2.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 156/49
Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Rabbit/EUIPO — DMG Media (rabbit)
(Causa T-4/16)
(2016/C 156/66)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rabbit, Inc. (Redwood City, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Engelman, Barrister, J. Stephenson, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DMG Media Ltd (Londra, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento verbale «rabbit» — Domanda di registrazione n. 11 701 869
Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione
Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 ottobre 2015 nel procedimento R 2133/2014-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
—
La commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto affermando che, nel confrontare i rispettivi prodotti/servizi di cui alla domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea e alla registrazione di marchio dell’Unione europea dell’opponente, il confronto deve considerare solo i prodotti e i servizi così come menzionati negli elenchi e non alla luce dell’uso effettivo dei marchi;
—
la commissione di ricorso non ha fornito alcuna motivazione in merito alla mancata presa in considerazione dell’effettiva prova dell’uso;
—
la commissione di ricorso non ha tenuto conto adeguatamente del carattere descrittivo del marchio «rabbit».
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