SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
8 novembre 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di valutazione – Rapporto di valutazione della carriera [2015] – Possibilità di farsi accompagnare da un rappresentante sindacale in occasione del colloquio di valutazione – Violazione delle regole di obiettività e di imparzialità da parte del valutatore – Retribuzione – Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio – Ricevibilità di elementi di prova – Messaggio di posta elettronica scambiato tra un dipendente e il suo “coach” su un indirizzo di posta elettronica di servizio – Responsabilità»
Nella causa T‑827/16,
QB, membro del personale della Banca centrale europea, rappresentata da L. Levi, avvocato,
ricorrente,
contro
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. von Lindeiner e B. Ehlers, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e sull’articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE e intesa, da una parte, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente vertente sul periodo 2015 e della decisione della BCE del 15 dicembre 2015 che le nega il beneficio di un aumento di stipendio e, per quanto necessario, all’annullamento delle decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 della BCE che respingono, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente e, dall’altra parte, al risarcimento di un preteso danno subito dalla ricorrente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
La ricorrente, QB, è entrata in servizio presso la Banca centrale europea (BCE) il 1o marzo 2001. A partire dalla sua data di assunzione, ella vi ha coperto una serie di posti diversi.
2
Tra il 1o gennaio 2014 e il 31 gennaio 2017, ella è stata assegnata, in qualità di [riservato] ( 1 ), alla divisione [riservato] (in prosieguo: la «DIV/[riservato]») della direzione [riservato] della direzione generale (DG) «[riservato]».
3
Risulta dal fascicolo che la ricorrente ha fatto numerosi tentativi per non essere assegnata alla DIV/[riservato] o per essere riassegnata altrove dopo la sua assegnazione a tale divisione. Pertanto, il rapporto informativo della ricorrente per il periodo di valutazione 1o settembre 2013 – 31 agosto 2014 (in prosieguo: il «rapporto informativo 2014») precisa che ella non intendeva restare presso la DIV/[riservato] e che ella come pure la sua gerarchia avrebbero in futuro esplorato le possibilità di mobilità interna. D’altro canto, risulta dal detto rapporto che la gerarchia della DIV/[riservato] avrebbe subito accettato di sgravarla di parte del suo carico di lavoro al fine di agevolare i suoi tentativi di mobilità. Poiché questi ultimi si rivelavano infruttuosi, nuovi compiti le sarebbero stati progressivamente assegnati con l’intento di coinvolgerla pienamente nel lavoro della DIV/[riservato]. Il 5 febbraio 2015, la ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo contro il rapporto informativo 2014 e ha contestato la decisione che la riguardava relativa alla procedura di revisione annuale degli stipendi e dei premi (Annual Salary and Bonus Review, in prosieguo: l’«ASBR») per l’anno 2014 mediante rimedi interni (un ricorso amministrativo e, successivamente, un reclamo).
4
Il presente ricorso riguarda il periodo durante il quale la ricorrente era assegnata alla DIV/[riservato] e, più in particolare, il periodo di valutazione 1o settembre 2014 – 31 agosto 2015 (in prosieguo: il «periodo di valutazione 2015») che formava oggetto del rapporto informativo 2015 (in prosieguo: il «rapporto informativo controverso»). Durante il periodo di valutazione 2015, i superiori gerarchici della ricorrente presso la DIV/[riservato] erano il sig. [riservato], capo divisione aggiunto (in prosieguo: il «valutatore 1»), e la sig.ra [riservato], capo divisione (in prosieguo: la «valutatrice 2»). La ricorrente ha lavorato sino al 15 aprile 2015 sotto la supervisione di tali due persone. Nel corso del periodo 15 aprile – 15 luglio 2015, la ricorrente ha formato oggetto di comando presso la DG «[riservato]» (in prosieguo: la «DG‑[riservato]»), nella divisione «[riservato]», lavorando alle dipendenze del sig. [riservato] e della sig.ra [riservato], capo di tale divisione (in prosieguo: la «valutatrice 3»). Ella ha poi fatto ritorno presso la DIV/[riservato].
5
Il 10 aprile 2015, si è tenuta la valutazione di medio periodo (in prosieguo: il «dialogo di medio periodo») tra il valutatore 1, in quanto primo valutatore, e la ricorrente. Dal verbale di tale riunione risulta che il valutatore 1 riteneva che la ricorrente non svolgesse con la stessa energia le sue varie mansioni, rilevando una reticenza e un ritardo nei confronti dell’incarico riguardante [riservato] nonché tempo aggiuntivo non richiesto dedicato ad un compito ad hoc in materia di [riservato]. Dal canto suo, la ricorrente ha ribadito il suo desiderio di lasciare la DIV/[riservato] e ha considerato che talune mansioni che le erano state attribuite non corrispondevano alle sue caratteristiche o non facilitavano le sue prospettive di carriera e che ella non distingueva tra le mansioni da lei preferite e le altre. Il detto verbale non menzionava alcuna tensione. Il valutatore 1 si ricorda di una discussione serena, ma, nel novembre 2015, la ricorrente ha rilevato che il dialogo di medio periodo era stato per lei una grossa fonte di stress.
6
Il 28 settembre 2015, la ricorrente ha in un primo momento accettato l’invito al colloquio di valutazione per il periodo di valutazione 2015 che il valutatore 1 aveva proposto di fissare al 7 ottobre 2015. Ella ha poi informato il valutatore 1 del suo desiderio di farsi assistere dal sig. L., allora rappresentante e presidente di un sindacato, l’International and European Public Services Organisation (IPSO), in occasione del colloquio di valutazione. Il valutatore 1 ha risposto a tale domanda precisando che, in mancanza di un fondamento giuridico che consentisse la presenza di un terzo, egli non era in grado di autorizzare la presenza del sig. L. al loro colloquio di valutazione.
7
Il 6 ottobre 2015, la ricorrente ha espresso il suo disaccordo con la risposta del valutatore 1. A suo parere, la procedura di reclamo da lei avviata qualche mese prima costituiva un elemento di prova dell’esistenza di una situazione conflittuale. Secondo la ricorrente, si applicavano le disposizioni delle condizioni di impiego della BCE e del protocollo di accordo concluso tra la BCE e l’IPSO.
8
Il 7 ottobre 2015, nonostante le istruzioni del valutatore 1, la ricorrente si è recata al suo colloquio di valutazione accompagnata dal sig. L., ma alla fine ha deciso di non partecipare a tale riunione, dato che il valutatore 1 si opponeva alla partecipazione del sig. L.
9
La sera stessa, la ricorrente ha inviato alla valutatrice 3 le sue osservazioni sulla valutazione del suo periodo di comando effettuata da quest’ultima, rilevando che, secondo lei, tale valutazione sarebbe stata influenzata da scambi inappropriati tra la valutatrice 3 e la valutatrice 2 avvenuti prima dell’inizio del comando. Al punto 3.3.1 del rapporto informativo controverso, la valutatrice 3 ha rilevato che vi erano state percezioni divergenti quanto alle mansioni affidate alla ricorrente durante il suo periodo di comando e che quest’ultimo non aveva apportato i benefici attesi.
10
Un secondo colloquio è stato fissato per il 15 ottobre 2015.
11
Il 12 ottobre 2015, la ricorrente ha ribadito il suo desiderio di essere accompagnata dal sig. L. in occasione del suo colloquio di valutazione e ha messo in rilievo di ritenere che la gerarchia della DIV/[riservato] avesse chiaramente influenzato il giudizio della valutatrice 3.
12
Il 13 ottobre 2015, il valutatore 1 ha ribadito che il colloquio di valutazione era stato concepito per essere tenuto bilateralmente tra il valutatore e il dipendente valutato. Egli ha precisato che il sig. L. si sarebbe informato sulla questione se la sua presenza fosse compatibile con le «linee direttive» e che veniva convenuto che, in caso affermativo, egli ne sarebbe stato informato. In mancanza di tale chiarimento, il valutatore 1 si attendeva che il colloquio di valutazione del 15 ottobre 2015 si tenesse su base rigorosamente bilaterale.
13
Il 15 ottobre 2015, giorno fissato per il colloquio di valutazione, la ricorrente ha chiesto al valutatore 1 di rinviare quest’ultimo sino al momento della risposta del membro del comitato esecutivo della BCE incaricato degli affari del personale, il sig. P., che il sig. L. aveva contattato in ordine alla sua partecipazione al colloquio di valutazione. La ricorrente ha rilevato che il dialogo di medio periodo era divenuto per lei una notevole fonte di stress e che ella non avrebbe accettato di vivere ancora una volta un’esperienza del genere.
14
Il 22 ottobre 2015, il valutatore 1 ha comunicato la sua intenzione di attendere un chiarimento, ricordando nel contempo che la procedura di valutazione prevedeva un termine che scadeva il 15 novembre successivo per mettere in rete contributi di tutte le parti, ivi compreso il contributo del secondo valutatore.
15
Il 3 novembre 2015, con messaggio di posta elettronica inviato al valutatore 1 e, in copia, ad un rappresentante della DG «Risorse umane» (in prosieguo: la «DG‑H») nonché al sig. L., la ricorrente ha ribadito che il dialogo di medio periodo le aveva causato stress. Ella ha espresso un certo numero di osservazioni sulle critiche che il valutatore 1 le avrebbe mosso riguardo al suo lavoro. Ella ha ribadito di contestare tali critiche e tali accuse e ha asserito di sentirsi molestata nonché bersaglio di una «vittimizzazione orchestrata» e che la gerarchia della DIV/[riservato] tentava di costituire un fascicolo contro di lei in risposta alle denunce da lei presentate nel passato e a seguito della sua richiesta di essere assistita da un rappresentante del personale in occasione del suo colloquio di valutazione.
16
Il 4 novembre 2015, il valutatore1 ha chiesto alla rappresentante della DG‑H di esaminare il caso dal punto di vista delle risorse umane.
17
Il 6 novembre 2015, il valutatore 1 ha ricordato alla ricorrente che non restava più molto tempo per rispettare i termini della procedura di valutazione. In mancanza del chiarimento richiesto e della volontà della ricorrente di partecipare al colloquio di valutazione su base bilaterale, egli ha informato quest’ultima che avrebbe messo in rete la sua valutazione il 10 novembre 2015 sera senza aver avuto alcuna discussione con lei e che ella avrebbe avuto la possibilità di comunicargli le sue osservazioni sugli aspetti di fatto l’11 novembre 2015, in seguito a che egli avrebbe inviato il progetto di rapporto informativo alla valutatrice 2.
18
Il 10 novembre 2015, d’accordo con la ricorrente e con i suoi superiori gerarchici, la DG‑H ha avviato una procedura informale intesa ad esaminare gli atteggiamenti e i comportamenti contestati (in prosieguo: la «procedura riguardante la dignità sul lavoro»). Dal messaggio di posta elettronica che invitava il valutatore 1 e la ricorrente a partecipare alla detta procedura risulta che la procedura stessa non aveva l’effetto di sospendere la procedura di valutazione. Si noti che dalle conclusioni di tale procedura, in data 15 febbraio 2016, non risulta alcun elemento oggettivo che vada nel senso di un pregiudizio alla dignità sul lavoro.
19
L’11 novembre 2015, il valutatore 1 ha invitato la ricorrente a comunicargli le sue osservazioni sulla valutazione da lui messa in rete prima di trasmettere quest’ultima alla valutatrice 2, trasmissione prevista per il 12 novembre 2015 sera.
20
Il 12 novembre 2015, la ricorrente ha comunicato le sue osservazioni sulla valutazione operata dal valutatore 1, contestando un certo numero di punti. Ella ha ribadito la sua sensazione di molestie, ha ripetuto di essere bersaglio di una «vittimizzazione orchestrata» e ha nuovamente espresso la sua impressione che la gerarchia tentasse di costituire un fascicolo contro di lei.
21
Il 13 novembre 2015, con messaggio di posta elettronica, il valutatore 1 ha risposto alla ricorrente nel senso di non condividere le opinioni da lei espresse. Il formulario è stato trasmesso alla valutatrice 2 perché quest’ultima aggiungesse la sua valutazione, come ella ha fatto lo stesso giorno ricordando alla ricorrente che ella aveva tempo sino al 15 dicembre 2015 per aggiungere le sue osservazioni finali e chiudere la procedura di valutazione 2015.
22
In sostanza, al punto 5.1 del rapporto informativo controverso, il valutatore 1 ha rilevato che le prestazioni lavorative rese erano quantitativamente e qualitativamente al di sotto di quanto ci si poteva attendere da un [riservato]. Per quanto riguarda la competenza essenziale dell’«analisi», egli ha menzionato variazioni, in relazione alle diverse mansioni della ricorrente, nelle competenze dimostrate e ha precisato che avrebbe sperato che ella desse prova di maggior autonomia e di maggiore impegno. Per quanto riguarda la competenza «iniziativa/impegno», il valutatore 1 ha rilevato una mancanza di impegno da parte della ricorrente relativamente ad una delle sue principali categorie di mansioni che sarebbe all’origine delle insufficienze in termini di quantità, di qualità e di opportunità del suo lavoro. Per quanto riguarda la competenza «lavoro di gruppo», il valutatore 1 ha constatato uno squilibrio in termini di sostegno reciproco. Le sue attese, menzionate nell’esercizio di valutazione 2014, quanto alla piena integrazione della ricorrente in seno alla DIV/[riservato] non sarebbero state soddisfatte. Per l’esercizio di valutazione successivo, il valutatore 1 ha osservato di attendersi che la ricorrente accrescesse i propri sforzi, condividesse per intero il lavoro della DIV/[riservato] e contribuisse al lavoro della divisione ad un livello corrispondente al suo ruolo. Veniva altresì precisato che le mansioni e gli obiettivi della ricorrente sarebbero restati globalmente immutati in futuro.
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La valutatrice 2 ha aggiunto la sua valutazione al punto 5.2 del rapporto informativo controverso. Ella asseriva di condividere la valutazione del valutatore 1. Ella ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto concentrarsi sull’incarico riguardante [riservato] e non su un compito relativo ai [riservato]. Ella ha osservato che la ricorrente avrebbe proposto di sua stessa iniziativa di contribuire ad un progetto in materia di [riservato] benché la sua gerarchia l’avesse esplicitamente informata del fatto che non era richiesta alcun’altra attività relativa a tale materia. La valutatrice 2 ha poi rilevato carenze in materia di flessibilità, di iniziativa, di integrazione in seno al gruppo e di qualità del lavoro. Ella ha precisato di attendersi che la ricorrente migliorasse le sue prestazioni, contribuisse al lavoro della divisione ad un livello corrispondente al suo ruolo e effettuasse il suo lavoro di elaborazione di modelli nell’ambito degli incarichi quali ad essa affidati. Infine, la valutatrice 2 ha sottolineato che la ricorrente doveva lavorare sulla sua efficacia ed efficienza e avrebbe potuto progredire in correttezza, avendo essa frequentemente aggirato la sua gerarchia nel prendere talune iniziative.
24
L’8 dicembre 2015, la ricorrente ha presentato al punto 5.3 le sue osservazioni sul rapporto informativo controverso, contestando le critiche mosse nei suoi confronti.
25
Il rapporto informativo controverso è stato definitivamente adottato il 3 febbraio 2016.
26
Il 6 gennaio 2016, la ricorrente ha reso noto il suo rifiuto di incontrare la sua gerarchia per la consegna della decisione della BCE nei suoi confronti relativa alla procedura di ASBR per l’anno 2015 (in prosieguo: la «decisione ASBR 2015»). A seguito di tale rifiuto, la decisione ASBR 2015 le è stata comunicata per posta. Nella detta decisione si rileva che, essendo stato giudicato insufficiente il rendimento della ricorrente, a quest’ultima non viene concesso alcun aumento di stipendio. Con messaggio di posta elettronica del 7 gennaio 2016 la sua gerarchia ha informato la ricorrente che, così come il colloquio di valutazione, la comunicazione della decisione ASBR 2015 rientrava nelle interazioni regolari tra i membri del personale e la gerarchia nelle quali la partecipazione dell’IPSO non era appropriata. La gerarchia della ricorrente ha affermato di tenersi a sua disposizione per incontrarla e per spiegarle il contesto della detta decisione.
27
Il 4 marzo 2016, la ricorrente ha contestato il rapporto informativo controverso e la decisione ASBR 2015 attraverso un ricorso amministrativo, respinto con decisione del 2 maggio 2016.
28
Il 28 giugno 2016, la ricorrente ha presentato un reclamo contro il rigetto del suo ricorso amministrativo. Tale reclamo è stato respinto con decisione del presidente della BCE del 15 settembre 2016.
Procedimento e conclusioni delle parti
29
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
30
Investito di una domanda presentata dalla ricorrente sul fondamento dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, con decisione del 17 gennaio 2017, ha accolto la domanda di anonimato e ha deciso di omettere il nominativo della ricorrente nella versione pubblica della presente sentenza.
31
Poiché le parti non hanno chiesto che si tenesse un’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale (Nona Sezione), ritenendosi sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa, ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza fase orale.
32
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
–
di conseguenza:
–
annullare il rapporto informativo controverso e la decisione ASBR 2015;
–
per quanto necessario, annullare le decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo da lei presentati;
–
condannare la BCE al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 15000;
–
condannare la BCE a tutte le spese.
33
La BCE conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
34
A sostegno del suo capo della domanda riguardante l’annullamento del rapporto informativo controverso, la ricorrente solleva tre motivi, fondati, il primo, sulla violazione della guida alla valutazione della BCE (Guide to the ECB appraisal), dei diritti della difesa e del dovere di sollecitudine in quanto, in particolare, la BCE le avrebbe negato la possibilità di farsi accompagnare da un rappresentante sindacale in occasione del suo colloquio di valutazione, il secondo, sulla violazione delle regole di obiettività e di imparzialità e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente in quanto la valutatrice 2 avrebbe pronunciato nei suoi confronti espressioni che dimostrerebbero la sua incapacità di svolgere il suo ruolo di valutatore in maniera obiettiva ed imparziale e, il terzo, su errori manifesti di valutazione.
35
A sostegno del suo capo della domanda riguardante l’annullamento della decisione ASBR 2015, la ricorrente deduce due motivi, il primo fondato sul carattere illegittimo del rapporto informativo controverso su cui si basa la decisione ASBR 2015 e, il secondo, fondato sulla violazione delle linee direttive relative all’ASBR, contenute in un documento della BCE dal titolo «The Annual Salary and Bonus Review», e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dato che la decisione ASBR 2015 non è motivata e che ella non è stata previamente ascoltata.
36
La ricorrente non deduce motivi specifici riguardanti il capo della domanda inteso all’annullamento delle decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il suo ricorso amministrativo e il suo reclamo.
Sulle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo
37
Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in questo senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).
38
Nella fattispecie, dato che le decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo si limitano a confermare il rapporto informativo controverso e la decisione ASBR 2015, si deve constatare che le conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 sono prive di contenuto autonomo, e che non occorre quindi statuire specificamente sulle stesse, anche se, nell’esame della legittimità del rapporto informativo controverso, dovrà essere presa in considerazione la motivazione figurante nelle dette decisioni (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59 e giurisprudenza ivi citata).
Sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto informativo controverso
Sul primo motivo, fondato sulla violazione della guida alla valutazione della BCE, dei diritti della difesa e del dovere di sollecitudine
39
La ricorrente sostiene che la guida alla valutazione della BCE sarebbe stata violata per tre ragioni, relative, in primo luogo, ad una pretesa assenza di dialogo, in mancanza di un colloquio di valutazione, che non avrebbe rispettato i suoi diritti della difesa; in secondo luogo, ad una pretesa mancata individuazione di mezzi di miglioramento e di fissazione di obiettivi nel rapporto informativo controverso, con conseguente violazione del dovere di sollecitudine; e, in terzo luogo, ad una pretesa mancanza di contributi di un superiore gerarchico terzo al rapporto informativo controverso.
40
Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, fondata sulla violazione della guida alla valutazione della BCE, sull’assenza di dialogo e sulla violazione dei diritti alla difesa, la ricorrente sostiene essenzialmente che, in forza della guida alla valutazione della BCE, i membri del personale della BCE hanno la possibilità di farsi assistere in occasione del colloquio di valutazione da un rappresentante sindacale e che, rifiutandole la presenza di una tale persona in occasione di tale colloquio, il valutatore 1 l’avrebbe de facto privata del colloquio di valutazione previsto in base alla detta guida e avrebbe violato i suoi diritti della difesa.
41
La BCE contesta tali argomenti.
42
Al riguardo, in primo luogo, occorre rilevare, relativamente alla natura giuridica della guida alla valutazione della BCE, che, a quanto risulta dalla giurisprudenza, pur non potendo essere qualificate come norme giuridiche che l’amministrazione sia tenuta ad osservare, le linee direttive sanciscono norme di comportamento indicative della prassi da seguire da cui l’amministrazione non può scostarsi, in un caso particolare, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Infatti, adottando siffatte norme di condotta amministrativa e annunciando con la loro pubblicazione che essa le applicherà ai casi interessati, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, a pena di vedersi, se del caso, sanzionata per violazione dei principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Non si può quindi escludere che, in presenza di talune condizioni e a seconda del loro contenuto, siffatte norme di comportamento dotate di portata generale possano produrre effetti giuridici (v., in questo senso, sentenze del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, punto 61 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 ottobre 2017, Possanzini/Frontex, T‑686/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:734, punto 43).
43
Nella fattispecie, da un lato, si deve rilevare che la ricorrente ha rifiutato di partecipare al colloquio di valutazione mentre, secondo la guida alla valutazione della BCE, ella vi era tenuta. Infatti, la detta guida dispone che «le persone valutate sono tenute a partecipare al colloquio di valutazione e a ricevere informazioni di ritorno dalla gerarchia».
44
Dall’altro lato, si deve rilevare che dalla formulazione letterale della guida alla valutazione della BCE risulta che si presuppone che al colloquio di valutazione partecipino soltanto la persona valutata e il valutatore. Infatti, la detta guida dispone quanto segue:
«[I] colloqui di valutazione dovrebbero, in linea di principio, svolgersi bilateralmente, tra il primo valutatore e la persona valutata. Qualora l’organizzazione del lavoro sia tale che la persona valutata rende conto a più di un superiore gerarchico, il primo valutatore raccoglie i contributi degli altri superiori gerarchici e li aggiunge nel formulario. Ove lo si reputi necessario, possono aver luogo ulteriori colloqui di valutazione tra la persona valutata e altri superiori gerarchici».
45
Come sostiene la BCE, l’espressione «in linea di principio» permette di distinguere la regola generale dall’eccezione. Pertanto, mentre, di norma, si presuppone che il colloquio di valutazione sia bilaterale, non è escluso che un terzo possa parteciparvi. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ciò non implica assolutamente che la presenza di un rappresentante dell’IPSO sia ammissibile. A questo proposito, e come fa valere la BCE, i casi in cui i membri del personale hanno la possibilità di essere assistiti da un rappresentante sindacale sono limitati a talune disposizioni specifiche delle norme interne della BCE, tutte relative a situazioni conflittuali (controversia di carattere individuale, procedura di controllo amministrativo, di reclamo o di ricorso, inchiesta amministrativa) o sensibili (procedura informale di risoluzione riguardante la politica di dignità sul lavoro). Tali disposizioni sono riassunte al punto 3, lettera d), del protocollo di accordo concluso tra la BCE e l’IPSO, dal titolo «Assistenza ai membri del personale». I casi considerati non comprendono il colloquio di valutazione. Nella fattispecie, è pacifico che la ricorrente ha potuto farsi accompagnare dal sig. L. in occasione delle riunioni relative alla procedura riguardante la dignità sul lavoro, procedura espressamente menzionata al punto 3, lettera d), del protocollo di accordo concluso tra la BCE e l’IPSO. Risulta inoltre dal fascicolo che la ricorrente e il valutatore 1 hanno effettivamente potuto beneficiare delle possibilità previste dalla guida alla valutazione della BCE «in caso di preoccupazioni o di problemi gravi», ossia di consulenti della DG-H e di un rappresentante del personale.
46
L’argomento della ricorrente secondo il quale l’accompagnamento da parte di una persona di fiducia sarebbe una prassi seguita in altre istituzioni senza che ciò sia predisposto da una norma precisa non infirma per nulla tale analisi. Da una parte, la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova in tal senso. Dall’altra parte, non è accertato che tale prassi sia seguita al di fuori delle situazioni conflittuali, come quelle che possono verificarsi in occasione di procedure di insufficienza professionale o disciplinari. Analogamente, il fatto che nel gennaio 2017 la BCE abbia proposto alla ricorrente di farsi accompagnare da un osservatore imparziale, il medico di fiducia o sociale, alla luce del suo [riservato], non infirma per nulla tale analisi.
47
In secondo luogo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, un rapporto informativo non può essere definitivamente adottato senza che al funzionario interessato sia stata offerta la possibilità di essere sentito utilmente e che un’irregolarità della procedura relativa alla compilazione del rapporto informativo consistente nell’omissione del dialogo con il funzionario costituisce anche una violazione del diritto di essere ascoltato (v. sentenza del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, F‑64/13, EU:F:2015:72, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
48
Infatti, secondo la giurisprudenza, un contatto diretto tra il dipendente valutato e il valutatore può favorire un dialogo franco e approfondito che consenta agli interessati, da un lato, di soppesare con esattezza la natura, le ragioni e la portata delle loro eventuali divergenze e, dall’altro, di giungere a una migliore comprensione reciproca, a fortiori laddove sia necessario rimediare a una situazione personale molto compromessa (v. sentenza del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, F‑64/13,EU:F:2015:72, punto 93 e giurisprudenza ivi citata). Senza uno scambio diretto tra il valutatore e il dipendente valutato, la valutazione non potrebbe svolgere pienamente la sua funzione di mezzo di gestione delle risorse umane e di strumento di accompagnamento dello sviluppo professionale dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2015, Wahlström/Frontex, T‑653/13 P, EU:T:2015:652, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
49
Tuttavia, si deve constatare che, nella fattispecie, la ricorrente è stata invitata a due riprese al colloquio di valutazione. Il termine previsto dalla guida alla valutazione della BCE le è stato poi ricordato due volte. La DG‑H l’ha informata che la procedura riguardante la dignità sul lavoro non sospendeva la procedura di valutazione. Non risulta dal fascicolo che la ricorrente abbia fatto alcun tentativo per accelerare un’eventuale risposta del membro del comitato esecutivo della BCE incaricato degli affari del personale in ordine alla presenza di un rappresentante sindacale al colloquio di valutazione. Dal fascicolo non risulta neppure che la ricorrente abbia suggerito un compromesso che non coinvolgesse un rappresentante dell’IPSO al fine di facilitare uno scambio diretto con il valutatore 1 entro il termine raccomandato dalla guida alla valutazione della BCE.
50
Si deve pertanto dichiarare che alla ricorrente è stata offerta la possibilità di essere utilmente ascoltata prima dell’adozione definitiva del rapporto informativo controverso e che ella vi ha rinunciato.
51
Di conseguenza, la ricorrente non può far valere il fatto di essersi sottratta a tale colloquio con il pretesto di temere quest’ultimo per i suoi rapporti tesi con il valutatore, né una situazione da lei stessa provocata per contestare al riguardo la regolarità del rapporto informativo controverso o della procedura di valutazione (v., in questo senso, sentenza del 9 febbraio 1988, Picciolo/Commissione, 1/87, EU:C:1988:67, punto 24).
52
Alla luce delle circostanze del caso di specie e di tutte le considerazioni esposte ai precedenti punti da 42 a 51, si deve considerare che la BCE non ha privato la ricorrente del colloquio di valutazione previsto in base alla guida alla valutazione della BCE rifiutandole la presenza di un rappresentante sindacale in occasione del suo colloquio di valutazione e, pertanto, non ha violato i suoi diritti della difesa.
53
Ne consegue che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.
54
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare poi il secondo motivo, fondato sulla violazione delle regole di obiettività e di imparzialità nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Sul secondo motivo, fondato sulla violazione delle regole di obiettività e di imparzialità nonché dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
55
La ricorrente sostiene, in sostanza, che il rapporto informativo controverso sarebbe viziato da irregolarità per la pretesa mancanza di imparzialità della valutatrice 2. A tal riguardo, ella fa valere osservazioni espresse da quest’ultima in quattro messaggi di posta elettronica, figuranti nei documenti XVII, XXV e XXXVI dell’allegato A.12 e nell’allegato A.19 del ricorso (in prosieguo: i «documenti contestati»), che dimostrerebbero che la stessa non era più in condizione di svolgere le sue funzioni in maniera obiettiva e imparziale.
56
La ricorrente sostiene altresì, più sommariamente, che, tenuto conto delle dichiarazioni della valutatrice 3, suo superiore gerarchico durante il suo periodo di comando, quali riportate dalla valutatrice 2, la valutatrice 3, che ha anch’essa redatto una valutazione negativa nei suoi confronti, non era in condizione di valutarla in maniera obiettiva.
57
Infine, la ricorrente menziona le tensioni con il valutatore 1 nonché la procedura riguardante la dignità sul lavoro e rileva che il rapporto informativo controverso avrebbe potuto essere diverso se fosse stata garantita l’imparzialità del valutatore 1.
58
La BCE contesta la ricevibilità dei documenti contestati nonché la fondatezza di questo secondo motivo.
– Sulla ricevibilità dei documenti contestati
59
La BCE si pone la questione della ricevibilità dei documenti contestati e dei mezzi utilizzati dalla ricorrente per appropriarsene. Tuttavia, essa non chiede espressamente che tali documenti siano stralciati dal fascicolo.
60
Per la BCE, i messaggi di posta elettronica figuranti nei documenti XVII e XXV dell’allegato A.12 fanno parte di scambi regolari di corrispondenza tra superiori gerarchici in ordine all’esercizio delle loro funzioni direttive e non sarebbero pubblici. Il messaggio di posta elettronica figurante nel documento XXXVI dell’allegato A.12 costituirebbe uno scambio di corrispondenza riservato intervenuto tra la valutatrice 2 e il marito nell’ambito di scambi rientranti nella vita privata. Infine, il messaggio di posta elettronica figurante nell’allegato A.19 costituirebbe uno scambio di corrispondenza personale e riservato intervenuto tra la valutatrice 2 e il suo «coach» nell’ambito di un rapporto di fiducia necessario al buon funzionamento di tale servizio, di cui la ricorrente non dovrebbe aver conoscenza e che non avrebbe il diritto di utilizzare. Secondo la BCE, il fatto che il messaggio di posta elettronica figurante nell’allegato A.19 sia stato depositato in maniera anonima sulla scrivania della ricorrente – il che, per la BCE, sembrerebbe poco credibile – sarebbe ininfluente sul carattere intrinsecamente riservato del detto documento e non giustificherebbe il fatto che la ricorrente ne faccia uso dinanzi al Tribunale.
61
La ricorrente rileva che, ad eccezione dell’allegato A.19, ella aveva già comunicato gli altri documenti alla BCE nell’ambito del procedimento precontenzioso senza che quest’ultima sollevasse interrogativi. Ella asserisce di «non aver utilizzato alcun mezzo e di non essersi appropriata [...] di tali messaggi di posta elettronica», che sarebbero stati semplicemente depositati sulla sua scrivania o nella sua casella personale, in forma anonima. Ella ritiene che i documenti contestati siano essenziali per dimostrare che la valutatrice 2 mancava dell’imparzialità e dell’obiettività necessarie per svolgere il suo ruolo nei suoi confronti e che essi sarebbero decisivi, in quanto necessari per dimostrare la fondatezza della censura sollevata.
62
L’interrogativo della BCE sulla ricevibilità dei documenti contestati si basa su tre fondamenti, e cioè, innanzitutto, il carattere interno dei messaggi di posta elettronica figuranti nei documenti XVII e XXV dell’allegato A.12, quindi, il carattere riservato e personale dei messaggi di posta elettronica figuranti nel documento XXXVI dell’allegato A.12 e nell’allegato A.19 e, infine, la circostanza che tali quattro documenti sarebbero stati ottenuti in maniera irregolare.
63
Al riguardo, si deve rilevare che né l’eventuale carattere riservato dei documenti in questione né il fatto che essi siano stati eventualmente ottenuti in modo irregolare ostano a che tali documenti vengano mantenuti agli atti. Infatti, da una parte, non esiste alcuna disposizione che preveda espressamente il divieto di tenere conto di prove illecitamente ottenute (v., in questo senso, sentenza del 12 maggio 2015, Dalli/Commissione, T‑562/12, EU:T:2015:270, punto 47; v., altresì, nel contesto del diritto della concorrenza, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punti 44 e 76).
64
Così, in determinate situazioni, la parte ricorrente non ha avuto bisogno di dimostrare di avere ottenuto lecitamente il documento riservato invocato a sostegno del suo ricorso. Il Tribunale ha ritenuto, nel procedere ad una ponderazione degli interessi da tutelare, che occorresse valutare se circostanze particolari, come il carattere decisivo della produzione del documento al fine di garantire il sindacato della regolarità della procedura di adozione dell’atto impugnato (v., in questo senso, sentenza del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99, EU:T:2001:72, punti 33 e 34) o di accertare l’esistenza di uno sviamento di potere (v., in questo senso, sentenza del 29 febbraio 1996, Lopes/Corte di giustizia, T‑280/94, EU:T:1996:28, punto 59), giustificassero il fatto di non procedere allo stralcio di un documento (sentenze dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 79; del 2 ottobre 2009, Estonia/Commissione, T‑324/05, EU:T:2009:381, punto 54, e del 12 maggio 2015, Dalli/Commissione, T‑562/12, EU:T:2015:270, punto 48).
65
Dall’altra parte, la Corte non ha escluso che anche documenti interni possano, in taluni casi, figurare legittimamente agli atti di una causa (sentenze del 2 ottobre 2009, Estonia/Commissione, T‑324/05, EU:T:2009:381, punto 55, e del 12 maggio 2015, Dalli/Commissione, T‑562/12, EU:T:2015:270, punto 47).
66
Si deve rilevare, infine, che risulta dalla giurisprudenza che le circostanze che consentono di mantenere agli atti documenti interni sono, in particolare, quelle che possono essere prese in considerazione per mantenere agli atti di una causa documenti eventualmente ottenuti con mezzi illeciti e di cui al precedente punto 64 (v., in questo senso, sentenze del 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI, T‑192/99, EU:T:2001:72, punto 33, e del 2 ottobre 2009, Estonia/Commissione, T‑324/05, EU:T:2009:381, punto 56).
67
Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi da tutelare, è necessario tener conto del valore probatorio dei documenti contestati, la cui autenticità non è stata messa in discussione, delle condizioni della loro acquisizione e della natura interna, riservata o personale di tali documenti.
68
Innanzitutto, si deve rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente afferma di «non aver utilizzato alcun mezzo e di non essersi appropriata» dei documenti contestati, che sarebbero semplicemente stati depositati «sulla sua scrivania o nella sua casella personale, in forma anonima». Benché ciò sembri poco credibile per la BCE, non è accertato che la ricorrente si sia direttamente procurata in maniera illecita i messaggi di posta elettronica (v., in questo senso, sentenza del 12 maggio 2015, Dalli/Commissione, T‑562/12, EU:T:2015:270, punto 49).
69
D’altro canto, il Tribunale constata che la BCE non ha addotto alcun argomento o elemento di prova inteso a dimostrare l’illiceità dell’acquisizione dei detti documenti o che la ricorrente fosse stata al corrente della maniera in cui i documenti contestati sarebbero stati ottenuti. Infatti, non risulta dal fascicolo che la BCE abbia avviato, sia nella fase del procedimento precontenzioso sia in seguito alla proposizione del presente ricorso, una qualsiasi indagine al fine di determinare come i documenti contestati fossero in possesso della ricorrente. Le circostanze del caso di specie si distinguono quindi da quelle della causa che ha dato luogo alla sentenza dell’8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio (F‑6/07, EU:F:2008:55). Nella detta causa, relativa ad una procedura di selezione, un’indagine di sicurezza era stata avviata entro i due giorni successivi all’invio al Consiglio dell’Unione europea ad opera della parte ricorrente di documenti, in parte coperti dalla segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici, ad integrazione della sua domanda di riesame. È risultato che un collega della parte ricorrente, introdottosi nell’ufficio di uno dei membri del comitato di selezione in assenza di quest’ultimo, aveva fotocopiato senza autorizzazione i documenti che si trovavano sul tavolo da lavoro dello stesso e li aveva inviati alla parte ricorrente e che, alla data della presentazione del ricorso e dei suoi allegati, la parte ricorrente conosceva la maniera in cui il detto collega aveva ottenuto i documenti in questione (sentenza dell’8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio, F‑6/07, EU:F:2008:55, punti 25 e 67).
70
Il Tribunale osserva, è vero, che la ricorrente, così come ogni persona ragionevole, in circostanze come quelle del caso di specie, poteva pensare che i documenti contestati fossero stati ottenuti irregolarmente e nutrire dubbi circa l’ammissibilità del comportamento professionale della persona che se ne era appropriata (v., in questo senso e per analogia, sentenza dell’8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio, F‑6/07, EU:F:2008:55, punto 67).
71
Tuttavia, non è meno vero che le circostanze in cui i documenti contestati sono stati ottenuti non sono state accertate.
72
Si deve poi rilevare che i documenti contestati sono stati fatti valere appunto come indizi diretti a dimostrare che la valutatrice 2 non era capace di svolgere il suo ruolo in maniera obiettiva e imparziale e, secondo la ricorrente, sarebbero decisivi e necessari per dimostrare la fondatezza della censura sollevata.
73
A tal proposito, in primo luogo, si deve ricordare che il carattere interno dei messaggi di posta elettronica figuranti nei documenti XVII e XXV dell’allegato A.12 non costituisce un ostacolo alla ricevibilità di tali documenti (v. precedenti punti 63, 65 e 66). Quanto ai messaggi di posta elettronica figuranti nel documento XXXVI dell’allegato A.12 e nell’allegato A.19, pur potendo essere considerati di natura personale e riservata per la valutatrice 2, tali documenti vertono però soltanto su preoccupazioni di lavoro, sono stati inviati dall’indirizzo di posta elettronica di servizio messo a disposizione dei membri del personale della BCE da quest’ultima e lo spazio per l’inserimento dell’«oggetto» non presenta alcuna indicazione quanto al loro carattere personale o privato.
74
Si deve rilevare che, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, ha «lo stesso valore giuridico dei trattati». Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 3, TUE conferma che i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») fanno parte del diritto dell’Unione europea in quanto principi generali.
75
L’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali precisa che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti da detta Convenzione. Secondo la spiegazione di tale disposizione, il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU, ma anche, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, punto 35).
76
Vero è che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente avuto l’occasione di ricordare che messaggi di posta elettronica inviati dal luogo di lavoro potevano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della CEDU (Corte EDU, 22 febbraio 2018, Libert c. Francia, CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, § 24) e, pertanto, della nozione di «vita privata» e di «corrispondenza». Tuttavia, dalla stessa sentenza risulta che qualsiasi ingerenza nella vita privata non può essere considerata come una violazione dell’articolo 8 della CEDU (v., in questo senso, Corte EDU, 22 febbraio 2018, Libert c. Francia, CE:ECHR:2018:0222JUD000058813, §§ 37, 46 e 53).
77
Nella fattispecie, per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica figuranti nel documento XXXVI dell’allegato A.12 e nell’allegato A.19, si deve rilevare che la BCE non ha sollevato alcun argomento relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e delle comunicazioni garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, articolo corrispondente all’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU. Per quanto riguarda il primo di tali messaggi di posta elettronica, essa si è limitata a far valere che si trattava di uno scambio di corrispondenza riservato intervenuto tra la valutatrice 2 ed il marito nell’ambito di scambi rientranti nella vita privata. Per quanto riguarda il secondo di tali messaggi di posta elettronica, essa si è limitata a far valere in maniera altrettanto laconica, da un lato, che si trattava di uno scambio di corrispondenza personale e riservato intervenuto tra la valutatrice 2 e il suo«coach» nel contesto di un rapporto di fiducia necessario al buon funzionamento del servizio, di cui la ricorrente non avrebbe dovuto essere a conoscenza e che ella non avrebbe il diritto di utilizzare e, dall’altro, che il fatto che esso sia stato depositato in forma anonima sulla scrivania della ricorrente non ne giustificherebbe l’utilizzazione da parte sua dinanzi al Tribunale.
78
Inoltre, come si è ricordato al precedente punto 63, non esiste alcuna disposizione nel diritto dell’Unione che preveda espressamente il divieto di tener conto, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, di prove illecitamente ottenute (v., in questo senso, sentenza dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punto 76).
79
Infine, neppure il carattere riservato dei messaggi di posta elettronica figuranti nel documento XXXVI dell’allegato A.12 e nell’allegato A.19 costituisce un ostacolo alla loro ricevibilità nell’ambito del presente giudizio (v. supra, punti 63, 65 e 66).
80
In secondo luogo, si deve rilevare che la BCE respinge la contestazione relativa alla mancanza di imparzialità della valutatrice 2. I documenti contestati sono, pertanto, idonei a dimostrare i fatti lamentati dalla ricorrente e sono necessari al fine di esaminare la regolarità del rapporto informativo controverso. Le circostanze del caso di specie si distinguono quindi da quelle della causa in cui è stata pronunciata la sentenza dell’8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio (F‑6/07, EU:F:2008:55), anche sotto questo profilo. Infatti, nella detta causa, i fatti invocati dalla parte ricorrente a sostegno del suo argomento secondo cui la procedura di selezione era viziata da irregolarità erano stati esplicitamente riconosciuti dal Consiglio. Il Tribunale aveva dunque concluso che taluni documenti non erano necessari per esaminare la regolarità della procedura di selezione controversa (sentenza dell’8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio, F‑6/07, EU:F:2008:55, punto 68).
81
Infine, la ricorrente sostiene, senza essere contraddetta, che, eccezion fatta per l’allegato A.19, ella aveva già comunicato gli altri documenti contestati alla BCE nell’ambito del procedimento precontenzioso senza che quest’ultima sollevasse interrogativi. A tal riguardo, si deve constatare che la decisione del 2 maggio 2016 che ha respinto il ricorso amministrativo non fa espresso riferimento ai detti documenti. In quella del 15 settembre 2016 che ha respinto il reclamo si osserva che la ricorrente sostiene che il rapporto informativo controverso sarebbe viziato da manifesta mancanza di obiettività, di neutralità e di imparzialità e che l’interessata ha prodotto documenti attestanti un’asserita intenzione della sua gerarchia di destituirla «per rappresaglia». Nella detta decisione si rileva che dal contenuto del rapporto informativo controverso non risulterebbe in nessun modo un’intenzione di rappresaglie o di sviamento di potere e che gli elementi di prova forniti non permetterebbero, di per se stessi, di concludere per uno sviamento di potere.
82
Tenuto conto di tali considerazioni e alla luce delle circostanze particolari della presente controversia, della natura dei documenti contestati e della giurisprudenza di cui ai precedenti punti da 63 a 66 e 78, occorre dichiarare ricevibili i documenti contestati.
– Sulla fondatezza del secondo motivo, basato sulla violazione delle regole di obiettività e di imparzialità e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali
83
In primo luogo, la ricorrente fa valere che la valutatrice 2 avrebbe espresso nei suoi confronti, a più riprese, apprezzamenti esorbitanti da quanto un capo divisione e un secondo valutatore possono esprimere, manifestando un partito preso e pregiudizi verso di lei. Pertanto, non sarebbe stata garantita l’esigenza di imparzialità soggettiva.
84
La ricorrente fa valere, più in particolare:
–
il fatto che, nel messaggio di posta elettronica inviato dalla valutatrice 2 al marito, in data 16 luglio 2015 (documento XXXVI dell’allegato A.12), quest’ultima:
–
avrebbe menzionato la sua intenzione di chiedere ad un membro del comitato esecutivo della BCE di «destituir[la]» qualificando il suo caso come esemplare in termini di scarso rendimento;
–
menzionava il fatto che la ricorrente aveva contestato precedenti decisioni da lei prese nonché decisioni del valutatore 1, cosa da lei considerata negativamente;
–
sosteneva che la ricorrente avrebbe avuto una cattiva reputazione, che nessun servizio l’avrebbe voluta, ivi compresa la DG‑[riservato] presso la quale essa era stata comandata a seguito del «pasticcio» («mess») che ella vi avrebbe lasciato;
–
il fatto che la valutatrice 2 abbia scritto al suo «coach», l’11 giugno 2015, nel messaggio di posta elettronica figurante nell’allegato A.19 del fascicolo, le seguenti frasi: «l’idea stessa che ella ritorni [alla DIV/[riservato] dopo il periodo di comando] mi mette in collera» (the sheer thought of her coming back makes me angry); «ciò mi mette molto in collera» (it just makes me very angry); «devo cercare dei mezzi per limitare il suo impatto su di noi e su me stessa, in particolare» (I have to think of ways to limit her impact on us and myself, in particular);
–
il fatto che la valutatrice 2 avrebbe formulato, nel messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2015 (documento XVII dell’allegato A.12), apprezzamenti negativi nei suoi confronti e che ella vi abbia precisato che la valutatrice 3 avrebbe dichiarato di non desiderare il suo collocamento in comando;
–
il fatto che la valutatrice 2 abbia scritto, il 9 febbraio 2015, nel messaggio di posta elettronica figurante nel documento XXV dell’allegato A.12, a tre membri delle alte gerarchie della DG «[riservato]» stupendosi che la ricorrente figurasse negli elenchi degli agenti assegnati al progetto [riservato], «dato che voi siete a conoscenza del rendimento d[ella ricorrente] in seno alla BCE» ([g]iven that you know about [the applicant’s] performance here in the Bank) e il fatto che la valutatrice 2, al di fuori di ogni procedura organizzata e trasparente, abbia così comunicato alle alte gerarchie della BCE che le sue prestazioni erano scadenti, che la sua presenza in seno a tale progetto era criticabile, che ella era incapace di partecipare a tale progetto e non aveva il diritto di parteciparvi a causa delle sue prestazioni asseritamente insufficienti;
–
il fatto che, in un messaggio di posta elettronica del 14 aprile 2015 relativo al verbale della sua valutazione di medio periodo, la valutatrice 2 abbia asserito di preferire di non tenere una riunione con lei, pronunciando le seguenti parole: «[P]er scrupolo di economia, perché dovrei insistere su un dialogo sapendo che la sua posizione e la nostra sono ortogonali?» (In the spirit of economising, why should I insist on talking to her when we know that her position and our position are orthogonal?).
85
Secondo la ricorrente, sarebbe alla luce di tale violazione dell’esigenza di imparzialità, richiesta dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, che le valutazioni contenute nel rapporto informativo controverso dovrebbero essere lette e che queste ultime avrebbero potuto essere diverse se fosse stata garantita l’imparzialità, tanto della valutatrice 2 quanto del valutatore 1. Al riguardo, la ricorrente sottolinea talune osservazioni fatte dalla valutatrice 2, al punto 5.2 del rapporto informativo controverso, in particolare per quanto riguarda:
–
la sua pretesa mancanza di correttezza, in quanto ella avrebbe aggirato la sua gerarchia;
–
il fatto che ella ha contestato il rapporto informativo 2014 e la decisione ASBR 2014, il che sarebbe stato considerato dalla valutatrice 2 come un freno ad un collocamento in comando presso la DG‑[riservato];
–
il fatto che ella abbia tentato di rigettare la responsabilità sulla sua gerarchia;
–
il fatto che ella avrebbe «conseguito risultati non positivi» nel suo periodo di comando;
–
il fatto che ella non sarebbe stata sufficientemente efficiente, dato che il suo rendimento era al di sotto di quanto ci si poteva attendere da un [riservato].
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Per la ricorrente, la valutatrice 2, con le sue comunicazioni e il contenuto delle sue comunicazioni nei confronti di terzi, ha non soltanto propalato elementi pregiudizievoli per la sua reputazione, ma lo ha fatto in maniera diffamatoria.
87
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la valutatrice 3 non era in grado di valutarla in maniera obiettiva, poiché, secondo uno dei documenti contestati, il messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2015 (documento XVII dell’allegato A.12), la valutatrice 3 avrebbe dichiarato di non desiderare il collocamento in comando riferendosi ad un «caso» da lei seguito quando lavorava presso la DG‑[riservato], e cioè la denuncia per molestie formulata dalla ricorrente che alla fine non ha avuto esito.
88
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il rapporto informativo controverso avrebbe potuto essere diverso se fosse stata garantita l’imparzialità del valutatore 1.
89
La BCE sostiene che il secondo motivo non è fondato. Innanzitutto, la ricorrente non avrebbe fornito la prova che la valutatrice 2 abbia mancato di obiettività e di imparzialità. Mentre risulterebbe da un certo numero di documenti del fascicolo che la ricorrente ha potuto costituire una fonte di frustrazione per la valutatrice 2 e forse anche per la valutatrice 3, tale frustrazione non deriverebbe da un sentimento personale, ma da fatica e spossamento in un contesto lavorativo riguardo al rendimento e alle prestazioni della ricorrente, senza che ciò rifletta una mancanza di imparzialità e di obiettività. Secondo la BCE, la valutatrice 2 sarebbe rimasta entro i limiti delle sue funzioni di capo divisione, responsabile di una compagine di lavoro e preoccupata del buon funzionamento della sua istituzione. Nel pieno esercizio delle sue responsabilità di superiore gerarchico, ella avrebbe espresso tanto il suo parere quanto la sua preoccupazione riguardo ad una situazione deleteria in seno al proprio servizio. La BCE sostiene poi che, anche qualora l’atteggiamento della valutatrice 2 avesse potuto porre problemi, quod non, il suo intervento non avrebbe avuto conseguenze sulla valutazione generale della ricorrente, dato che la valutatrice 2, quale secondo valutatore, si è limitata a confermare le critiche espresse dal valutatore 1, la cui pretesa mancanza di imparzialità non sarebbe dimostrata. Infine, l’affermazione della ricorrente secondo la quale il rapporto informativo controverso avrebbe potuto essere diverso se ella avesse potuto beneficiare di un secondo valutatore obiettivo e imparziale si baserebbe, secondo la BCE, sulla presunzione di una mancanza di imparzialità e rimarrebbe puramente congetturale.
90
In via preliminare, in primo luogo, si deve rilevare che la censura fondata sul fatto che il messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2015 inviato dalla valutatrice 2 al marito (documento XXXVI dell’allegato A.12) avrebbe propalato una diceria diffamatoria contro la ricorrente non può essere accolta. Essa non è accompagnata da alcuna precisazione che permette di valutarne la fondatezza. D’altro canto, il messaggio di posta elettronica di cui trattasi non designa nominativamente la ricorrente. Per giunta, non risulta dal fascicolo che la valutatrice 2 l’abbia diffuso a persone diverse dal destinatario, il marito, ed è la ricorrente stessa ad averlo versato agli atti nella fase del procedimento precontenzioso e nel presente giudizio.
91
In secondo luogo, per quanto riguarda la pretesa mancanza di imparzialità del valutatore 1 e della valutatrice 3, si deve rilevare che la ricorrente non adduce alcun principio di prova a sostegno di essa né alcun argomento circostanziato a sostegno di tali censure. Nel caso del valutatore 1, la ricorrente si limita a menzionare eventuali tensioni, disaccordi e la procedura riguardante la dignità sul lavoro. Nel caso della valutatrice 3, ella si limita a trarre una conclusione generale a partire da espressioni riferite figuranti in un documento del fascicolo. Tali contestazioni di fatto non sono accompagnate da alcun indizio sufficientemente preciso, obiettivo e concordante di natura tale da suffragare la loro veridicità o la loro verosimiglianza, né da alcuna precisazione o argomento che consenta di valutarne la fondatezza (v., in questo senso, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 113). Ne consegue che le due censure sollevate dalla ricorrente devono essere respinte in quanto infondate.
92
Inoltre, occorre rilevare che è inerente ad ogni esercizio di valutazione il fatto di pervenire, se del caso, a conclusioni non corrispondenti alle aspettative dell’interessato. È parimenti inerente ad ogni attività di gestione di gruppo o di servizio che vi siano scambi, orali o scritti, di natura informale o formale, in seno alla gerarchia e con il servizio delle risorse umane, sul funzionamento del gruppo o del servizio nonché sui risultati ottenuti e sulle difficoltà incontrate. Pertanto, siffatte conclusioni e siffatti scambi non possono essere, di per se stessi, diffamatori.
93
Per quanto riguarda la censura fondata sulla mancanza di imparzialità e di obiettività della valutatrice 2, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, ogni individuo ha diritto, in particolare, a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione. Tale obbligo di imparzialità comprende in particolare l’imparzialità soggettiva, che richiede che i membri di un comitato di preselezione non debbano manifestare alcun partito preso o pregiudizio personale, mentre l’imparzialità personale si presume sino a prova contraria (sentenza del 5 dicembre 2017, Spadafora/Commissione, T‑250/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:866, punti 74 e 75; v., altresì, per analogia, sentenza del 13 dicembre 2012, Commissione/Strack, T‑197/11 P e T‑198/11 P, EU:T:2012:690, punto 113).
94
Per giunta, come hanno ricordato le parti, secondo una giurisprudenza costante, benché non possa escludersi che divergenze tra un funzionario e il suo superiore gerarchico possano provocare una certa irritazione nel detto superiore gerarchico, tale eventualità non implica, in quanto tale, che quest’ultimo non sia più in grado di valutare obiettivamente i meriti dell’interessato. È stato inoltre dichiarato che neanche la circostanza che un agente abbia presentato una denuncia per molestie contro il funzionario che deve valutare le sue prestazioni professionali può, in quanto tale, al di fuori di ogni altra circostanza, essere tale da mettere in discussione l’imparzialità della persona interessata dalla denuncia (v. sentenza del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, F‑64/13, EU:F:2015:72, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).
95
Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che solo il coinvolgimento dei superiori gerarchici nelle attività lavorative dei membri del personale posti sotto la loro responsabilità è tale da permettere di valutare il più adeguatamente possibile le attività delle persone che operano ai loro ordini (v., in questo senso, sentenza del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, F‑64/13, EU:F:2015:72, punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Accettare un argomento secondo il quale né il capo unità né alcun membro della gerarchia del servizio presso il quale un membro del personale è assegnato dovrebbe partecipare alla procedura di compilazione del rapporto informativo condurrebbe ad una situazione in cui una valutazione adeguata delle prestazioni del membro del personale e del suo comportamento nel servizio non sarebbe garantita (v., in questo senso, sentenza del 30 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, F‑64/13, EU:F:2015:72, punto 72).
96
Infine, secondo una giurisprudenza costante, il rapporto informativo esprime l’opinione, liberamente formulata, dei valutatori. Ne consegue che una certa soggettività è inerente alle valutazioni del detto rapporto, come a qualunque opinione personale (v., in questo senso, sentenza del 5 dicembre 2006, Angelidis/Parlamento, T‑416/03, EU:T:2006:375, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).
97
Nel caso di specie, la ricorrente afferma che, alla luce dei documenti contestati, l’imparzialità delle valutazioni della valutatrice 2 contenute nel rapporto informativo controverso è stata compromessa. Occorre rilevare che i documenti contestati riguardano un periodo che va da febbraio a luglio 2015, mentre l’ultimo messaggio di posta elettronica in data 16 luglio 2015 è stato redatto quattro mesi prima che la valutatrice 2 aggiungesse la sua valutazione al rapporto informativo controverso.
98
Vero è che dalla giurisprudenza citata al precedente punto 94 risulta che l’esistenza di divergenze tra la persona valutata e il valutatore e di una certa irritazione in quest’ultimo non implica, in quanto tale, che il valutatore non sia più in grado di valutare obiettivamente i meriti dell’interessato. Si deve altresì rilevare che valutazioni, anche negative, contenute nel rapporto informativo controverso non possono essere considerate, in quanto tali, come indizi del fatto che il rapporto informativo sia stato redatto con mancanza di imparzialità e di obiettività.
99
Tuttavia, si deve constatare che i documenti contestati, dichiarati ricevibili (v. supra, punto 82), costituiscono indizi sufficientemente precisi, obiettivi e concordanti di natura tale da suffragare la veridicità o la verosimiglianza della contestazione della ricorrente quanto alla mancanza di imparzialità soggettiva della valutatrice 2 (v., in questo senso, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 113). Tale conclusione non è infirmata dall’argomento della BCE secondo il quale, anche qualora l’atteggiamento della valutatrice 2 abbia potuto porre problemi, quod non, il suo intervento non avrebbe avuto alcuna influenza sulla valutazione generale della ricorrente, dato che la valutatrice 2 si sarebbe limitata a confermare le critiche espresse dal valutatore 1. A questo proposito, è importante rilevare che l’imparzialità del valutatore 1 non può impedire di ritenere che la seconda valutazione sia viziata da illegittimità per la mancanza di imparzialità della valutatrice 2. Il comportamento di un solo valutatore può viziare per illegittimità il rapporto informativo nel suo complesso (v., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2008, Suvikas/Consiglio, F‑6/07, EU:F:2008:55, punto 97). Infatti, nella procedura di valutazione istituita presso la BCE, la valutazione da parte di un secondo valutatore, superiore gerarchico del primo, costituisce una garanzia per il membro del personale interessato, il quale deve poter contare sull’esperienza e sull’imparzialità di tale responsabile gerarchico.
100
Nella fattispecie, anche se i commenti espressi nei confronti della ricorrente nel rapporto informativo controverso, per negativi che siano, restano entro i limiti dell’ampio potere discrezionale del valutatore, e, in particolare, non varcano il confine della critica scortese od offensiva nei confronti della persona stessa dell’interessata, si deve necessariamente constatare che la ricorrente ha addotto elementi di prova che dimostrano come la valutatrice 2 avesse espresso, a più riprese nel corso dell’esercizio di valutazione 2015, opinioni negative molto marcate nei suoi confronti.
101
Così, nel suo messaggio di posta elettronica del 9 febbraio 2015 inviato a tre membri delle alte gerarchie della BCE in ordine al progetto [riservato] (documento XXV dell’allegato A.12), la valutatrice 2 chiede se essi siano al corrente della partecipazione della ricorrente al detto progetto vista la loro conoscenza delle sue prestazioni in seno alla BCE, esprime dubbi su tale partecipazione precisando di «non ved[ere] le ragioni di tale nomina» (I don’t see the rationale behind this nomination) e sembra voler intervenire al riguardo chiedendo loro di «indicar[le] e chi rivolger[si] a questo proposito» (Could you [...] let me know whom to approach in this matter?).
102
Inoltre, nel messaggio di posta elettronica del 20 marzo 2015, inviato dalla valutatrice 2 alla sig.ra O. e in copia al valutatore 1, in ordine ad un progetto in materia di [riservato] (documento XVII dell’allegato A.12), risultano osservazioni della valutatrice 2 dal tono alquanto ironico, e cioè: «disgraziatamente, [la valutatrice 3] ne sa più di noi su[lla ricorrente] dato che ha lavorato su questo caso non soltanto quando era alla DG‑[riservato], ma anche quando era alla DG‑[riservato]» ([appraiser 3] unfortunately knows more about [the applicant] than we do because she has been involved in the case not only when she was in DG‑[confidential] but also in DG‑[confidential]); «de facto, [la valutatrice 3] non desidera realmente avere [la ricorrente] nella sua compagine di lavoro (sorpresa, sorpresa)» [de facto, [appraiser 3] does not really want to have [the applicant] in her team (surprise, surprise)].
103
Le osservazioni contenute nel messaggio di posta elettronica in data 11 giugno 2015 inviato dalla valutatrice 2 al suo «coach» (allegato A.19) sono più negative ancora, dato che la valutatrice 2 menziona la sua collera di fronte all’idea che la ricorrente ritorni alla DIV/[riservato] dopo il suo periodo di comando, il tempo e l’energia che la ricorrente le «ruberebbe» nonché il sollievo o la tregua temporanea che il periodo di comando le avrebbe apportato («ella è collocata in comando, il che ci ha dato tanto tempo e tanta energia in più che l’idea stessa che ritorni non mi fa paura, ma mi mette in collera [...] la quantità di tempo e di energia che ci “ruba” mi mette molto in collera e mi rende frustrata») (she is on secondment and this has given us so much more additional time and energy that the sheer thought of her coming back makes me angry not scared [...] it just makes me very angry and frustrated how much time and energy she “steals” from us).
104
Infine, si deve rilevare che nel messaggio di posta elettronica in data 16 luglio 2015, inviato dalla valutatrice 2 al marito, che elenca cinque motivi per i quali ella vorrebbe incontrare un membro del comitato esecutivo della BCE e che verte «su una questione relativa al personale» (documento XXXVI dell’allegato A.12), si parla di un caso di scarso rendimento esemplare nella sua divisione che potrebbe aiutare a definire e, in futuro, a risolvere le insidie della procedura di insufficienza professionale attuale. La valutatrice 2 constata che la persona in questione avrebbe avviato una procedura di reclamo contro di lei e contro il valutatore 1 e sarebbe stata coinvolta in altri conflitti oltre ad una causa proposta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea e vari ricorsi amministrativi. La valutatrice 2 rileva che, in considerazione dei conflitti in cui la persona in questione sarebbe stata implicata in passato, la stessa sarebbe stata collocata in varie altre DG che, disgraziatamente, non volevano tenerla e che la reputazione della detta persona sarebbe tale da rendere impossibile la sua collocazione altrove. Infine, la valutatrice 2 rileva che ella dedicherebbe una quantità di tempo e di energia sproporzionata (il 20% del proprio tempo) alla persona in questione, che una delle ragioni per le quali la DIV/[riservato] avrebbe ben funzionato negli ultimi tre mesi sarebbe il fatto che tale persona si trovava collocata in comando e che, avendo «sprecato» il suo periodo di comando, la stessa era nuovamente alla DIV/[riservato].
105
Dalle espressioni riportate ai precedenti punti da 100 a 104 risulta che i documenti contestati riflettono non soltanto fatica e spossamento in un contesto lavorativo, come sostiene la BCE, ma anche sentimenti personali molto marcati e negativi della valutatrice 2 nei confronti della ricorrente.
106
Di conseguenza, le parole espresse dalla valutatrice 2 nei documenti contestati sono tali da dimostrare una mancanza di imparzialità soggettiva o, quanto meno, la verosimiglianza di tale mancanza. Ciò è tanto più vero in quanto, secondo la guida alla valutazione della BCE, il ruolo della valutatrice 2, in quanto secondo il valutatore, era quello di integrare la valutazione del primo valutatore, di rivedere le valutazioni dei primi valutatori al fine di garantire un trattamento giusto ed equo in seno alla divisione e di fungere da arbitro in caso di disaccordo grave tra il primo valutatore e la persona valutata.
107
Ne consegue che il secondo motivo del ricorso dev’essere accolto.
108
Questa conclusione giustifica da sola l’annullamento del rapporto informativo controverso, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti sollevati dalla ricorrente con le parti seconda e terza del primo motivo e con il terzo motivo.
Sulla domanda di annullamento della decisione ASBR 2015
109
In sostanza, la ricorrente fonda il suo capo della domanda diretto all’annullamento della decisione ASBR 2015 sull’illegittimità del rapporto informativo controverso nonché sul fatto che ella non ha potuto beneficiare di una riunione con il suo valutatore in occasione della consegna della decisione ASBR 2015 perché le fossero fornite spiegazioni integrative su tale decisione, conformemente alle linee direttive relative all’ASBR.
110
La BCE fa valere che la domanda diretta all’annullamento della decisione ASBR 2015 è manifestamente infondata.
111
Dai precedenti punti da 106 a 108 risulta che le espressioni usate dalla valutatrice 2 nei documenti contestati sono tali da dimostrare una mancanza di imparzialità soggettiva o, quanto meno, la verosimigliaza di tale mancanza, di modo che il rapporto informativo controverso dev’essere annullato.
112
Tenuto conto del «collegamento indiretto» stabilito in forza del punto 3 delle linee direttive relative all’ASBR tra l’esercizio di valutazione e quello dell’ASBR che, pur perseguendo obiettivi diversi, debbono presentare un’intima coerenza, occorre annullare anche la decisione ASBR 2015.
Sulla domanda di risarcimento danni
113
Da una parte, la ricorrente afferma che, a seguito dell’annullamento del rapporto informativo controverso e della decisione ASBR 2015, spetterà alla BCE riavviare la sua valutazione e adottare una nuova decisione ASBR e, pertanto, ricostruire i suoi diritti finanziari a partire dal 1o gennaio 2016, oltre a interessi di mora al tasso di riferimento della BCE maggiorato di due punti.
114
Dall’altra parte, la ricorrente chiede che la BCE sia condannata al pagamento di una somma di EUR 15000 a titolo di risarcimento del suo danno morale. Per la ricorrente, il solo annullamento del rapporto informativo controverso e della decisione ASBR 2015 non riparerà integralmente il danno morale da lei subito, che sarebbe separabile dall’illecito su cui si basa l’annullamento perseguito. Il modo in cui il valutatore 1 e la valutatrice 2 si sarebbero comportati nei suoi confronti, come rispecchiato dal rapporto informativo controverso, che mette in discussione la sua correttezza e la sua lealtà nei riguardi della BCE e in cui ci si abbandona, nei confronti di terzi, a valutazioni fuori luogo e diffamatorie senza rispetto per la sua vita privata e si propalano dicerie nei suoi confronti, le avrebbe causato un grave danno mettendo in discussione, pubblicamente, la sua reputazione e la sua dignità.
115
La BCE fa valere che, in mancanza di illecito, viene meno il fondamento di ogni domanda di risarcimento danni. Inoltre, la BCE sostiene che spetta alla ricorrente dimostrare il carattere effettivo dei suoi pretesi danni materiali e morali derivanti da comportamenti esulanti dal contesto di adozione del rapporto informativo controverso e della decisione ASBR 2015, il che non sarebbe avvenuto nel caso di specie.
116
Ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta. Pertanto, la BCE è tenuta a determinare le misure che l’esecuzione della presente sentenza comporta e a trarne le conseguenze che ne derivano per quanto riguarda l’esercizio di valutazione 2015 e la procedura ASBR 2015.
117
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del preteso danno morale subito dalla ricorrente, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante nel settore della funzione pubblica, il sorgere della responsabilità dell’Unione presuppone la coesistenza di un complesso di condizioni, e cioè l’illegittimità del comportamento ascritto all’istituzione, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra l’asserito comportamento e il danno lamentato (sentenza del 1o giugno 1994,Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 42; v., altresì, sentenza del 16 dicembre 2010, Commissione/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). Tali tre condizioni sono cumulative, il che comporta che, qualora una di esse non sia soddisfatta, la responsabilità dell’Unione non può essere accertata (v. sentenze del 17 maggio 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non pubblicata, EU:T:2017:344, punto 97 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).
118
Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui l’illecito di un’istituzione o di un organo o organismo dell’Unione sia accertato, la responsabilità dell’Unione può effettivamente sorgere solo se, in particolare, la parte ricorrente è riuscita a dimostrare la realtà del suo danno (v., in questo senso, sentenza del 26 ottobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).
119
Occorre altresì ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente per ogni danno morale che tale atto possa aver cagionato (sentenza del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127; v., altresì, in tal senso, sentenza del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22).
120
Tuttavia, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità non può costituire, di per sé, una riparazione adeguata qualora l’atto impugnato contenga una valutazione esplicitamente negativa delle capacità della parte ricorrente in grado di ferirla (v., in questo senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punti da 27 a 29; del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione, T‑197/98, EU:T:2000:86, punto 98, e del 13 dicembre 2005, Cwik/Commissione, T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, EU:T:2005:447, punti 205 e 206), ovvero la parte ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illecito su cui l’annullamento è fondato e che non possa essere integralmente riparato mediante tale annullamento (sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88).
121
Nella fattispecie, si deve rilevare che non è in nessun modo dimostrato che la valutazione del valutatore 1 figurante nel rapporto informativo controverso sia viziata da un qualsiasi errore. Per giunta, la ricorrente non ha addotto alcun principio di prova a sostegno di un’eventuale mancanza di imparzialità del valutatore 1.
122
D’altronde, qualsiasi danno morale che la ricorrente abbia potuto subire a seguito del rapporto informativo controverso e della decisione ASBR 2015 risulta direttamente dalla mancanza di imparzialità soggettiva della valutatrice 2 e, pertanto, dall’illecito accertato. Inoltre, come si è detto al precedente punto 100, i commenti di cui la ricorrente ha formato oggetto nel rapporto informativo controverso, per negativi che siano, non presentano un carattere offensivo.
123
Infine, nei limiti in cui la ricorrente cerca di ottenere il risarcimento di un eventuale danno morale fondato sui documenti contestati, si deve rilevare che, dalla giurisprudenza pronunciata sui ricorsi fondati sugli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea risulta che, qualora il preteso danno non risulti dall’atto di cui è chiesto l’annullamento ma da illeciti e omissioni asseritamente commessi, il procedimento precontenzioso deve imperativamente iniziare con una domanda che inviti l’amministrazione a risarcire tale danno (v., in questo senso, sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/Commissione, F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 74 e giurisprudenza ivi citata). Occorre, per analogia, applicare tale giurisprudenza ai ricorsi fondati sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sull’articolo 36.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE e sull’articolo 42 delle condizioni d’impiego della BCE. Ne consegue che siffatte domande risarcitorie sono irricevibili qualora nessuna domanda di risarcimento di un eventuale danno morale fondato sui documenti contestati sia stata rivolta alla BCE preliminarmente al ricorso giurisdizionale (v., in questo senso e per analogia, sentenza del 22 settembre 2015, Gioria/Commissione, F‑82/14, EU:F:2015:108, punto 76).
124
Ne consegue che l’annullamento del rapporto informativo controverso e della decisione ASBR 2015 per i motivi presi in considerazione è sufficiente per riparare l’eventuale danno morale subito dalla ricorrente.
125
Pertanto, la domanda di risarcimento danni dev’essere respinta.
Sulle spese
126
A norma dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
127
Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la BCE, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il rapporto informativo di QB vertente sull’esercizio di valutazione 2015 e la decisione della Banca centrale europea (BCE) del 15 dicembre 2015 che ha negato a QB il beneficio di un aumento di stipendio sono annullati.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La BCE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da QB.
Gervasoni
Kowalik‑Bańczyk
Mac Eochaidh
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 novembre 2018.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Dati riservati omessi.
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