29.2.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 78/34
Ricorso proposto il 18 gennaio 2016 — De Masi/Commissione
(Causa T-11/16)
(2016/C 078/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: Prof. A. Fischer-Lescano)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta del 9 dicembre 2015 relativa alla richiesta di accesso ai documenti del gruppo «Code of Conduct»;
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annullare la decisione della convenuta del 9 novembre 2015 relativa all’accesso ristretto ai documenti del gruppo «Code of Conduct»;
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condannare la convenuta, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute dagli eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce quattro motivi, di cui due riguardano la decisione della convenuta del 9 dicembre 2015 e due la decisione del 9 novembre 2015.
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Sulla decisione della convenuta del 9 dicembre 2015
1.
Primo motivo: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1)
Il ricorrente sostiene che la decisione del 9 dicembre 2015 viola il diritto ad una decisione appropriata della domanda confermativa, previsto dalla disposizione sopra citata.
2.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001
Il ricorrente fa valere, inoltre, che il rifiuto di accesso integrale ai documenti posto dalla convenuta riguardo al gruppo «Codice di condotta» (Tassazione delle imprese), istituito dal Consiglio, viola altresì il suo diritto alla consultazione di tali documenti, garantito dalla disposizione sopra citata.
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Sulla decisione della convenuta del 9 novembre 2015
3.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 230, secondo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, TUE e alla luce degli obblighi di informazione
Il ricorrente sostiene, in tale contesto, di avere, in quanto membro del Parlamento europeo, un diritto primario e soggettivo all’accesso integrale a documenti che siano necessari per l’esercizio del controllo parlamentare.
4.
Quarto motivo: violazione dell’accordo quadro interistituzionale relativo alle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.
Il ricorrente sostiene, infine, che la decisione del 9 novembre 2015 viola altresì il summenzionato accordo quadro interistituzionale, per la cui applicazione deve essere rispettata la ratio dell’articolo 230 TFUE, ossia dell’accesso più ampio possibile ai documenti.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU. L 145, pag. 43).
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