14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/58
Ricorso proposto il 2 febbraio 2016 — Sigma Orionis/REA
(Causa T-47/16)
(2016/C 098/74)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire che:
—
la REA ha violato le sue obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di sovvenzione H2020 sospendendo tutti i pagamenti dovuti alla ricorrente sulla base di una relazione d’indagine dell’OLAF redatta in modo illegittimo,
—
in subordine, disporre che sia nominato un perito al fine di determinare gli importi dovuti in modo incontestabile alla ricorrente a titolo del contratto di sovvenzione controverso.
Di conseguenza:
—
condannare la convenuta al pagamento degli importi dovuti a titolo del contratto di sovvenzione H2020, ovverosia EUR 425 406,25, maggiorati, conformemente all’articolo 21.11.1, degli interessi di mora, calcolati a decorrere dal termine di scadenza per il pagamento degli importi dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti,
—
condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno ulteriore da essa subito, valutato nella presente fase a EUR 1 500 000, fatti salvi aumenti o riduzioni in corso d’istanza,
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che l’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) non può basarsi su una relazione d’indagine redatta mediante prove raccolte in modo illegittimo per giustificare la sua decisione di sospendere i pagamenti dovuti alla ricorrente, e ciò con riferimento a tutti i pagamenti. La ricorrente sostiene, in tal senso, che poiché la REA si è basata su prove raccolte in modo illegittimo, tanto la sospensione dei pagamenti quanto la risoluzione dei contratti di sovvenzione sono illegittime.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto le diverse relazioni di audit tecniche sarebbero giunte invariabilmente alla conclusione che le risorse erano utilizzate dalla ricorrente in modo conforme ai principi di economia, di efficienza e di sana gestione finanziaria. Ne conseguirebbe che la REA non potrebbe pretendere di aver validamente contestato che la ricorrente avrebbe commesso irregolarità nell’ambito di altre sovvenzioni tali da giustificare né la risoluzione né la sospensione di tutti i pagamenti nei contratti di sovvenzione controversi. Peraltro, la partecipazione alle convenzioni di sovvenzione costituirebbe l’unica fonte di finanziamento della ricorrente e l’assenza di nuovi progetti europei la porterebbe ineluttabilmente al fallimento.
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