5.9.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 326/29
Ricorso proposto il 19 luglio 2016 — MS/Commissione
(Causa T-17/16)
(2016/C 326/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: MS (Castries, Francia) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza:
—
riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’UE;
—
ordinare la produzione dei documenti dichiarati riservati dalla Commissione e che costituiscono il supporto necessario della decisione di estromissione;
—
ordinare il risarcimento del danno morale risultante dal comportamento scorretto della Commissione, valutato ex aequo et bono in EUR 20 000;
—
ingiungere alla Commissione di pubblicare una lettera di scuse alla ricorrente e di reintegrarla nel Team Europe;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, relativo agli illeciti in cui è incorsa la Commissione, costitutivi di violazioni gravi di una norma di diritto avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli, che determinano la responsabilità extracontrattuale della Commissione. In primo luogo, la ricorrente considera che la Commissione non l’ha debitamente informata delle argomentazioni e degli elementi addotti nei suoi confronti e non le ha dato l’opportunità di formulare utilmente le sue osservazioni al riguardo prima dell’adozione della decisione di estromissione, in violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei principi generali di buona amministrazione, del rispetto dei diritti della difesa e dell’articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe esaminato con diligenza e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie prima di decidere di estromettere la ricorrente dalla rete Team Europe, in violazione del principio di diligenza sancito dall’articolo 41 della Carta e degli articoli 8, 9 e 11 del Codice. In tal modo, la Commissione avrebbe altresì violato la presunzione d’innocenza della ricorrente riconosciuta dall’articolo 48 della Carta. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha debitamente motivato la sua decisione, esponendo argomentazioni vaghe e, peraltro, inesatte, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta e dell’articolo 18 del Codice. In ultimo luogo, la decisione adottata dalla Commissione sarebbe manifestamente infondata e sproporzionata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
2.
Secondo motivo, relativo al danno reale e certo che la ricorrente avrebbe subito, derivante dal comportamento contestato alla Commissione, che metterebbe in discussione l’integrità morale e professionale della ricorrente.