7.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 90/23
Ricorso proposto l’8 gennaio 2016 — Apimab Laboratoires e a./Commissione
(Causa T-14/16)
(2016/C 090/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Apimab Laboratoires (Clermont-l’Hérault, Francia), Sarl BBI — Blanche Bresson Institut (Barbentane, Francia), Institut de recherche biologique — IRB (Montaigu, Francia), Laboratoires Arkopharma (Carros, Francia), Laboratoires Juva Santé (Parigi, Francia), Ortis (Bütgenbach, Belgio), Pierre Fabre Médicament (Boulogne-Billancourt, Francia), Pollenergie (Saint-Hilaire-de-Lusignan, Francia) (rappresentante: A. de Brosses, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che il regolamento n. 2015/1933 del 27 ottobre 2015 è stato adottato senza consultazione preliminare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare e, dunque, in violazione del procedimento applicabile alla sua adozione;
—
dichiarare che la Commissione ha commesso un errore di diritto adottando il regolamento n. 2015/1993 senza valutazione scientifica del rischio, in violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 178/2002;
—
dichiarare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione limitando, nel regolamento n. 2015/1933 del 27 ottobre 2015, i tenori di benzo(a)pirene in alcuni integratori alimentari a 10 microgrammi, se utilizzato da solo, o a 50 microgrammi, se mescolato ad altre sostanze;
—
dichiarare che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità limitando, nel regolamento n. 2015/1933 del 27 ottobre 2015, i tenori di benzo(a)pirene in alcuni integratori alimentari a 10 microgrammi, se utilizzato da solo, o a 50 microgrammi, se mescolato ad altre sostanze;
—
dichiarare che la Commissione ha violato il principio di non discriminazione limitando, nel regolamento n. 2015/1933 del 27 ottobre 2015, i tenori di benzo(a)pirene in alcuni integratori alimentari a 10 microgrammi, se utilizzato da solo, o a 50 microgrammi, se mescolato ad altre sostanze.
Di conseguenza:
—
annullare il regolamento n. 2015/1933 del 27 ottobre 2015 con riferimento alle sue disposizioni sugli integratori alimentari;
—
condannare la Commissione a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, delle norme di procedura derivanti dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (in prosieguo: il «regolamento quadro»), nell’adottare il regolamento (UE) n. 2015/1933 della Commissione, del 27 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle spezie essiccate (in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dalla Commissione nell’adozione del regolamento impugnato e sulla violazione dell’articolo 2 del regolamento quadro, che giustificherebbe l’annullamento del regolamento impugnato per mancanza di fondamento giuridico.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dalla Commissione, in quanto essa non avrebbe consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e non avrebbe effettuato alcuna valutazione scientifica preliminare, il che violerebbe i requisiti dell’articolo 6 del regolamento n. 178/2002.
4.
Quarto motivo, vertente un errore manifesto di valutazione, in quanto il regolamento impugnato si fonderebbe implicitamente sull’affermazione secondo cui il consumatore ingerirebbe quantitativi simili di idrocarburi policiclici aromatici (nel prosieguo: gli «IPA») mediante gli integratori alimentari e mediante alimenti correnti, non essendo questa l’ipotesi che ricorre.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di proporzionalità, in quanto la determinazione dei tenori massimi di IPA si spingerebbe oltre quanto sarebbe necessario alla tutela della sanità pubblica.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di non discriminazione, in quanto il regolamento impugnato non avrebbe preso in considerazione le differenze tra gli integratori alimentari e altri prodotti alimentari, determinando tenori massimi di IPA conformemente al tipo di prodotto alimentare di cui trattasi.
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