14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/56
Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Germania/Commissione
(Causa T-28/16)
(2016/C 098/72)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Lippstreu, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1 e l’allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione europea, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella misura in cui escludono dal finanziamento dell’Unione pagamenti effettuati dall’organismo pagatore competente della Repubblica federale di Germania a carico del FEASR per un importo totale pari a EUR 7 719 920,30;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo: violazione dell’articolo 71, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (1), poiché la Commissione ha richiesto che i criteri di selezione non si applicassero solamente a «operazioni» concrete, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), del regolamento n. 1698/2005, ma anche a fasi a monte del procedimento nazionale di rinnovamento dei villaggi e di riorganizzazione delle superfici agricole, e poiché essa non ha tenuto conto dei requisiti concernenti i criteri di selezione.
2.
Secondo motivo: violazione del principio di partenariato di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE) e del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha basato la propria decisione di rettifica su un’azione che essa stessa aveva autorizzato o alla quale non si era opposta.
3.
Terzo motivo: violazione del principio di sussidiarietà (articolo 5 TUE), in quanto la Commissione ha interferito nell’autonomia procedurale e nelle prerogative in materia di pianificazione degli Stati membri.
4.
Quarto motivo: violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (2), dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 (3), nonché del principio di proporzionalità, poiché la Commissione, procedendo a una rettifica forfetaria del 10 %, non ha valutato adeguatamente la natura e la portata tutt’al più limitata di un’eventuale infrazione in relazione ai criteri di selezione e non ha tenuto conto del fatto che l’Unione non aveva subito in concreto alcun pregiudizio finanziario e che non è mai esistito il rischio reale dell’insorgere di un pregiudizio del genere.
(1) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347, pag. 549).
(3) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
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