29.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 111/29
Ricorso proposto il 22 gennaio 2016 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-26/16)
(2016/C 111/35)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou e A. Ev. Basilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione, impugnata, di esecuzione della Commissione del 13 novembre 2015«recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)», notificata con il n. C(2015) 7716 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE, fascicolo L 303 del 20/11/2015, pag. 35 e segg., nelle parti in cui sono imposte alla Repubblica ellenica in esito ai controlli IR/2009/004/GR e IR/2009/0017/GR rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie per i ritardi nelle procedure di recupero, per non aver fornito dati e, generalmente, per inadempienze nella procedura di gestione dei debiti per un importo complessivo di EUR 11 534 827,97, con l’elenco degli allegati alla medesima, e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
Segnatamente, per la rettifica finanziaria forfettaria del 10 %, inflitta per l’esercizio finanziario 2011, la Repubblica ellenica deduce quattro motivi di ricorso.
1.
Il primo motivo è relativo alla mancanza di fondamento giuridico per l’imposizione di rettifiche finanziarie forfettarie.
2.
Con il secondo motivo di annullamento, relativo agli asseriti ritardi nella procedura di recupero, viene censurato che l’imposizione di rettifiche nel 2015, per inadempienze del sistema di controllo, relative a fattispecie anche precedenti il 2000, a seguito di accertamenti che sono stati presunti per la prima volta nel 2011, in violazione dei diritti della difesa delle autorità greche, e a cui la Commissione ha attribuito un rilievo sproporzionato, viola il principio generale della certezza del diritto, della tempestività dell’azione amministrativa della Commissione e in ogni caso del termine ragionevole per la suddetta azione
3.
Con il terzo motivo di annullamento, relativo alle asserite inadempienze nella procedura di recupero mediante compensazione, si censura che la decisione della Commissione manca completamente di una motivazione sufficiente e definita, e comunque è stata emanata sulla base di un evidente errore di valutazione.
4.
Con il quarto motivo di annullamento, relativo al calcolo, a parere della Commissione errato, degli interessi liquidati conformemente al criterio del 50/50 di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1290/2005 (1) e alla loro conseguente mancata menzione all’allegato ΙΙΙ, si fa valere che la Commissione è incorsa in un’erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) 1290/2005.
Infine, quanto alle restanti parti della decisione di esecuzione della Commissione impugnata, relative all’imposizione di rettifiche una tantum in ipotesi di fattispecie puntuali sottoposte a controllo, viene dedotto il quinto motivo di annullamento, il quale, a seguito delle necessarie osservazioni preliminari su tutte le fattispecie, si riferisce separatamente a ciascuna delle rettifiche imposte, motivo fondato sulla violazione dei termini di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) 1290/2005, sulla indeterminatezza, sulla totale mancanza di una motivazione sufficiente e definita, su un molteplice manifesto errore di valutazione della Commissione, sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità e sulla violazione dei limiti del suo potere discrezionale nell’imputare gli importi controversi alla Repubblica ellenica.
(1) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
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