazione commessi dalla commissione giudicatrice
39
La ricorrente sostiene, in sostanza, che i punteggi ad essa attribuiti dalla commissione giudicatrice nell’ambito della «valutazione dei talenti» sono manifestamente errati e che, se la commissione giudicatrice avesse correttamente preso in considerazione la sua esperienza e le sue qualifiche, ella avrebbe potuto facilmente ottenere i diciotto punti necessari per essere ammessa a partecipare alle prove del centro di valutazione.
40
Risulta più precisamente dagli atti scritti della ricorrente che il secondo motivo comprende quattro censure, relative, la prima, alla mancata presa in considerazione dell’esperienza della ricorrente nel campo della medicina interna, la seconda, alla mancata presa in considerazione dell’esperienza della ricorrente nella gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico, la terza, alla mancata presa in considerazione dell’esperienza della ricorrente nel campo della gestione di équipe mediche e, infine, la quarta, alla mancata presa in considerazione dell’esperienza della ricorrente in un ambiente internazionale o multiculturale.
41
La Commissione fa valere, essenzialmente, che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono le commissioni giudicatrici di concorso, le loro valutazioni possono essere considerate viziate da errore manifesto solo se la parte ricorrente produce elementi tali da privarle di ogni plausibilità. Orbene, la ricorrente si sarebbe limitata a esprimere le sue convinzioni personali sul modo in cui le sue qualifiche avrebbero dovuto essere valutate, il che non può costituire un elemento sufficiente.
42
In via preliminaire, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la commissione giudicatrice di concorso è tenuta a verificare che i candidati siano in possesso delle conoscenze e dell’esperienza professionale necessaria per le mansioni relative al posto da coprire menzionate nel bando di concorso di cui trattasi. Essa è altresì tenuta a procedere all’esame comparativo delle cognizioni e delle attitudini dei candidati al fine di prescegliere i più idonei rispetto alle mansioni da svolgere (v. sentenza del 24 aprile 2013, BX/Commissione, F‑88/11, EU:F:2013:51, punto 39 e giurisprudenza citata).
43
In questo ambito, la commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività, e i criteri di valutazione devono essere uniformi e applicati in modo coerente a tutti i candidati (sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/Commissione, F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 50).
44
Al riguardo, la commissione giudicatrice di concorso dispone di un potere discrezionale, nella valutazione delle esperienze professionali anteriori dei candidati, per quanto riguarda sia la natura e la durata di queste ultime sia il rapporto più o meno stretto che esse possano presentare con le esigenze del posto da coprire (sentenze del 21 novembre 2000, Carrasco Benitez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punto 70; del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punto 40, e del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 65).
45
D’altro canto, si deve sottolineare che, nell’ambito del suo sindacato di legittimità in ordine alla valutazione delle esperienze professionali anteriori dei candidati, il Tribunale deve limitarsi a verificare che l’esercizio da parte della commissione giudicatrice di concorso del suo potere discrezionale non sia stato viziato da errore manifesto (v., in questo senso, sentenze del 13 dicembre 1990, Gonzalez Holguera/Parlamento, T‑115/89, EU:T:1990:84, punto 54, e dell’11 febbraio 1999, Mertens/Commissione, T‑244/97, EU:T:1999:27, punto 44), privando di plausibilità la decisione della commissione giudicatrice (sentenza del 24 aprile 2013, Demeneix/Commissione, F‑96/12, EU:F:2013:52, punto 45).
46
Occorre inoltre sottolineare che, conformemente alla giurisprudenza (v., in questo senso, sentenze del 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89, EU:T:1990:36, punti 31 e 34, e del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punti da 41 a 44), spetta alla parte ricorrente fornire alla commissione giudicatrice di concorso tutte le informazioni e tutti i documenti che essa ritenga utili ai fini dell’esame, da parte di quest’ultima, della sua candidatura.
47
In tal senso, nella fattispecie, è stato posto all’attenzione dei candidati, al punto 1.3 delle disposizioni generali relative ai concorsi generali (GU 2015, C 70 A, pag. 1; in prosieguo: le «disposizioni generali») il fatto che, per dimostrare di disporre dell’esperienza professionale richiesta, essi dovevano produrre i documenti giustificativi che specificassero in particolare le date d’inizio e di fine delle prestazioni nonché la natura delle mansioni svolte. Inoltre, in forza dello stesso punto 1.3, riguardo alle condizioni specifiche ai concorsi specializzati, si precisava che gli studi, le formazioni, i tirocini, i periodi di pratica, i compiti di ricerca e le esperienze professionali dovevano essere descritti in maniera dettagliata nell’atto di candidatura ed essere attestati dai documenti giustificativi corrispondenti. Ai punti 2.1.4 e 2.1.7 delle disposizioni generali, veniva richiesto ai candidati, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di concorso di verificare la corrispondenza tra le condizioni enunciate dal bando di concorso e le loro qualifiche, di inserire informazioni pertinenti sui diplomi, sull’esperienza professionale, sui motivi dell’iscrizione e sulla conoscenza delle lingue dell’Unione da parte del candidato e di allegare i documenti giustificativi al loro atto di candidatura.
48
Conformemente ad una giurisprudenza costante, la commissione giudicatrice ha unicamente l’obbligo di tener conto delle indicazioni e dei documenti, prodotti dal candidato a sostegno del suo atto di candidatura, per valutare l’esperienza professionale di quest’ultimo alla luce dei requisiti richiesti per il concorso. Essa non è assolutamente tenuta ad invitare il candidato a fornire documenti integrativi (sentenze del 16 settembre 1998, Jouhki/Commissione, T‑215/97, EU:T:1998:219, punto 58, e del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punto 43) né a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se l’interessato soddisfi tutte le condizioni del bando di concorso (sentenza del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punto 43).
49
Alla luce di tali principi, occorre esaminare la fondatezza delle censure formulate dalla ricorrente.
– Sulla prima censura, relativa alla mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale della ricorrente nel campo della medicina interna
50
Per quanto riguarda la sua esperienza professionale nel campo della medicina interna, la ricorrente sostiene che risulta dalla rubrica 5 del suo atto di candidatura, intitolata «Valutazione dei talenti», sotto il titolo «Esperienza professionnale», che ella era in possesso di un’esperienza professionale nel campo della medicina interna di quasi quattordici anni.
51
In via preliminare, si deve ricordare che il punto 6 dell’allegato III del bando di concorso prevedeva l’attribuzione di un punteggio ai candidati che comprovassero un’esperienza professionale di almeno tre anni in medicina interna.
52
La commissione giudicatrice ha deciso di non accordare alla ricorrente alcun punto a tale titolo in quanto, in particolare, l’esperienza professionale citata nella rubrica 5 dell’atto di candidatura era identica a quella indicata alla rubrica 3 dello stesso documento relativa all’esperienza professionale in medicina generale, per la quale erano stati attribuiti alla ricorrente quattro punti, ossia il punteggio massimo. Inoltre, essa ha constatato che non risultavano ulteriori informazioni sufficienti a consentire di desumere che si trattasse di un’attività professionale distinta, svolta durante il periodo interessato.
53
Occorre innanzitutto rilevare che risulta dall’atto di candidatura che la ricorrente non possiede quattordici anni di esperienza nel settore della medicina interna.
54
Infatti, la ricorrente dichiara di aver lavorato, dal settembre 1998 all’aprile 2005, presso diverse strutture sanitarie in qualità di «medico specializzando in medicina interna». Orbene, questa sola indicazione non permetteva alla commissione giudicatrice di ritenere che la ricorrente comprovasse un’esperienza professionale di almento tre anni in medicina interna. Pertanto, da tali informazioni non emerge che la ricorrente abbia svolto in tale occasione piene funzioni di medico internista come quelle menzionate nel bando di concorso. La commissione giudicatrice poteva quindi ritenere che tale periodo di attività non fosse da considerare come un periodo di esperienza professionale pertinente.
55
Per il periodo compreso tra il giugno 2004 e il giugno 2012, la ricorrente asserisce di aver coperto i posti di «medico del pronto soccorso/medico di guardia», di «medico presso il servizio di cardiologia» e di «medico con responsabilità di primario». Tali affermazioni non consentono di ritenere che le attività esercitate dalla ricorrente durante tale periodo siano state in relazione con l’esperienza professionale in medicina interna richiesta dal bando di concorso.
56
Pertanto, le indicazioni fornite dalla ricorrente non permettono di tener conto di tale periodo nel calcolo della durata della sua esperienza professionale per la rubrica relativa alla medicina interna. Infatti, la ricorrente si limita ad esporre sommariamente l’intera sua esperienza durante tali quattordici anni di pratica medica senza spiegare in dettaglio quanto, nelle sue attività, rientri non nella medicina generale, ma nella medicina interna.
57
Si deve quindi necessariamente constatare che la commissione giudicatrice ha giustamente considerato che la ricorrente non aveva fornito sufficienti elementi integrativi che consentissero di desumere che l’esperienza professionale indicata nella rubrica 5 dell’atto di candidatura non fosse identica a quella indicata nella rubrica 3 dello stesso documento.
58
Occorre rilevare al riguardo che la commissione giudicatrice ha giustamente deciso che, nelle circostanze del caso di specie, essa non poteva tener conto di una stessa attività professionale per uno stesso periodo sotto due rubriche diverse.
59
Si deve concludere che la commissione giudicatrice ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto, che l’esperienza professionale della ricorrente non giustificava l’attribuzione, oltre al punteggio massimo per l’esperienza professionale in medicina generale, di un ulteriore punteggio per la sua esperienza professionale in medicina interna.
60
Di conseguenza, si deve respingere la prima censura del primo motivo.
– Sulla seconda censura, relativa alla mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale della ricorrente nella gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico
61
Per quanto riguarda la rubrica 10 dell’atto di candidatura, e più precisamente la «valutazione dei talenti», la ricorrente fa valere che la commissione giudicatrice non ha tenuto conto, erroneamente, della sua esperienza professionale nella gestione di fascicoli e procedure amministrative nel campo medico.
62
In via preliminare, occorre ricordare che l’ultimo trattino dell’allegato I e il punto 11 dell’allegato III del bando di concorso prevedevano l’attribuzione di un punteggio ai candidati che comprovassero un’esperienza professionale nella gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico.
63
A sostegno della sua tesi, la ricorrente afferma che risulta dalla rubrica 10b del suo atto di candidatura che ella possiede un’esperienza professionale di oltre quattro anni nel campo della gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico.
64
Tuttavia, dal fascicolo di candidatura della ricorrente non risulta che ella possedesse, al momento della presentazione del suo atto di candidatura, l’esperienza professionale pertinente.
65
Infatti, non si può ritenere che le esperienze messe in rilievo nell’atto di candidatura della ricorrente tra il giugno 2001 e il settembre 2006, relative alla sua formazione in medicina interna, alla sua esperienza in medicina infortunistica e in cardiologia, le abbiano conferito l’esperienza richiesta.
66
Occorre inoltre rilevare che la ricorrente, nei suoi atti scritti, afferma che emerge dall’atto di candidatura che ella opera come medico libero professionista dal 2014 e, pertanto, che ella gestisce direttamente i suoi fascicoli e le procedure amministrative, in particolare in occasione delle visite mediche annuali per i datori di lavoro. Tuttavia, le precisazioni fornite dalla ricorrente menzionano, a questo proposito, semplici compiti inerenti all’attività principale nel campo della medicina. Anche ammettendo che tale attività abbia potuto rientrare nel settore considerato dal bando di concorso, essa non ha comunque conferito alla ricorrente l’esperienza professionale richiesta in tale settore.
67
Inoltre, la Commissione rileva giustamente che l’esperienza professionale citata nella rubrica 10 dell’atto di candidatura era la stessa figurante nelle rubriche 3 e 5 dello stesso documento in quanto verteva sullo stesso periodo ed era acquisita presso gli stessi datori di lavoro. Pertanto, tale esperienza non poteva essere calcolata sotto rubriche diverse.
68
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la commissione giudicatrice ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto, che l’esperienza professionale della ricorrente non corrispondeva ad un’esperienza professionale pertinente in materia di gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambiente medico.
69
La seconda censura del secondo motivo deve dunque essere disattesa.
– Sulla terza censura, relativa alla mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale della ricorrente nella gestione di équipe mediche
70
Per quanto riguarda la rubrica 11 dell’atto di candidatura e, più precisamente, la «valutazione dei talenti», la ricorrente sottolinea che, al momento della presentazione della sua candidatura, ella possedeva quattro anni di esperienza professionale nella gestione di équipe mediche.
71
In via preliminare, si deve ricordare che il nono trattino dell’allegato I e il punto 12 dell’allegato III del bando di concorso prevedevano l’attribuzione di un punteggio ai candidati che comprovassero un’esperienza professionale nella gestione di équipe mediche.
72
La commissione giudicatrice ha deciso di non accordare nessun punto alla ricorrente in quanto l’atto di candidatura non era sufficientemente dettagliato e, in particolare, la ricorrente non aveva fornito elementi sul suo ruolo, sulle sue responsabilità e sulle persone dirette.
73
Tuttavia, risulta chiaramente dall’atto di candidatura della ricorrente che la sua risposta sotto la rubrica interessata conteneva le precisazioni che permettevano di dimostrare che ella era in possesso di un’esperienza professionale nella gestione di équipe mediche. Contrariamente a quanto afferma la Commissione, la ricorrente vi ha specificato il suo ruolo, le sue responsabilità e le persone dirette.
74
Infatti, in primo luogo, la ricorrente ha precisato di aver coperto un posto di Funktionsoberärztin dal marzo 2008 al giugno 2012 presso la Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen (clinica casa madre delle Borromeiane) di Treviri (Germania), e cioè un posto di responsabilità particolare in seno a tale centro ospedaliero. In secondo luogo, ella ha specificato le sue responsabilità asserendo di aver diretto, in tale ospedale, il servizio degli stimolatori cardiaci e di aver trascorso sei mesi nel servizio di oncologia. In terzo luogo, ella ha precisato nella sua risposta il tipo di persone da lei dirette, e cioè «medici specializzandi».
75
Per quanto riguarda il posto di Funktionsoberärztin coperto dal marzo 2008 al giugno 2012, descritto dalla ricorrente come posto di «medico con responsabilità di primario», la Commissione fa valere, nella controreplica, riferendosi ad un articolo di dottrina tedesco, che Funktionsoberärztin non significa «medico con responsabilità di primario» e che non esiste una descrizione ben definita dei compiti svolti da una Funktionsoberärztin in seno agli ospedali tedeschi. Orbene, risulta dalla lettura dell’articolo prodotto dalla Commissione che un posto del genere può essere definito in due modi. Da una parte, la Funktionsoberärztin può svolgere il ruolo di consulente sotto la supervisione di medici più esperti. Dall’altra parte, in taluni ospedali tedeschi, il ruolo di una Funktionsoberärztin può corrispondere ad un ruolo di «medico senior» con tutte le responsabilità che si accompagnano a tale titolo. Orbene, dalle risposte della ricorrente risulta che, nel caso di specie, quest’ultima si trova piuttosto nella seconda categoria, e cioè quella di medico avente la responsabilità, se non di «capo», quanto meno di gestore di équipe o di medico investito di responsabilità particolari.
76
L’attività professionale svolta all’epoca dalla ricorrente corrispondeva quindi al tipo di esperienza professionale ricercata nell’ambito del concorso. Infatti, da tali informazioni risulta che la ricorrente ha svolto in tali circostanze funzioni di gestione di équipe mediche come quelle descritte nel detto bando. La Commissione non contesta del resto che la ricorrente abbia avuto la supervisione di medici specializzandi, né che ella abbia diretto il servizio degli stimolatori cardiaci, ma contesta soltanto la portata della designazione letterale del posto coperto dalla ricorrente. Inoltre, né la commissione giudicatrice, né l’EPSO, né la Commissione, nella risposta alla domanda di riesame nella decisione di rigetto del reclamo e nel controricorso, avevano messo in discussione la definizione stessa di Funktionsoberärztin.
77
Di conseguenza, occorre constatare che la valutazione da parte della commissione giudicatrice delle risposte della ricorrente alla domanda 11 della «valutazione dei talenti» è viziata da errore manifesto.
78
Risulta da quanto precede che la terza censura del secondo motivo dev’essere accolta.
– Sul quarto motivo, relativo alla mancata presa in considerazione dell’esperienza professionale della ricorrente in un ambiente internazionale o multiculturale
79
Per quanto riguarda la rubrica 12 dell’atto di candidatura e più precisamente della «valutazione dei talenti», la ricorrente sottolinea che ella era in possesso, al momento della presentazione della sua candidatura, di almeno tre anni di esperienza professionale in ambiente internazionale o multiculturale.
80
In via preliminaire, occorre precisare che il punto 13 dell’allegato III del bando di concorso prevedeva l’attribuzione di un punteggio ai candidati che comprovassero un’esperienza professionale di almeno tre anni in un ambiente internazionale o multiculturale in uno dei seguenti settori: medicina del lavoro, medicina generale, medicina interna, medicina tropicale, ergonomia, controllo medico delle assenze per malattia, sanità pubblica, psichiatria o radioprotezione.
81
La commissione giudicatrice ha deciso di non accordare alcun punto alla ricorrente in quanto risultava dall’atto di candidatura che quest’ultima aveva lavorato in un ambiente monolingue (tedesco), il che non può essere considerato come un’esperienza pertinente.
82
Dall’atto di candidatura della ricorrente risulta che quest’ultima ha coperto posti di medico di guardia, medico del pronto soccorso e di medico specializzando in medicina interna presso varie strutture sanitarie tedesche, in particolare presso la guardia medica di Treviri, presso la clinica universitaria di Mannheim (Germania) o ancora in seno alla Croce rossa tedesca. Inoltre, ella precisa che, «nel corso della sua formazione in medicina interna effettuata negli ospedali tedeschi, [ella] ha lavorato in un ambiente internazionale e multiculturale».
83
Tali indicazioni non consentono di ritenere che l’attività esercitata dalla ricorrente durante tale periodo le permetta di far valere un’esperienza professionale in un ambiente multiculturale e internazionale.
84
Anche se la ricorrente sottolinea, al punto 52 del ricorso, che gli anni trascorsi in seno a centri ospedalieri in Germania sono stati effettuati in seno ad équipe mediche internazionali e multiculturali, tali elementi non figurano nel suo atto di candidatura. Inoltre, anche ammettendo che la formazione universitaria e l’esperienza professionale della ricorrente in Germania costituiscano un’esperienza multiculturale a causa dell’origine greca dell’interessata, la presa in considerazione di tale esperienza non l’autorizza a far valere un’esperienza professionale internazionale sufficiente nell’ambito di tale concorso. Come sottolinea la Commissione, l’esperienza acquisita dai candidati in seno ai centri ospedalieri nazionali non può essere presa in considerazione, in quanto un ospedale non rappresenta un ambiente di lavoro internazionale e multiculturale. In ogni caso, se la ricorrente avesse lavorato in un ambiente internazionale durante tale periodo, ella avrebbe dovuto farlo valere nel suo atto di candidatura.
85
Per quanto riguarda il periodo di lavoro compiuto dalla ricorrente in seno al centro ospedaliero di Lussemburgo, la commissione giudicatrice non ha commesso alcun errore manifesto non tenendo conto di tale esperienza, in quanto tale attività non era stata menzionata nella risposta alla domanda 12 della «valutazione dei talenti». Al riguardo, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza (v., in questo senso, sentenze del 20 giugno 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89, EU:T:1990:36, punti 31 e 34, e del 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commissione, T‑332/01, EU:T:2002:289, punti da 41 a 44), spetta al candidato ad un concorso fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e tutti i documenti che esso ritenga utili ai fini dell’esame della candidatura. Inoltre, come rileva giustamente la Commissione, l’attenzione dei candidati era stata attirata, al punto 2.4 delle disposizioni generali, sul fatto che «la selezione [era] fatta unicamente sulla base delle risposte alle singole domande della sezione “valutazione dei talenti” del modulo di candidatura online». Pertanto, alla luce di tali elementi, la ricorrente non può far valere la sua esperienza a Lussemburgo come un periodo di esperienza professionale internazionale o multiculturale per rimettere in discussione la valutazione della commissione giudicatrice.
86
Si deve concludere che la commissione giudicatrice ha potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto, che la ricorrente non aveva acquisito un’esperienza professionale in un ambiente multiculturale o internazionale quale prevista dal bando di concorso.
87
Di conseguenza, si deve disattendere la quarta censura del secondo motivo.
88
Discende da quanto precede, come risulta dall’esame della terza censura, che la valutazione da parte della commissione giudicatrice delle risposte della ricorrente alla domanda 11 della «valutazione dei talenti» è manifestamente errata. Un siffatto errore, vertente su una rubrica per la quale i candidati potevano ottenere un massimo di 8 punti, è stato tale da falsare la valutazione globale, operata dalla commissione giudicatrice, dell’esperienza della ricorrente, la quale si rispecchia nel punteggio finale ottenuto da quest’ultima sul complesso delle domande rivolte in questo contesto. Infatti, non può escludersi che, in assenza di tale errore, la ricorrente potesse raggiungere la soglia di 18 punti che le avrebbe permesso di essere invitata a partecipare alle altre prove del concorso.
89
Pertanto, occorre accogliere entro questi limiti il secondo motivo e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.
Sulla domanda di risarcimento danni
90
La ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione a versare un importo di EUR 10000 a titolo di risarcimento del preteso danno morale da lei subito. La Commissione ribatte che, in mancanza di un’illegittimità che vizi la decisione impugnata, tale domanda dovrebbe essere respinta. In ogni caso, supponendo che tale decisione sia illegittima, il suo annullamento basterebbe a risarcire l’asserito danno morale.
91
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato (sentenza del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127; v. altresì, in tal senso, sentenza del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22).
92
Tuttavia, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità non può costituire di per sé un risarcimento adeguato qualora, da un lato, l’atto impugnato contenga un apprezzamento esplicitamente negativo sulle capacità della parte ricorrente in grado di ferirla (v., in questo senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punti da 27 a 29; del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione, T‑197/98, EU:T:2000:86, punto 98, e del 13 dicembre 2005, Cwik/Commissione, T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, EU:T:2005:447, punti 205 e 206) e, dall’altro, la parte ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illecito su cui si basa l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88).
93
Da una parte, si deve dunque verificare se, nella fattispecie, la decisione impugnata comporti un apprezzamento negativo che possa aver ferito la ricorrente.
94
In primo luogo, per la rubrica 5 dell’atto di candidatura, relativamente all’esperienza della ricorrente in medicina interna, la commissione giudicatrice ha affermato che «la stessa esperienza professionale non p[oteva] essere calcolata due volte». In secondo luogo, per la rubrica 10 dello stesso documento, riguardante l’esperienza della ricorrente nella gestione di fascicoli e procedure amministrative in ambito medico, la commissione giudicatrice ha precisato che «non vi erano sufficienti indizi per consentir[le] (…) di desumere che si trattasse di un’attività professionale distinta, svolta durante il periodo interessato». In terzo luogo, per la rubrica 11 di tale documento, la commissione giudicatrice ha rilevato che «le informazioni non erano abbastanza dettagliate». Infine, in quarto luogo, relativamente alla rubrica 12 del detto documento, essa ha asserito che «il fatto di lavorare in un ambiente monolingue (tedesco) non [era] stato considerato come un’esperenza pertinente».
95
Pertanto, anche ammesso che il punteggio ottenuto attribuito dalla commissione giudicatrice abbia potuto ingenerare nella ricorrente un senso di ingiustizia, la decisione della commissione giudicatrice non contiene alcuna forma di apprezzamento negativo in grado di ferirla o di ledere la sua reputazione.
96
Di conseguenza, tali apprezzamenti non possono essere considerati come esplicitamente negativi ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 92.
97
D’altra parte, relativamente all’esistenza di un danno morale separabile dall’atto che fonda l’annullamento, si deve constatare che il danno morale subito dalla ricorrente risulta direttamente dalla sua esclusione irregolare dal concorso. Si tratta di una conseguenza diretta dell’errore manifesto commesso dalla commissione giudicatrice e tale conseguenza non costituisce un danno separabile dall’illecito su cui si basa l’annullamento. In ogni caso, la ricorrente non adduce alcun elemento preciso idoneo a dimostrare che un danno del genere sia separabile da detto illecito.
98
Pertanto, il Tribunale ritiene che ogni danno morale che la ricorrente possa aver subito a seguito dell’illegittimità della decisione impugnata sia riparato in maniera adeguata e sufficiente dall’annullamento di quest’ultima.
99
Da tutto quanto precede deriva che la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta.
100
Da tutte le considerazioni che precedono, risulta che il ricorso dev’essere accolto nella parte in cui mira all’annullamento della decisione impugnata e, per il resto, respinto.
Sulle spese
101
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.
102
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta essenzialmente soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione del 28 settembre 2015 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Medici per i siti di Lussemburgo e Ispra (settore: medici Lussemburgo) ha negato a PB l’ammissione alle prove di selezione indette presso il centro di valutazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) è annullata.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2017.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.