14.3.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 98/59
Ricorso proposto il 2 febbraio 2016 — Sigma Orionis/Commissione
(Causa T-48/16)
(2016/C 098/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sigma Orionis SA (Valbonne, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire che:
—
la Commissione europea ha violato le sue obbligazioni contrattuali derivanti dai contratti di sovvenzione FP7 e H2020 sospendendo tutti i pagamenti dovuti alla ricorrente sulla base di una relazione d’indagine dell’OLAF redatta in modo illegittimo,
—
la Commissione europea ha violato le sue obbligazioni contrattuali derivanti dai contratti di sovvenzione FP7 e H2020 risolvendo i contratti di sovvenzione controversi sulla base di una relazione d’indagine dell’OLAF redatta in modo illegittimo,
—
in subordine, disporre che sia nominato un perito al fine di determinare gli importi dovuti in modo incontestabile alla ricorrente a titolo dei contratti di sovvenzione controversi.
Di conseguenza:
—
condannare la convenuta al pagamento degli importi illegittimamente sospesi a titolo dei contratti di sovvenzione FP7, ovverosia EUR 607 404,49, maggiorati, conformemente all’articolo II.5.5, degli interessi di mora, calcolati a decorrere dal termine di scadenza degli importi dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti,
—
condannare la convenuta al pagamento degli importi illegittimamente sospesi a titolo dei contratti di sovvenzione H2020, ovverosia EUR 226 688,68, maggiorati, conformemente all’articolo 21.11.1, degli interessi di mora, calcolati a decorrere dal termine di scadenza degli importi dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di 3,5 punti,
—
condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente il danno ulteriore da essa subito, valutato nella presente fase a EUR 1 500 000, fatti salvi aumenti o riduzioni in corso d’istanza,
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione europea non può basarsi su una relazione d’indagine redatta mediante prove raccolte in modo illegittimo per giustificare la sua decisione di sospendere i pagamenti dovuti alla ricorrente, e ciò con riferimento a tutti i pagamenti. La ricorrente sostiene, in tal senso, che poiché la Commissione si è basata su prove raccolte in modo illegittimo, tanto la sospensione dei pagamenti quanto la risoluzione dei contratti di sovvenzione sono illegittime.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto le diverse relazioni di audit tecniche sarebbero giunte invariabilmente alla conclusione che le risorse erano utilizzate dalla ricorrente in modo conforme ai principi di economia, di efficienza e di sana gestione finanziaria. Ne conseguirebbe che la Commissione non potrebbe pretendere di aver validamente contestato che la ricorrente avrebbe commesso irregolarità nell’ambito di altre sovvenzioni tali da giustificare né la risoluzione né la sospensione di tutti i pagamenti nei contratti di sovvenzione controversi. Peraltro, la partecipazione alle convenzioni di sovvenzione costituirebbe l’unica fonte di finanziamento della ricorrente e l’assenza di nuovi progetti europei la porterebbe ineluttabilmente al fallimento.
3.
Terzo motivo, vertente sulla manifesta e grave inosservanza, da parte della Commissione, dei limiti che sarebbero imposti al suo potere discrezionale e tale da fondare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. La ricorrente avrebbe subito un danno legato alla sua reputazione e alle sue commesse, circostanza che ridurrebbe fortemente, o addirittura annienterebbe, qualsiasi prospettiva di partecipare in futuro a nuovi progetti europei. Peraltro, la partecipazione alle convenzioni di sovvenzione costituirebbe l’unica fonte di finanziamento della ricorrente e l’assenza di nuovi progetti europei la porterebbe ineluttabilmente al fallimento.
Full & Egal Universal Law Academy