14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/57
Ricorso proposto il 25 gennaio 2016 — Repubblica ceca/Commissione
(Causa T-32/16)
(2016/C 098/73)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Vláčil, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui essa esclude spese sostenute dalla Repubblica ceca per un importo totale di EUR 584 299,25, nonché
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
—
La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell’Unione benché non vi sia stata violazione del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. A torto essa ha considerato che l’applicazione di un’età massima più bassa in caso di sostegno al prepensionamento richiedesse una modifica del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, presentato per l’ipotesi che il Tribunale non accolga il primo motivo.
—
Quand’anche l’applicazione di un’età massima più bassa in caso di sostegno al prepensionamento senza modifica del programma di sviluppo rurale non sia conforme al regolamento n. 1698/2005 (quod non), la Commissione non ha correttamente valutato la gravità di tale violazione e del danno pecuniario per l’Unione. L’eventuale violazione è, infatti, di minima importanza e l’Unione non ha subìto alcun danno pecuniario.
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