14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/52
Ricorso proposto il 5 gennaio 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione
(Causa T-8/16)
(2016/C 098/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp. (Tokyo, Giappone), e Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (Gyeonggi-do, Repubblica di Corea) (rappresentanti: M. Bay, J. Ruiz Calzado, A. Aresu e A. Scordamaglia-Tousis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, caso AT.39639 — Unità dischi ottici, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE;
—
inoltre, o in subordine, ridurre in modo sostanziale l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti;
—
condannare la Commissione alle spese, e
—
adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni alla luce delle circostanze del caso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa delle ricorrenti, derivante da una divergente qualificazione giuridica della condotta, da una motivazione contraddittoria, o almeno insufficiente, con riferimento alla qualificazione giuridica dell’asserita infrazione, dal diniego di accesso agli elementi di prova a discarico e dall’aver fatto affidamento, nella decisione impugnata, su più elementi giuridici e di fatto che non erano presi in considerazione nella comunicazione degli addebiti.
2.
Secondo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE in relazione alla constatazione di un’incidenza sugli scambi tra Stati membri.
3.
Terzo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nella determinazione dell’estensione geografica dell’infrazione dell’articolo 101 TFUE.
4.
Quarto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 101 TFUE con riferimento alla constatazione di una infrazione unica.
5.
Quinto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla circostanza che le ricorrenti erano asseritamente a conoscenza dell’intera infrazione unica e, più nello specifico, della partecipazione di tutti gli altri destinatari.
6.
Sesto motivo, vertente su errori di fatto e di diritto riguardo alla data in cui ha avuto inizio l’asserita partecipazione delle ricorrenti all’intera infrazione unica.
7.
Settimo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto con riferimento alla portata dell’infrazione addebitata alle ricorrenti nell’affermare che le ricorrenti erano implicate in «accordi» anticoncorrenziali.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e dei relativi principi generali del diritto dell’Unione europea a causa della durata manifestamente eccessiva dell’inchiesta.
9.
Nono motivo, in subordine, vertente su errori nel calcolo dell’ammenda in quanto:
—
la Commissione non ha preso in considerazione (a) il fatto che le ricorrenti sono imprese monoprodotto, (b) ulteriori circostanze che limitano la gravità della condotta individuale delle ricorrenti e circostanze attenuanti, e
—
la Commissione non ha dato giusto peso alle specifiche circostanze dell’infrazione nello stabilire l’entità del coefficiente moltiplicatore di gravità generale e del dazio d’ingresso.
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