16.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/11
Ricorso proposto il 29 luglio 2019 — MU/Parlamento
(Causa T-40/16)
(2019/C 312/12)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: MU (rappresentante: A. Bruno, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Ritenere e dichiarare la illegittimità del provvedimento del Parlamento europeo dell’11.12.2015 di diniego del pagamento supplementare per i tirocinanti disabili di cui all’articolo 24, paragrafo 9, delle norme interne che disciplinano i tirocini e le visite di studio presso il segretariato del Parlamento europeo.
—
Conseguentemente, dichiarare il diritto del proprio diritto al riconoscimento del pagamento addizionale previsto dall’art. 29, par. 9, delle norme che regolano il tirocinio al Parlamento europeo, in quanto persona disabile al 70 %.
—
Condannare il Parlamento europeo ad elargire al ricorrente il compenso aggiunto previsto dalla normativa applicabile, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda amministrativa al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere:
1.
Che il riconoscimento del pagamento supplementare per le persone invalide, previsto dall’art. 24, paragrafo 9, delle norme interne che disciplinano i tirocini e le visite di studio presso il segretariato del Parlamento europeo, non rientrerebbe nella discrezionalità del Parlamento medesimo.
2.
Che la percentuale di disabilità è convalidata o stabilita dal consulente medico del Parlamento europeo a seconda che si basi su un certificato nazionale o su un’opinione dettagliata del medico del tirocinante, e facendo riferimento alla «scala europea di valutazione per attacchi a fini medici sull’integrità fisica e mentale».
3.
La discrezionalità del Parlamento europeo, se pur esistente nel caso di specie, è andata immotivatamente oltre. Vienne precisato a questo riguardo, che la norma di riferimento fa una distinzione tra il caso in cui la disabilità si basi su un certificato dell’autorità nazionale, com’è nel caso in specie, in tale caso viene convalidata dal medico del Parlamento europeo, ed il diverso caso in cui essa si basi su una relazione del medico del tirocinante. In tale ultimo caso, e solo in questo, la percentuale d’invalidità viene stabilita dal medico del Parlamento europeo.
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