10.5.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 165/14
Ricorso proposto il 16 febbraio 2016 — Ateknea Solutions Catalonia/Commissione
(Causa T-69/16)
(2016/C 165/15)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ateknea Solutions Catalonia (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
dichiarare che la Commissione è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali e condannarla a corrispondere alla ricorrente una somma complessiva di EUR 1 634 990,62 (corrispondente a (i) EUR 943 046,54 a titolo di dichiarazione dei costi del CTT come costi per consulenti interni, unitamente ai costi indiretti corrispondenti; (ii) EUR 96 358,10 per il risarcimento danni illegittimamente preteso; e (iii) EUR 595 585,98 per responsabilità contrattuale) maggiorata degli interessi dovuti ai sensi dell’articolo II.28.7 del Contratto, calcolati secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali fino al completo pagamento;
—
in subordine, condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente una somma complessiva di EUR 1 303 303,98 62 (corrispondente a (i) EUR 753 533,00 a titolo di dichiarazione dei costi del CTT come risorse esterne, unitamente ai costi indiretti corrispondenti; (ii) EUR 73 873,27 per il risarcimento danni illegittimamente preteso; e (iii) EUR 475 897,71 per responsabilità contrattuale) maggiorata degli interessi dovuti ai sensi dell’articolo II.28.7 del Contratto, calcolati secondo il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali fino al completo pagamento; e
—
condannare la Commissione a sopportare tutte le spese legali.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è proposto in virtù dell’articolo 272 TFUE, in merito alla clausola compromissoria contenuta in vari contratti sottoscritti tra la ricorrente e la Commissione europea, nell’ambito del Sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico («FP 6»).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione dei fatti che si traducono in una violazione delle condizioni generali applicabili ai contratti FP 6 e degli orientamenti finanziari.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi che disciplinano l’esecuzione dei contratti da parte della Commissione, come il principio di buona fede ed il principio di buona amministrazione.
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