SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
18 settembre 2018 ( *1 )
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Pensioni – Trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati anteriormente in regimi pensionistici nazionali – Danno derivante dall’informazione asseritamente insufficiente fornita ai ricorrenti dall’AACC in sede di trasmissione delle proposte di abbuono di annualità che li riguardavano – Rigetto del ricorso per risarcimento danni in primo grado – Articolo 77, quarto comma, dello Statuto – Danno materiale»
Nella causa T‑702/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 20 luglio 2016, causa F‑126/15, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (F‑126/15, EU:F:2016:159),
José Barroso Truta, agente contrattuale della Corte di giustizia dell’Unione europea, residente a Bofferdange (Lussemburgo),
Marc Forli, agente contrattuale della Corte di giustizia dell’Unione europea, residente a Lexy (Francia),
Calogero Galante, agente contrattuale della Corte di giustizia dell’Unione europea, residente a Aix-sur-Cloie (Belgio),
Bernard Gradel, agente contrattuale della Corte di giustizia dell’Unione europea, residente a Konacker (Francia),
rappresentati da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,
ricorrenti,
contro
Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram e Á. Almendros Manzano, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Van der Woude, presidente, H. Kanninen e D. Gratsias (relatore), giudici,
cancelliere: G. Predonzani, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione, i ricorrenti, sigg. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante e Bernard Gradel, agenti contrattuali del gruppo di funzioni I, assunti a tempo indeterminato e assegnati alla direzione generale (DG) dell’amministrazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, già DG «Infrastrutture», chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 20 luglio 2016, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea (F‑126/15, EU:F:2016:159; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Con tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il loro ricorso diretto a condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcire loro la perdita dei loro diritti a pensione, da essi maturati prima di entrare al servizio di detta istituzione in base a regimi pensionistici nazionali e trasferiti al regime pensionistico dell’Unione europea.
Contesto normativo e fatti all’origine della controversia
Quadro giuridico
2
Il capitolo 3 del titolo V dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nella sua versione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014, è rubricato «Pensioni e indennità di invalidità». L’articolo 77 dispone:
«Il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto a una pensione di anzianità (…)
L’ammontare massimo della pensione di anzianità è fissata al 70% dell’ultimo stipendio base relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno. L’1,80% di tale ultimo stipendio base è pagabile al funzionario per ciascun anno di servizio calcolato in base alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato VIII.
(…)
L’importo della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio.
L’età pensionabile si raggiunge a 66 anni.
(…)».
3
Ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato VIII dello Statuto, «[i]l minimo vitale preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni corrisponde allo stipendio base di un funzionario al primo scatto del grado AST 1».
4
Nella sua versione anteriore, applicabile dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2013, l’articolo 77 dello Statuto prevedeva che «1,90% dell’ultimo stipendio base [relativo all’ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante almeno un anno rimaneva] acquisito al funzionario per ciascun anno di servizio» e che l’età pensionabile si raggiungeva, in linea di principio, a 63 anni.
5
L’articolo 2 dell’allegato VIII dello Statuto dispone quanto segue:
«La pensione di anzianità è liquidata in base al numero totale di annualità maturate dal funzionario. Ogni anno preso in considerazione alle condizioni stabilite dal successivo articolo 3 dà diritto al beneficio di un’annualità, ogni mese intero a un dodicesimo di annualità.
Il numero massimo di annualità che può essere preso in considerazione per la costituzione del diritto alla pensione di anzianità è fissato al numero necessario per raggiungere il massimo della pensione, ai sensi dell’articolo 77, secondo comma, dello Statuto».
6
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto:
«Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:
–
aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
–
aver esercitato un’attività subordinata o autonoma
ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.
In tal caso l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.
(…)».
7
L’articolo 109 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») dispone quanto segue:
«1. All’atto della cessazione dal servizio, l’agente contrattuale ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3, dello Statuto e dell’allegato VIII dello Statuto (…)
2. L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto si applica per analogia agli agenti contrattuali.
(…)».
8
Ai sensi dell’articolo 110 del RAA:
«(…) Il periodo di servizio prestato in qualità di agente contrattuale presso l’Unione viene preso in considerazione per il computo delle annualità della pensione di anzianità, alle condizioni previste dall’allegato VIII dello Statuto».
9
Infine, conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, della decisione del comitato amministrativo della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 ottobre 2011, recante disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, «[i]l numero di annualità da prendere in considerazione [per l’abbuono successivo al trasferimento] non può in alcun caso superare il numero di annualità nel corso delle quali l’interessato era stato affiliato ai regimi di cui trattasi» e «[l]’eventuale eccedente finanziario derivante dai massimali delle annualità è rimborsato all’agente in questione».
Fatti
10
Il Tribunale della funzione pubblica ha esposto i fatti ai punti da 8 a 48 della sentenza impugnata. Tali punti sono ripresi, nella sostanza, qui di seguito.
Sulle domande di trasferimento dei diritti a pensione
11
Fra il 2006 e il 2010 i ricorrenti hanno presentato, in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, dello Statuto, più domande di trasferimento dei diritti a pensione che essi avevano maturato anteriormente presso diversi organismi lussemburghesi, francesi e belga.
12
L’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») della Corte di giustizia dell’Unione europea ha trasmesso ai ricorrenti proposte di abbuono di annualità di pensione chiedendo loro di verificare con cura gli elementi presi in considerazione e invitandoli, «[p]er avere spiegazioni sul calcolo e per discutere dell’opportunità per [essi] di procedere o meno al trasferimento (…) a contattare [i responsabili designati della direzione delle risorse umane e dell’amministrazione del personale della DG “Personale e finanze” della Corte di giustizia dell’Unione europea]».
13
Al riguardo, l’AACC richiamava l’attenzione dei ricorrenti sul fatto che «[g]li effetti statutari dell’abbuono di annualità concesso a titolo [delle proposte di cui trattasi rientravano nelle] modalità del regime pensionistico della funzione pubblica europea in vigore al momento della liquidazione dei diritti a pensione, fermo restando che il numero di annualità abbuonate in applicazione del regime di trasferimento non avrebbe subito modifiche», che «[l]a proposta ufficiale di abbuono sarebbe diventata effettiva solo dopo il ricevimento dell’importo complessivo da trasferire» e che «[l]’abbuono così ottenuto [non veniva] preso in considerazione per il calcolo del periodo minimo di servizio da effettuare, vale a dire dieci anni, che dà diritto ad una pensione della funzione pubblica europea, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto (…)» (sentenza impugnata, punti 11, 12, 16, 21 e 27).
14
I ricorrenti hanno espletato le formalità necessarie affinché venisse effettuato il trasferimento, per alcuni, dell’integralità e, per altri, di una parte dei diritti che avevano maturato in base ai diversi regimi pensionistici nazionali da cui dipendevano prima di entrare al servizio della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza impugnata, punti 13, 18, 23, 29 e 30). Al riguardo, come indicato nella sentenza impugnata, i servizi competenti della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno adottato decisioni che chiudevano la procedura di trasferimento dei diritti a pensione nazionali dei ricorrenti (in prosieguo, complessivamente considerate: le «decisioni di abbuono di annualità»).
15
Più in particolare, con nota del 16 febbraio 2012, il capo dell’unità «Diritti statutari» ha informato il sig. Barroso Truta del fatto che, in seguito al trasferimento del capitale corrispondente ai diritti a pensione che egli aveva maturato anteriormente, vale a dire EUR 61121,08, l’AACC aveva effettuato un nuovo calcolo del numero di annualità abbuonate a titolo del trasferimento di tali diritti al regime pensionistico dell’Unione, che conduceva ormai al riconoscimento, in tale regime, di un periodo di versamento di contributi pari a 8 anni e 24 giorni (sentenza impugnata, punto 14).
16
Con note del 16 febbraio 2012, dell’8 aprile 2013 e del 25 luglio 2014, il capo dell’unità «Diritti statutari» ha informato il sig. Forli che, in seguito al trasferimento degli importi a titolo di capitale corrispondenti ai diritti a pensione che egli aveva maturato presso diversi organismi nazionali, l’AACC aveva effettuato un nuovo calcolo del numero di annualità abbuonate a titolo del trasferimento di tali diritti al regime pensionistico dell’Unione, che conduceva ormai al riconoscimento, in tale regime, di periodi di versamento di contributi pari a 15 anni e 18 giorni, di 6 giorni e di 1 anno e 23 giorni (sentenza impugnata, punto 19).
17
Con note del 13 novembre 2009 e del 6 dicembre 2010, l’unità «Diritti statutari» ha informato il sig. Galante che l’AACC aveva effettuato un nuovo calcolo del numero di annualità abbuonate a titolo dei trasferimenti dei diritti che egli aveva maturato anteriormente, presso diversi organismi nazionali, al regime pensionistico dell’Unione, che conduceva ormai al riconoscimento, nel regime pensionistico dell’Unione, di un periodo di versamento dei contributi di 4 anni e 1 mese, accompagnato da un rimborso al sig. Galante di un importo di EUR 7626,50, e di un periodo di 10 anni, 4 mesi e 5 giorni (sentenza impugnata, punto 25).
18
Con note, da un lato, del 20 dicembre 2006, annullata e sostituita da una nota del 21 dicembre 2009, e, dall’altro, del 18 ottobre 2011, l’unità «Diritti statutari» ha informato il sig. Gradel del fatto che, a seguito del trasferimento del capitale corrispondente ai diritti a pensione che egli aveva maturato presso diversi organismi nazionali, l’AACC aveva effettuato un nuovo calcolo del numero di annualità abbuonate a titolo del trasferimento di tali diritti al regime pensionistico dell’Unione, che conduceva ormai al riconoscimento, in tale regime, di periodi di versamento di contributi pari a 16 anni, accompagnato da un rimborso al sig. Gradel di un importo di EUR 14235,11, di 3 anni, 2 mesi e 20 giorni e di 2 anni, 3 mesi e 5 giorni (sentenza impugnata, punto 31).
Sulla riunione del 12 aprile 2012 e sulle richieste di informazioni formulate dai ricorrenti
19
Dopo la ricezione, il 9 marzo 2012, di un messaggio di posta elettronica, inviato a tutto il personale dalla direzione delle risorse umane e dell’amministrazione del personale della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativo all’aggiornamento del suo strumento di simulazione dei diritti a pensione dei funzionari chiamato «calculette pension» (calcolatrice pensione), i ricorrenti avrebbero utilizzato tale strumento e scoperto che i trasferimenti di diritti a pensione che essi avevano effettuato non avevano determinato l’incremento dell’importo delle loro rispettive pensioni. In altri termini, secondo i ricorrenti e in base alla stima così ottenuta, l’importo delle loro rispettive pensioni sarebbe stato, al momento dei loro pensionamenti, sostanzialmente identico a prescindere dai trasferimenti dei loro diritti a pensione maturati anteriormente presso diversi regimi nazionali (sentenza impugnata, punti 32 e 33).
20
Nel corso del mese di aprile 2012, i sigg. Barroso Truta e Forli hanno incontrato, in occasione di una riunione da essi richiesta, il capo dell’unità «Diritti statutari». In tale riunione, il capo di detta unità avrebbe spiegato loro la portata, nei loro casi, dell’applicazione della norma che discende, in particolare, dall’articolo 77, quarto comma, dello Statuto (in prosieguo: la «norma del minimo vitale»).
21
In occasione della menzionata riunione, i ricorrenti sarebbero altresì stati informati dell’impossibilità, in linea di principio, di riversare agli organismi nazionali interessati diritti a pensione già trasferiti al regime pensionistico dell’Unione. Il capo di detta unità si sarebbe impegnato con i due interessati a contattare i servizi della Commissione europea per esaminare se essi fossero venuti a conoscenza di casi analoghi e come questi fossero stati trattati (sentenza impugnata, punto 34).
22
Come indicato al punto 35 della sentenza impugnata, da un messaggio di posta elettronica dell’11 febbraio 2015 del capo dell’unità «Diritti statutari», temporaneamente assegnato ad altre funzioni all’interno della Corte di giustizia dell’Unione europea, emerge che, in occasione della riunione menzionata, i due ricorrenti di cui supra al punto 20 l’avrebbero informato della loro partecipazione ad una riunione organizzata da un sindacato su iniziativa del sig. Galante, il quale li avrebbe informati, all’epoca, circa l’urgenza di effettuare il trasferimento dei loro diritti a pensione a causa del rischio di incorrere in una perdita di diritti.
23
Con lettera del 23 aprile 2012, i sigg. Barroso Truta e Forli hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, al direttore generale della DG «Personale e finanze» della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: il «direttore generale») di esaminare la possibilità di riversare agli organismi nazionali interessati gli importi trasferiti a loro nome al regime pensionistico dell’Unione (sentenza impugnata, punto 36).
24
Il 26 aprile 2012, i sigg. Barroso Truta e Forli hanno chiesto ad uno degli organismi interessati dalla presente causa, vale a dire la caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg (cassa nazionale di previdenza sociale del Lussemburgo; in prosieguo: la «CNAP»), di annullare le loro domande di trasferimento dei diritti a pensione e di ricostituire i diritti che essi avevano maturato anteriormente presso tale organismo. Con lettere rispettive del 7 maggio 2012, la CNAP ha respinto tali domande sottolineando, in sostanza, che i trasferimenti dei diritti a pensione avevano un carattere definitivo (sentenza impugnata, punto 37).
25
Il 3 settembre 2012, il sig. Galante ha chiesto al direttore generale, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, di esaminare la possibilità che la Corte di giustizia dell’Unione europea riversasse l’importo in capitale trasferito, a titolo dei diritti che egli aveva maturato anteriormente, dalla CNAP. Tale ricorrente si è altresì rivolto direttamente alla CNAP al riguardo. Con memorandum del 27 settembre 2012, il direttore generale ha comunicato al sig. Galante di non poter dare seguito alla sua richiesta (sentenza impugnata, punti 38 e 39).
26
Il 5 febbraio 2013 il direttore generale ha informato i sigg. Barroso Truta e Forli che l’AACC aveva contattato due volte la CNAP per esaminare le loro rispettive situazioni, ma che, il 20 luglio e il 17 agosto 2012, tale organismo nazionale aveva ad essa indicato il proprio rifiuto di accettare che la Corte di giustizia dell’Unione europea riversasse i diritti a pensione maturati anteriormente da tali due ricorrenti che esso aveva trasferito al regime pensionistico dell’Unione. Tali dinieghi sono stati nuovamente confermati dalla CNAP il 7 gennaio 2013 (sentenza impugnata, punto 40).
Sulla fase precontenziosa del procedimento
27
Con lettere del 16 aprile 2014 redatte in termini analoghi, i ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, domande dirette ad ottenere che l’AACC risarcisse i danni finanziari che essi avrebbero subito a causa dei trasferimenti dei loro rispettivi diritti a pensione al regime pensionistico dell’Unione. A sostegno delle loro domande, essi facevano valere, in sostanza, che, in applicazione dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto e, più precisamente, della norma del minimo vitale, di cui essi ignoravano l’esistenza al momento in cui, ognuno di essi, aveva accettato di trasferire i propri diritti a pensione maturati anteriormente, per il calcolo della loro pensione si sarebbe tenuto conto solo degli anni di servizio effettuati presso la Corte di giustizia dell’Unione europea. In questo senso, le annualità che ciascuno di essi aveva ottenuto a titolo dei trasferimenti dei loro diritti a pensione non avrebbero, secondo loro, alcun impatto sull’importo delle loro future rispettive pensioni. I ricorrenti sottolineavano che se l’AACC li avesse informati adeguatamente rispetto all’esistenza di un importo base della pensione di anzianità che doveva corrispondere, almeno, al 4% del minimo vitale per anno di servizio, essi avrebbero rinunciato a trasferire i loro diritti di pensione maturati anteriormente, conservando così, inoltre, i loro diritti a pensione nazionali che, eventualmente, avrebbero potuto consentire loro di far valere un diritto a pensione nazionale (sentenza impugnata, punto 41).
28
I ricorrenti consideravano che, nell’omettere di fornire loro informazioni sufficienti relative all’assenza di impatto, nei loro casi specifici, degli abbuoni di annualità che essi potevano ottenere in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto sull’importo delle loro pensioni di anzianità future, l’AACC avesse commesso un illecito amministrativo. Essi chiedevano, pertanto, il risarcimento, da parte dell’AACC, dei danni materiali corrispondenti agli importi in capitale dei diritti a pensione nazionali trasferiti, a loro parere in totale perdita, al regime pensionistico dell’Unione. Gli importi rivendicati, maturati degli interessi di mora, erano, per il sig. Barroso Truta, di EUR 61121,08; per il sig. Forli, di EUR 129440,98 complessivi; per il sig. Galante, di EUR 76324,29 complessivi e, per il sig. Gardel, di EUR 99565,13 complessivi (sentenza impugnata, punto 42).
29
Con nota del 3 settembre 2014 il direttore generale, «pur rammaricandosi che i ricorrenti si trovassero in quella specifica situazione», ha respinto, nella sua qualità di AACC, le loro domande del 16 aprile 2014. Secondo tale decisione di rigetto, non vi sarebbe stato alcun illecito amministrativo commesso dall’AACC riguardo al livello di informazioni che essa aveva fornito ai ricorrenti al momento in cui erano state avanzate loro le proposte di abbuono di annualità che li riguardavano (sentenza impugnata, punto 43).
30
Il direttore generale sottolineava, più specificatamente, che non sussisteva alcun dubbio sul fatto che, se essi avessero accettato l’invito che era stato loro rivolto, con un «linguaggio piuttosto direttivo», nei memorandum che accompagnavano le proposte di abbuono di annualità di cui trattasi, di contattare l’unità «Diritti statutari», i ricorrenti avrebbero ottenuto elucidazioni relative al funzionamento del meccanismo connesso alla norma del minimo vitale e, come sarebbe di consuetudine in siffatti casi, l’amministrazione avrebbe effettuato una simulazione dell’importo delle loro pensioni future con o senza trasferimento, circostanza che avrebbe fatto emergere l’effetto della norma del minimo vitale nei loro casi rispettivi (sentenza impugnata, punto 44).
31
Il direttore generale spiegava che, ad ogni modo, qualsiasi valutazione relativa all’utilità di effettuare o meno un trasferimento di diritti a pensione maturati a titolo di un regime nazionale era soggetta ad incertezza, soprattutto perché essa si fondava su condizioni, anche statutarie, che, col tempo, potevano evolvere. Egli sottolineava che non era quindi da escludersi che i ricorrenti accedessero, nel corso delle loro rispettive carriere, ad altre tabelle di stipendio, quali quelle dei gruppi di funzione superiori degli agenti contrattuali o quelle dei funzionari e agenti temporanei. Parimenti, il legislatore dell’Unione potrebbe prevedere, in futuro, una modifica dell’importo del minimo vitale, mentre, a livello nazionale, potrebbero essere introdotte norme anticumulo (sentenza impugnata, punto 45).
32
Il direttore generale giungeva alla conclusione che, «[i]n un siffatto contesto, la scelta di effettuare o meno un trasferimento di diritti a pensione [si basava] su di una condivisione di responsabilità nella quale l’amministrazione si [metteva] a disposizione dell’interessato e [forniva], su sua richiesta, le informazioni di cui essa [era] a conoscenza o [che essa poteva] ottenere e nella quale quest’ultimo, da parte sua, in quanto diretto interessato, [si assicurava], prima di esercitare la propria scelta, che le sue informazioni fossero complete e corrette» (sentenza impugnata, punto 46).
33
Il 21 novembre 2014, i ricorrenti hanno presentato, con note nella sostanza identiche, reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione del direttore generale del 3 settembre 2014 che respinge le loro rispettive domande del 16 aprile 2014 (sentenza impugnata, punto 47).
34
Con decisioni del 17 giugno 2015 redatte in termini analoghi, il comitato per i reclami della Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto i menzionati reclami (sentenza impugnata, punto 48).
Procedimento di primo grado e sentenza impugnata
35
Il 25 settembre 2015 i ricorrenti hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, registrato con il numero F‑126/15, nel quale essi chiedevano, in via principale, la condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea a versare, a qualsiasi fondo pensioni nazionale o assicurazione gli importi rispettivi di EUR 61121,08 per il sig. Barroso Truta, di EUR 129440,98 per il sig. Forli, di EUR 76324,29 per il sig. Galante e di EUR 99565,13 per il sig. Gradel. In subordine, i ricorrenti chiedevano la condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea a versare loro detti importi. In ulteriore subordine, i ricorrenti chiedevano al Tribunale della funzione pubblica di constatare che la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva commesso un illecito amministrativo in occasione del trasferimento dei loro diritti a pensione nazionali maturati anteriormente. Infine, i ricorrenti chiedevano la condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.
36
Nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, in via principale, il ricorso irricevibile. Esso ha, più specificatamente, constatato che il comportamento contestato all’AACC nella specie, vale a dire l’insufficienza delle informazioni fornite ai ricorrenti al momento della trasmissione delle proposte di abbuono di annualità che li riguardavano, non era scindibile dalla procedura che ha condotto all’adozione delle decisioni finali relative al riconoscimento dell’abbuono di annualità, una procedura che comprendeva diverse fasi (sentenza impugnata, punto 66). Orbene, poiché le decisioni finali dell’AACC relative al riconoscimento dell’abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione a seguito dei trasferimenti dei diritti a pensione maturati anteriormente dai ricorrenti costituivano atti recanti pregiudizio, esse avrebbero potuto essere contestate attraverso un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e, se del caso, attraverso un ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto (sentenza impugnata, punto 67). A sostegno di un siffatto ricorso, i ricorrenti avrebbero potuto far valere che il consenso che essi avevano dato rispetto alle proposte di abbuono dei loro diritti a pensione era viziato da un’asserita omissione di informazioni da parte dell’AACC. Secondo il Tribunale della funzione pubblica, tale comportamento era riconducibile agli atti preparatori delle decisioni finali di abbuono di annualità relative ai ricorrenti e non poteva quindi essere oggetto di un ricorso indipendente, cosicché esso doveva essere contestato in sede di un eventuale ricorso contro le decisioni finali menzionate supra (sentenza impugnata, punto 68).
37
Nel ricordare, da un lato, la giurisprudenza secondo cui un funzionario o agente che abbia omesso di impugnare atti che gli arrecano pregiudizio mediante la tempestiva presentazione di un reclamo e, successivamente, di un ricorso di annullamento non può sanare tale omissione, e procurarsi così il beneficio di nuovi termini di ricorso, tramite una domanda di risarcimento danni proposta successivamente e manifestamente volta a ottenere un risultato economico identico a quello che sarebbe derivato da una tempestiva azione di annullamento avverso i suddetti atti (v. sentenza impugnata, punti da 60 a 63 e giurisprudenza citata) e nel constatare, dall’altro, che i ricorrenti avevano omesso di contestare la legittimità delle decisioni finali menzionate supra al punto 36, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile.
38
Ad abundantiam, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì esaminato il merito della domanda dinanzi ad esso presentata. In primo luogo, dopo aver ricordato i presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza impugnata, punto 72), esso ha considerato che, «benché sarebbe stato preferibile che l’AACC avesse formulato le proprie proposte di abbuono di annualità richiamando l’attenzione degli agenti contrattuali interessati sulla portata dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto, non ci si può ragionevolmente attendere da un’amministrazione diligente, che, come nel caso di specie, ha trattato centinaia di richieste di trasferimento di diritti a pensione (…) tra il 2008 e il 2010, che essa formuli ciascuna di tali proposte facendo previsioni sulle conseguenze, per ciascuno dei funzionari o degli agenti interessati, dei trasferimenti dei rispettivi diritti a pensione» (sentenza impugnata, punto 74). Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi considerato che, nella specie, l’AACC avesse assolto al proprio dovere di sollecitudine, nel rispetto del principio di buona amministrazione (sentenza impugnata, punto 75).
39
Al riguardo, da un lato, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì tenuto conto del fatto che i ricorrenti «avessero chiesto velocemente il trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei loro rispettivi diritti a pensione nazionali e, poi, confermato dette domande», «senza ritenere utile contattare preliminarmente l’amministrazione per consigliarli nelle rispettive decisioni», sebbene l’AACC li avesse invitati, nelle sue proposte, a contattarla «[p]er ricevere chiarimenti sul calcolo e per discutere in ordine all’opportunità per loro di procedere o meno a[i] trasferiment[i] [di cui trattasi]» (sentenza impugnata, punti 75 e 76).
40
Dall’altro, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la pensione di anzianità (v. sentenza impugnata, punto 77 e giurisprudenza citata). Alla luce di tale giurisprudenza, pur considerando il fatto che «i ricorrenti, tenuto conto delle loro funzioni rispettive, [non erano] necessariamente i più informati in materia», il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che la formulazione letterale delle disposizioni rilevanti fosse «relativamente chiara» e che avrebbe dovuto «quanto meno, spingere i ricorrenti a informarsi [sulla questione di cui trattasi nella specie] presso la loro amministrazione» (sentenza impugnata, punto 78).
41
In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che i ricorrenti non avevano provato l’effettività e la certezza dei danni lamentati, che esso ha qualificato come esclusivamente materiali. Da un lato, esso ha pertanto constatato che i ricorrenti erano «ancora destinati a proseguire le loro rispettive carriere in seno alla Corte di giustizia dell’Unione europea o a qualsiasi altra istituzione dell’Unione e che, quindi, non si può escludere che, alcuni di essi o tutti, accedano successivamente ad un impiego di agente temporaneo o di funzionario, categoria di impiego che consentirebbe loro allora (…) di vedere le loro future rispettive pensioni di anzianità, all’aliquota massima del 70% del loro ultimo stipendio base, superare l’importo risultante dall’applicazione dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto». In un’ipotesi del genere, «nessun danno potrebbe [essere] provocato [ai ricorrenti] dalle loro decisioni di trasferire i loro diritti a pensione» (sentenza impugnata, punto 81).
42
Dall’altro lato, non era certo che, al momento del raggiungimento da parte dei ricorrenti dell’età legale del pensionamento, «la portata e le condizioni di applicazione della norma di cui all’articolo 77, quarto comma, dello Statuto s[arebbero state] necessariamente le stesse» di quelle esistenti al momento in cui è stata adottata la sentenza impugnata, «dovendosi ricordare che il legislatore dell’Unione può, ad ogni momento, modificare i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli agenti dell’Unione mediante regolamenti, adottati in forza dell’articolo 336 TFUE, recanti modifiche dello Statuto e del RAA, i quali si applicano, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente» (v. sentenza impugnata, punto 82 e giurisprudenza citata).
43
Infine, facendo applicazione degli articoli 101 e 102 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, alla luce del comportamento dell’AACC nella specie, in particolare del fatto che essa non aveva, nella fase di risposta al reclamo, richiamato l’attenzione dei ricorrenti sul carattere irricevibile delle loro domande di risarcimento, il Tribunale della funzione pubblica ha condannato la Corte di giustizia dell’Unione europea a sopportate sia le proprie spese sia le spese sostenute dai ricorrenti.
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
44
Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2016, i ricorrenti hanno proposto la presente impugnazione. Il 20 dicembre 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha depositato una comparsa di risposta.
45
La fase scritta si è conclusa dopo il deposito della replica il 22 febbraio 2017 e della controreplica il 20 aprile 2017.
46
Con lettera del 15 maggio 2017, i ricorrenti hanno formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per essere sentiti nell’ambito della fase orale del procedimento.
47
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha accolto la richiesta dei ricorrenti e ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.
48
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile nella specie in virtù dell’articolo 213, paragrafo 1, di detto regolamento, il Tribunale ha rivolto alle parti, il 19 dicembre 2017, taluni quesiti per risposta scritta. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.
49
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 9 febbraio 2018.
50
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
nel merito, condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a versare EUR 61121,08 a nome del sig. Barroso Truta, EUR 129440,98 a nome del sig. Forli, EUR 76324,29 a nome del sig. Galante ed EUR 99565,13 a nome del sig. Gradel «a ciascun fondo o assicurazione intestato ai ricorrenti»;
–
in via subordinata, condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a versare le somme sopra indicate ai ricorrenti, con maggiorazione di interessi «composti al tasso del 3,1% annuo a partire dalla data del trasferimento dei diritti a pensione [al regime pensionistico dell’Unione]»;
–
condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio.
51
La Corte di giustizia dell’Unione europea conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata o, in subordine, in quanto interamente infondata;
–
condannare i ricorrenti alle spese.
Sull’impugnazione
52
A sostegno dell’impugnazione contro la sentenza impugnata, i ricorrenti fanno valere due motivi. Il primo motivo attiene ad un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica laddove ha dichiarato, in via principale, l’irricevibilità dei loro ricorsi. Il secondo motivo attiene al merito della controversia e, più in particolare, verte sull’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale della funzione pubblica laddove, ad abundantiam, da un lato, non ha ravvisato alcun illecito amministrativo nella comunicazione, da parte dell’AACC, delle proposte di abbuono di annualità ai ricorrenti e, dall’altro, ha ritenuto che il danno dedotto dai ricorrenti fosse solo ipotetico.
Sul primo motivo
53
Dalle memorie dei ricorrenti risulta che, con il loro primo motivo, essi censurano al Tribunale della funzione pubblica il fatto di aver commesso un errore di diritto laddove quest’ultimo ha considerato che il loro ricorso in primo grado dovesse essere dichiarato irricevibile. Essi sostengono, inoltre, di non aver fatto valere, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, soltanto un danno materiale, ma anche un danno morale.
54
Al riguardo, la Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che, poiché siffatto danno morale non è stato fatto valere in primo grado, qualsiasi argomento ad esso connesso dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile. Occorre, pertanto, esaminare, anzitutto, l’esatta natura del danno fatto valere dai ricorrenti in primo grado.
Sulla natura del danno fatto valere dai ricorrenti in primo grado
55
Come rilevato a ragione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo e argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica equivarrebbe a consentirle di sottoporre al Tribunale, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale della funzione pubblica. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza del Tribunale è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza del 13 maggio 2016, CX/Commissione, T‑496/15 P, EU:T:2016:305, punto 46 e giurisprudenza citata).
56
Nella specie, dall’esame del fascicolo di primo grado emerge che, con le loro memorie, i ricorrenti facevano valere soltanto un danno materiale e che, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, essi non hanno fatto valere alcuna censura attinente ad un eventuale danno morale da essi subito. Occorre infatti rilevare che, nel loro ricorso presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, i ricorrenti facevano riferimento soltanto alla perdita della somma corrispondente ai loro diritti a pensione trasferiti e versati alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
57
Inoltre, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti al punto 27 della replica, il Tribunale della funzione pubblica non ha in alcun modo considerato che il loro danno fosse costituito, anche solo parzialmente, dallo stato di incertezza nel quale essi affermano di trovarsi. Al contrario, occorre constatare, in linea con la Corte di giustizia dell’Unione europea, che, al punto 80 della sentenza impugnata, viene specificatamente indicato che «i danni asseriti dai ricorrenti sono materiali».
58
Certo, in primo grado i ricorrenti hanno asserito che il loro ricorso fosse «presentato a titolo dichiarativo in quanto [diretto] a far constatare al giudice dell’Unione l’esistenza di un illecito commesso dalla Corte rispetto al loro eventuale risarcimento». Essi facevano valere, al riguardo, da un lato, le sentenze del 1o febbraio 1979, Deshormes/Commissione (17/78, EU:C:1979:24), e del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2015:124), e, dall’altro, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Planet/Commissione (C‑564/13 P, EU:C:2014:2352).
59
Tuttavia, dal punto 114 e seguenti dell’atto introduttivo depositato in primo grado emerge che la domanda dichiarativa dei ricorrenti non era formulata a sostegno delle affermazioni relative all’asserito danno morale, ma riguardava l’ipotesi in cui «la perdita dei diritti trasferiti non [venisse], in tale fase, dichiarata “certa”». Tale domanda non verteva, infatti, sulla natura del danno fatto valere dai ricorrenti, ma, piuttosto, era diretta a ottenere dal Tribunale la constatazione dell’esistenza di un illecito. Non si può pertanto ritenere che essa includesse una domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dai ricorrenti.
60
Alla luce di quanto precede, la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti, che sarebbe, a loro parere, idonea a fondare la possibilità di presentare, dinanzi al giudice dell’Unione, una domanda dichiarativa (v. punto 58 supra), non è pertinente nella fattispecie.
61
In conformità con la giurisprudenza citata supra al punto 55, occorre pertanto concludere che la domanda di risarcimento danni dei ricorrenti deve essere considerata irricevibile in quanto riguarda, per la prima volta dinanzi al Tribunale, il risarcimento del danno morale che essi dichiarano di aver subito.
62
Si deve pertanto concludere che, come emerge da quanto rilevato supra ai punti da 55 a 61, le conclusioni presentate dai ricorrenti in primo grado riguardavano il risarcimento di danni esclusivamente materiali.
63
Occorre poi esaminare gli argomenti dei ricorrenti diretti a contestare l’irricevibilità del loro ricorso che è stata dichiarata, in via principale, dal Tribunale della funzione pubblica con la sentenza impugnata.
Sulla ricevibilità delle conclusioni dei ricorrenti, presentate in primo grado, nella parte in cui riguardavano il risarcimento di danni materiali
64
In via preliminare, occorre ricordare che, nel sistema di tutela giurisdizionale instaurato dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento è ricevibile solo se preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie (ordinanza del 24 marzo 1998, Meyer e a./Corte di giustizia, T‑181/97, EU:T:1998:64, punto 21).
65
Il procedimento precontenzioso in materia di ricorso per risarcimento cambia a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento sia stato cagionato da un atto recante pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato presentare all’autorità che ha il potere di nomina, entro i termini prescritti, un reclamo diretto contro l’atto controverso. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento, e proseguire, eventualmente, con un reclamo nei confronti della decisione di rigetto della domanda (v. sentenza del 6 novembre 1997, Liao/Consiglio, T‑15/96, EU:T:1997:169, punto 57 e giurisprudenza citata).
66
Peraltro, secondo la giurisprudenza, l’azione di annullamento e l’azione di risarcimento sono rimedi giuridici autonomi. Poiché gli articoli 90 e 91 dello Statuto non fanno alcuna distinzione fra tali due azioni, per quanto riguarda il procedimento tanto amministrativo quanto contenzioso, l’interessato può scegliere, data l’autonomia di tali rimedi giuridici, di optare per l’una o per l’altra, o per entrambe congiuntamente, purché adisca il giudice dell’Unione entro il termine di tre mesi dal rigetto del reclamo (v. sentenza del 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, T‑27/90, EU:T:1991:5, punto 36 e giurisprudenza citata; sentenza del 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, EU:T:2007:34, punto 46).
67
Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito un’eccezione a tale principio nel caso in cui l’azione di risarcimento sia strettamente connessa all’azione di annullamento, che sarebbe o dovrebbe essere, peraltro, dichiarata irricevibile. Le domande di risarcimento sono quindi irricevibili quando l’azione di risarcimento mira esclusivamente alla riparazione delle conseguenze dell’atto cui si riferiva l’azione di annullamento che avrebbe potuto essere o che è stata dichiarata irricevibile, in particolare quando l’azione di risarcimento ha il solo scopo di compensare perdite di retribuzione che non si sarebbero verificate se l’azione di annullamento avesse potuto essere fruttuosa o fosse stata fruttuosa (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, T‑27/90, EU:T:1991:5, punti 37 e 38, e giurisprudenza citata; sentenza del 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, EU:T:2007:34, punto 47). Pertanto, secondo tale giurisprudenza, un funzionario o agente che abbia omesso di impugnare atti che gli arrecano pregiudizio mediante la tempestiva presentazione di un reclamo e, successivamente, di un ricorso di annullamento non può sanare tale omissione, e procurarsi così il beneficio di nuovi termini di ricorso, tramite una domanda di risarcimento proposta successivamente e manifestamente volta a ottenere un risultato economico identico a quello che sarebbe derivato da una tempestiva azione di annullamento avverso tali atti (v. ordinanza del 20 marzo 2014, Michel/Commissione, F‑44/13, EU:F:2014:40, punto 45 e giurisprudenza citata).
68
Al riguardo, dalla giurisprudenza emerge che quando le due azioni, vale a dire, da un lato, l’azione di annullamento e, dall’altro, l’azione di risarcimento, abbiano origine da atti o comportamenti diversi dell’amministrazione, l’azione di risarcimento non può confondersi con l’azione d’annullamento, nemmeno qualora entrambe portino, sul piano finanziario, allo stesso risultato per il ricorrente (v. sentenza del 24 gennaio 1991, Latham/Commissione, T‑27/90, EU:T:1991:5, punto 38 e giurisprudenza citata).
69
Peraltro, nella causa che ha portato alla sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Cocchi e Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), nella quale le parti ricorrenti chiedevano l’annullamento delle proposte di abbuono di fissazione di annualità, come quelle che erano state rivolte ai ricorrenti nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato che una siffatta proposta non costituiva un atto che rechi pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, bensì un comportamento privo di carattere decisionale, che poteva consentire all’interessato di presentare un ricorso per il risarcimento del danno subito a causa di tale comportamento (sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Cocchi e Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punti 73 e 74). Inoltre, il Tribunale ha considerato che, poiché il consenso dell’interessato era necessario affinché i suoi diritti a pensione maturati anteriormente, presso un regime diverso da quello dell’Unione, venissero trasferiti al regime pensionistico dell’Unione, occorreva considerare che, se l’interessato avesse dato il proprio consenso a detto trasferimento facendo affidamento su di una proposta di abbuono di annualità che, a seguito di un illecito attribuibile alla propria istituzione, si fosse rivelata errata e ingannevole, tale consenso poteva essere considerato viziato e, pertanto, idoneo a dare all’interessato il diritto di chiedere l’annullamento della decisione adottata a seguito di tale trasferimento al fine di invertirne gli effetti (sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Cocchi e Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punti 75 e 76).
70
Cionondimeno, dalla sentenza del 13 ottobre 2015, Commissione/Cocchi e Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), non può dedursi che, laddove il comportamento asseritamente illegittimo di un’istituzione si riferisca ad una procedura come la procedura di trasferimento di diritti di cui trattasi nella causa in esame e possa aver inciso sul consenso dell’interessato, quest’ultimo non possa in nessun caso evocare un danno che avrebbe subito a causa di tale comportamento nell’ambito di una domanda di risarcimento.
71
Più specificatamente, una siffatta interpretazione della giurisprudenza citata supra al punto 70 avrebbe come conseguenza una limitazione eccessiva del diritto dei ricorrenti di presentare un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essi affermano di aver subito. Una sentenza che dichiara l’annullamento delle decisioni di trasferimento dei diritti a pensione nazionali dei ricorrenti determinerebbe infatti la scomparsa retroattiva di atti che producono, in linea di principio, effetti positivi per i ricorrenti, tenuto conto che essi comportano nei loro confronti il riconoscimento, a seguito del trasferimento di cui trattasi, di annualità abbuonate.
72
Orbene, i ricorrenti non contestano, nella specie, gli effetti delle decisioni menzionate in quanto tali, vale a dire il trasferimento dei loro diritti a pensione nazionali e il riconoscimento di annualità abbuonate che ne deriva, bensì il comportamento dell’amministrazione che non avrebbe indicato loro che i trasferimenti in questione non avrebbero avuto tutti gli effetti da essi auspicati. Pertanto, i ricorrenti non intendono, con il ricorso presentato in primo grado, cancellare gli effetti delle decisioni di trasferimento in questione, bensì ottenere il risarcimento del danno che, a loro parere, essi subiscono a causa del fatto che i trasferimenti controversi non hanno prodotto sulla loro situazione giuridica tutti gli effetti giuridici desiderati.
73
Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto esaminare se il ricorso dei ricorrenti mirasse esclusivamente alla riparazione delle conseguenze delle decisioni di abbuono di annualità e, in particolare, se fosse manifestamente volto ad ottenere un risultato economico identico a quello che sarebbe derivato da una tempestiva azione di annullamento avverso tali decisioni.
74
Occorre constatare che, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza impugnata, ciò non avviene nel caso di specie.
75
Al riguardo, si deve precisare, anzitutto, che l’oggetto delle decisioni di abbuono di annualità che riguardano i ricorrenti è il riconoscimento di un determinato numero di annualità abbuonate a seguito dei trasferimenti effettuati.
76
Certo, non si può escludere che il numero delle annualità riconosciute dalle decisioni di abbuono sia stato meno significativo di quello sperato dai ricorrenti e che, in questo senso, le decisioni in esame abbiano potuto recare loro un pregiudizio.
77
Tuttavia, ciò non avviene nella fattispecie in esame. Con le loro domande di risarcimento, i ricorrenti non intendevano infatti ottenere il risarcimento di pregiudizi che essi avrebbero subito a causa del riconoscimento di dette annualità, bensì dei pregiudizi derivanti, asseritamente, dal fatto che, nonostante tale riconoscimento, essi non potessero aspirare ad un livello di pensione più elevato, né sperare di recuperare il capitale corrispondente ai loro diritti a pensione nazionali, trasferiti ormai al regime pensionistico dell’Unione.
78
Al riguardo, si deve rilevare che, ai sensi del punto 9 della replica in primo grado, «i ricorrenti non avevano alcun interesse ad agire per l’annullamento delle decisioni confermative del trasferimento tenuto conto che esse non [differivano] dalle proposte sulle quali essi avevano espresso il loro accordo» e che, «[p]oiché essi hanno ottenuto esattamente ciò che avevano chiesto e poiché il capitale trasferito è stato correttamente abbuonato, tali decisioni (…) [erano] legittime».
79
Pertanto, ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 67 e 68, non si può considerare che il ricorso presentato in primo grado sia diretto ad ottenere soltanto il risarcimento delle conseguenze delle decisioni di abbuono di annualità che li riguardano.
80
Certo, con il principale capo delle conclusioni presentate in primo grado, i ricorrenti chiedevano il versamento a ciascun fondo di pensione o assicurazione delle somme corrispondenti ai loro diritti a pensione nazionali che erano stati trasferiti al regime pensionistico dell’Unione (v. punto 35 supra).
81
Orbene, occorre rilevare che, anche ammettendo che, con il loro principale capo delle conclusioni, i ricorrenti intendessero ottenere un risultato economico identico a quello che sarebbe derivato dall’annullamento delle decisioni controverse, lo stesso non vale per il capo delle conclusioni che essi hanno presentato in via subordinata. L’annullamento delle decisioni controverse non può infatti, in ogni caso, avere come effetto il versamento ai ricorrenti delle somme corrispondenti ai loro diritti a pensione nazionali, ma soltanto il venir meno, ex tunc, delle decisioni di trasferimento controverse e dei loro effetti, vale a dire il riconoscimento di annualità abbuonate, in linea di principio favorevole ai ricorrenti e inscindibile dal trasferimento dei loro diritti a pensione nazionali al regime pensionistico dell’Unione.
82
Alla luce di ciò che precede, occorre constatare che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare irricevibile, in via principale, il ricorso dei ricorrenti.
83
Alla luce del secondo motivo dedotto dai ricorrenti, occorre quindi esaminare le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale della funzione pubblica ad abundantiam.
Sul secondo motivo
84
In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante nell’ambito della funzione pubblica, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno asserito (sentenza del 16 dicembre 1987, Delauche/Commissione, 111/86, EU:C:1987:562, punto 30; v., inoltre, sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 102 e giurisprudenza citata).
85
Le tre condizioni di cui al punto 84 che precede sono cumulative, circostanza che implica che, qualora una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’Unione non può essere accertata (v. sentenza del 17 maggio 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punto 97 e giurisprudenza citata).
86
Ne consegue che, persino qualora sia dimostrato l’illecito di un’istituzione o di un organo o di un organismo dell’Unione, la responsabilità dell’Unione sorge effettivamente solo se, segnatamente, il ricorrente è riuscito a dimostrare la realtà del danno (v. sentenza del 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02, EU:T:2005:343, punto 98 e giurisprudenza citata).
87
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il secondo motivo dedotto dai ricorrenti, che si articola in due parti. Con la prima parte di tale motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto nel dichiarare che il comportamento dell’AACC non poteva ritenersi illecito. Con la seconda parte di detto motivo, essi asseriscono che il Tribunale della funzione pubblica abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che il danno da essi asseritamente subito non fosse reale e certo.
88
Occorre, prima di tutto, pronunciarsi sulla seconda parte del presente motivo.
89
Secondo i ricorrenti, il solo fatto che essi non abbiano ancora raggiunto l’età legale del pensionamento, cosicché non è possibile sapere se il trasferimento dei loro diritti a pensione avrà per essi effetti positivi, non incide sulla valutazione del carattere definitivo del danno che essi fanno valere a sostegno del loro ricorso. Essi sostengono, al riguardo, di avere ormai già perso i loro diritti nazionali e che, ad oggi, la loro situazione è incerta. Secondo i ricorrenti, tale danno deriva dalle informazioni incomplete ed erronee che essi hanno ricevuto nel corso della procedura di trasferimento dei loro diritti nazionali e presenta effettivamente un carattere definitivo.
90
Peraltro, la sola possibilità di un’eventuale modifica dell’articolo 77, quarto comma, dello Statuto, o della sua soppressione, non avrebbe alcuna incidenza sulla valutazione dell’illegittimità del comportamento ascritto all’AACC, in quanto tale disposizione era in vigore al momento della comunicazione ai ricorrenti delle proposte di abbuono di annualità che li riguardavano.
91
I ricorrenti sostengono che il loro danno materiale sia certo, in quanto la norma del minimo vitale «non si applica in modo subordinato, ma costituisce una garanzia applicabile ad ogni calcolo della pensione di un agente». Pertanto, «non può essere dimostrato che l’abbuono di annualità (…) prevarrà su tale norma fondamentale a carattere sociale». Secondo i ricorrenti, non può essere dimostrato che i loro diritti a pensione nazionali avranno un effetto sul livello della loro pensione. Essi richiamano, al riguardo, i punti 27 e 28 della sentenza del 6 ottobre 2016, Adrien e a. (C‑466/15, EU:C:2016:749), relativa alla previdenza sociale dei lavoratori migranti.
92
La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta l’argomento dei ricorrenti.
93
Su tale punto, occorre ricordare che il danno per il quale è chiesto il risarcimento nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni deve essere reale e certo (v. sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54 e giurisprudenza citata).
94
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, agli interessati non è vietato adire il giudice dell’Unione per far dichiarare la responsabilità dell’Unione per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l’entità del danno non è ancora esattamente determinabile (v. sentenza del 14 gennaio 1987, Zuckerfabrik Bedburg e a./Consiglio e Commissione, 281/84, EU:C:1987:3, punto 14 e giurisprudenza citata). In tal caso, qualora fosse dimostrato che, se l’illecito che essi ascrivono alla convenuta non fosse stato commesso, gli interessati si sarebbero sicuramente trovati in una situazione migliore, va constatato che la sussistenza del danno che essi lamentano non potrebbe essere considerata come ipotetica o puramente eventuale (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 42).
95
Nella specie, vi sono elementi che rientrano nel calcolo dei diritti a pensione dei ricorrenti che, ad oggi e fino alla liquidazione di detti diritti, sono incerti. Orbene, tali elementi saranno determinanti, in particolare, per l’applicazione, nel loro caso, della norma del minimo vitale.
96
Infatti, da un lato, l’importo dell’ultimo stipendio base che i ricorrenti riceveranno prima del loro pensionamento non è attualmente certo. Come constatato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 81 della sentenza impugnata, non si può escludere che i ricorrenti accedano successivamente ad impieghi di agente temporaneo o di funzionario, circostanza che li sottrarrebbe dall’applicazione della norma del minimo vitale.
97
Inoltre, non si può escludere che gli stipendi mensili di base per il gruppo di funzioni al quale appartengono i ricorrenti vengano aumentati, determinando per gli interessati la medesima conseguenza, vale a dire la sottrazione dall’applicazione della norma del minimo vitale. Peraltro, i ricorrenti stessi sottolineano, nelle loro risposte del 17 gennaio 2018 ai quesiti che il Tribunale ha loro posto, che, al settimo e ultimo scatto del grado 3, lo stipendio base di un agente AC GF I, come i ricorrenti, è superiore allo stipendio base di un agente AST 1/1, circostanza che sottrarrebbe siffatto agente dall’applicazione della norma del minimo vitale. Da tale constatazione risulta che, anche senza aumenti degli stipendi mensili di base per il gruppo di funzioni cui appartengono i ricorrenti, è possibile – e i ricorrenti non hanno presentato argomenti idonei ad escludere siffatta possibilità –, che questi ultimi si trovino, al momento della liquidazione dei loro diritti a pensione, in una situazione professionale che gli consentirà di sottrarsi all’applicazione della norma del minimo vitale.
98
Dall’altro, anche il numero di annualità di servizio effettuate presso istituzioni dell’Unione da parte dei ricorrenti al momento del loro pensionamento è, in questa fase, incerto. Non si può infatti escludere che anche la data in cui i ricorrenti scelgono di andare in pensione abbia conseguenze sul calcolo dell’importo finale della loro pensione.
99
Tali constatazioni sono sufficienti per considerare che il danno asserito dai ricorrenti, un danno, del resto, esclusivamente materiale (v., supra, punti da 55 a 63), non è, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 93, certo.
100
Come rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 82 della sentenza impugnata, non è comunque certo che, al momento del pensionamento dei ricorrenti e della liquidazione dei loro diritti a pensione, la portata e le condizioni di applicazione dell’articolo 77 dello Statuto e, più precisamente, dei suoi comma secondo e quarto, saranno le stesse di quelle esistenti al momento della pronuncia della presente sentenza.
101
Occorre peraltro aggiungere che non è possibile, a priori, escludere che la Corte di giustizia dell’Unione europea adotti una disposizione analoga a quella dell’articolo 7, paragrafo 6, della decisione del comitato amministrativo della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 ottobre 2011, recante disposizioni generali di esecuzione relative agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (v., supra, punto 9) che sarebbe applicabile a casi come quello nel quale temono di trovarsi i ricorrenti.
102
Da quanto precede risulta che, prima della liquidazione dei loro diritti a pensione e prima dell’eventuale applicazione, nei loro casi, della norma del minimo vitale, il solo fatto che, effettuando un calcolo sulla base di dati ipotetici (v., supra, punto 19), i ricorrenti considerino che, al momento del loro futuro pensionamento, verrà constatato che il trasferimento dei loro diritti a pensione nazionali sia avvenuto a perdita non può essere sufficiente per dimostrare né un danno reale e certo, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 93, né un danno prevedibile con una certa sicurezza, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 94. Attualmente, il solo fatto che possa essere constatato con sicurezza è che, con le decisioni di abbuono di annualità che li riguardano, i diritti a pensione nazionali dei ricorrenti sono stati convertiti in annualità abbuonate.
103
Il capitale corrispondente ai diritti a pensione nazionali dei ricorrenti non è infatti scomparso. Tale capitale è stato, a seguito del suo trasferimento, convertito in annualità abbuonate di cui, in linea di principio, si dovrà tenere conto per calcolare i diritti a pensione dei ricorrenti. Di conseguenza, come indicato a giusto titolo dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al punto 41 della controreplica, non è possibile, in questa fase, ritenere che i diritti di cui trattasi siano stati trasferiti in mera perdita.
104
In tale contesto, anche ammettendo che, al momento della liquidazione dei loro diritti a pensione, nessuna disposizione legislativa o regolamentare consentirà ai ricorrenti di recuperare foss’anche solo una parte del capitale trasferito corrispondente ad annualità abbuonate di cui non si è tenuto conto per il calcolo della loro pensione di anzianità, i ricorrenti disporranno comunque di rimedi giuridici grazie ai quali sarà loro possibile far valere la «perdita», senza controprestazione, di detto capitale. Con un ricorso diretto contro tali atti relativi alla liquidazione dei loro diritti e al calcolo delle loro pensioni che recano loro un danno, in quanto non terrebbero conto delle annualità abbuonate a causa dell’applicazione della norma del minimo vitale, i ricorrenti potrebbero, eventualmente, contestare l’applicazione della norma del minimo vitale nei loro casi specifici, in quanto tale applicazione comporterebbe la non presa in considerazione, per il calcolo dei loro diritti a pensione, delle annualità abbuonate a seguito del trasferimento dei loro diritti a pensione nazionali al regime pensionistico dell’Unione.
105
Occorre infine ricordare che la possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento senza causa dell’Unione non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato FUE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Infatti, come già dichiarato dalla Corte, un’interpretazione degli articoli 268 e 340 TFUE che escludesse tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [v. sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punti 47 e 50 e giurisprudenza citata].
106
Al riguardo, non si può escludere che il rifiuto da parte di un’istituzione di restituire, all’interessato, la parte del capitale dei suoi diritti a pensione nazionali trasferito al regime pensionistico dell’Unione di cui non si terrà conto in sede di liquidazione dei suoi diritti a pensione possa condurre ad un’appropriazione indebita, da parte di tale istituzione, di una parte dei diritti a pensione nazionali liquidati a titolo di trasferimento, i quali, in effetti, appartengono, ai sensi della giurisprudenza, all’agente interessato e, quindi, ad un arricchimento senza causa a vantaggio dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2003, Caballero Montoya/Commissione, T‑303/00, T‑304/00 e T‑322/00, EU:T:2003:20, punto 84 e giurisprudenza citata).
107
Alla luce degli elementi esposti supra, che restano, in tale fase, incerti con riferimento al calcolo dell’importo delle pensioni che, in sede di liquidazione dei loro diritti a pensione, saranno attribuite ai ricorrenti, occorre considerare che il danno fatto valere da questi ultimi nella specie non costituisce un danno reale e certo ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 93 e 94.
108
Si deve pertanto considerare che, nel dichiarare che il danno fatto valere dai ricorrenti non fosse reale e certo, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore. Alla luce di tale constatazione, occorre respingere la seconda parte del presente motivo, così come l’impugnazione nel suo complesso, senza che sia necessario, tenuto conto della giurisprudenza citata supra al punto 86, esaminare la prima parte del secondo motivo dedotto dai ricorrenti.
Sulle spese
109
Ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, lo stesso statuisce sulle spese.
110
L’articolo 211, paragrafo 4, del regolamento di procedura prevede che il Tribunale può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari, che le spese vengano ripartire fra le parti, se e per quanto lo richiedano ragioni di equità.
111
Dalla motivazione esposta nella presente sentenza emerge che i ricorrenti sono risultati soccombenti. Inoltre, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha espressamente chiesto, nelle sue conclusioni, che i ricorrenti siano condannati alle spese.
112
Tuttavia, il Tribunale ritiene, tenuto conto, in particolare, delle questioni sollevate dalla presente impugnazione e del fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea sia risultata soccombente rispetto agli argomenti di cui al primo motivo dedotto dai ricorrenti, che le circostanze di specie siano equamente valutate condannando i ricorrenti a sopportare un quarto delle loro spese e la Corte di giustizia dell’Unione europea a sopportare, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese sostenute dai ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
I ricorrenti sopporteranno un quarto delle loro spese.
3)
La Corte di giustizia dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dai ricorrenti.
Van der Woude
Kanninen
Gratsias
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2018
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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